Note
-
Si veda J. Klabbers e G. Palombella, Introduction. Situating Interlegality, in Iid. (a cura di), The Challenge of Inter-legality, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 1 ss., dove si afferma, tra l’altro, che «[i]t is the inter-legal sense of complexity that requires the legal decision-maker to account for as many normativities as those involved in the case and to draw the “just” solution from a composite perspective that is not merely one-sided. And if that is so, then “forum-shopping” becomes a less useful activity for the forum-shopper. Of course, all of this implies that the focus rests on individual cases, and therefore places judges (and other decision-makers exercising a quasi-judicial capacity) at the forefront» (ibidem, p. 3).
-
G. Palombella e E. Scoditti, L’interlegalità e la ragion giuridica del diritto contemporaneo, in questo volume, dove si osserva, ad esempio, che «[il] confronto tra legalità molteplici, di diverso livello, di diversa natura, estensione e dislocazione, portatrici di meri imperativi di efficienza regolativa o espressive delle comunità sociali realmente esistenti, resta la conseguenza inevitabile di interconnessioni formali o sostanziali tra gli oggetti stessi di regimi o ordinamenti diversi (diritti umani, sicurezza, commercio, ambiente, e via seguendo), inevitabili al punto da entrare in contrasto con la presunzione di autoreferenziale esclusività che ciascuna sfera normativa mantiene», p. 33.
-
I caratteri di tali regimi internazionali e globali sono presentati e discussi in una ricca letteratura, interna soprattutto agli studi di diritto amministrativo globale. Si veda, per un efficace quadro di sintesi, capace di restituire la prospettiva complessiva del processo in corso, S. Battini, The proliferation of global regulatory regimes, in S. Cassese (a cura di), Research Handbook on Global Administrative Law, Cheltenham, Elgar, 2016, pp. 45 ss.
-
Regolamento n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GUUE l. 31 2002, art. 11; si veda inoltre il più recente Regolamento n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, GUUE l. 95 2017, in vigore dal 14 dicembre 2019.
-
Questa cooperazione è stata formalizzata nello Statement of Protocol Between the Public Company Accounting Oversight Board of the United States and the Commissione nazionale per le società e la borsa, siglato nel 2016 e disponibile alla pagina https://pcaob-assets.azureedge.net/pcaob-dev/docs/default-source/international/documents/cooperative-agreement-italy.pdf?sfvrsn=7d2d191f_0. Accordi dello stesso tipo sono stati conclusi tra il PCAOB e le autorità di controllo sulle società e la borsa di altri Stati europei, tra cui, ad esempio, Finlandia e Austria.
-
È solo in questo senso, come osservato da Paul Craig in uno studio recente sulle varie dimensioni della legalità, che «legality may be conceived as foundational»: cfr. P. Craig, Legality, Six Views of the Cathedral, in P. Cane, H.C.H. Hofmann, E.C. Ip e P.L. Lindseth (a cura di), The Oxford Handbook of Comparative Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 2020, pp. 881 ss., spec. 881 e 884.
-
Si riprende qui la tassonomia presentata in E. Chiti, Shaping Interlegality. The Role of Administrative Law Techniques and Their Implications, in Klabbers e Palombella (a cura di), The Challenge of Inter-legality, cit., pp. 271 ss.
-
Si vedano, ad esempio, l’analisi proposta da P. Craig, Global networks and shared administration, in Cassese (a cura di), Research Handbook on Global Administrative Law, cit., p. 153, e la recente messa a punto complessiva di S. Cassese, Advanced Introduction to Global Administrative Law, Cheltenham, Elgar, 2021.
-
La nozione di regime-complex, peraltro, è tutt’altro che univoca; tra gli scritti che pongono l’accento sull’integrazione procedurale e giuridica, in linea con quanto osservato nel testo, si vedano, ad esempio, R.B. Stewart, M. Oppenheimer e B. Rudyk, Reaching International Cooperation on Climate Change Mitigation: Building a More Effective Global Climate Regime Through a Bottom-Up Approach, in «Theoretical Inquiries in Law», 2013, pp. 273 ss.
-
Per una ricostruzione di questi raccordi organizzativi e procedurali, si veda E. Chiti, L’amministrazione militare, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 88 ss.
-
Sul rapporto tra transnational complex e regimi intergovernativi nel settore del cambiamento climatico, si vedano, in particolare, R.O. Keohane e D. Victor, The Regime Complex for Climate Change, Perspectives on Politics, Cambridge University Press, 2011, pp. 7 ss., e K.W. Abbott, Strengthening the Transnational Regime Complex for Climate Change, in «Transnational Environmental Law», 2013, disponibile alla pagina https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law/article/abs/strengthening-the-transnational-regime-complex-for-climate-change/FCA2DAD6775C8E21D6E5093321630F2C.
-
IOMC Reflects on its First 20 Years and Highlights 20 Achievements, disponibile alla pagina http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/iomc-reflects-on-its-first-20-years-and-highlights-20-achievements/.
-
Cfr. l’Agreement between Interpol and Europol (2001) e il Memorandum of Understanding on the establishment of a secure communication line between Europol and Interpol (2011), entrambi disponibili sul sito di Europol.
-
Il tema della frammentazione è una costante in vari filoni di ricerca sui caratteri strutturali della global governance: cfr., ad esempio, C.R. Fernández-Blanco, S.L. Burns e L. Giessen, Mapping the Fragmentation of the International Forest Regime Complex: Institutional Elements, Conflicts and Synergies, in «International Environmental Agreements», 2019, pp. 187 ss.; H. Van Asselt, The Fragmentation of Global Climate Governance: Consequences and Management of Regime Interactions, Cheltenham, Elgar, 2014; M.A. Young (a cura di), Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation, Cambridge, Cambridge University Press, 2012. Una discussione di questa letteratura e dei suoi rapporti con le ricerche relative al policentrismo e alla complessità della global governance è proposta da R.E. Kim, Is Global Governance Fragmented, Polycentric, or Complex? The State of the Art of the Network Approach, in «International Studies Review», 2020, pp. 903 ss. Per una posizione radicalmente costruttivista, secondo la quale «the fragmentation-episode has now given way to an era of “harmonisation”», si veda A. Peters, The Refinement of International Law: From Fragmentation to Regime Interaction and Politicization, in «International Journal of Constitutional Law», 2017, pp. 671 ss.
-
Cfr. G.R. Winham, International regime conflict in trade and environment: the Biosafety Protocol and the WTO, in «World Trade Review», 2003, pp. 131 ss., DOI: https://doi.org/10.1017/S147474560300140X.
-
Il riferimento alla teoria dei quanti, sia per l’impatto sulla fisica tradizionale, paragonabile a quella della globalizzazione rispetto al diritto, sia per la possibilità di usarne alcuni strumenti analitici, come quello di entanglement, si deve a S. Battini, Il «caso Micula». Diritto amministrativo e entanglement globale, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2017, pp. 325 ss.
-
Per una discussione puntuale e aggiornata della questione e delle sue possibili soluzioni, tra ordinamenti nazionali e regimi ultrastatali, si veda M. Pacini, La tassazione delle multinazionali digitali nell’arena globale degli interessi economici, in «Giornale di diritto amministrativo», 2019, pp. 35 ss.
-
La vicenda è ricostruita e discussa da M. Magri, Obbligo di soccorso in mare, funzioni della Guardia costiera e respingimenti «delegati»: sui poteri del Ministro dell’interno, in «Istituzioni del federalismo», 2019, pp. 149 ss.
-
Il riferimento è naturalmente al cosiddetto decreto sicurezza bis, d.l. 14 giugno 2019 n. 53, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77. Nonostante la dichiarata intenzione riformatrice del legislatore, sembrano porsi in linea di sostanziale continuità le modifiche introdotte dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173: si veda, sul punto, F. Venturi, La gattopardesca riforma della disciplina delle operazioni di soccorso in mare ad opera dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 130/2020, in «Forum di Quaderni Costituzionali», 1, 2021, disponibile alla pagina www.forumcostituzionale.it; E.G. Rosafio, Prime osservazioni in materia di immigrazione via mare a seguito dell’entrata in vigore del d. l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, 2021, disponibile alla pagina http://www.adimblog.com; M. Savino, Riforma o Controriforma? Il «decreto Lamorgese» e la tela di Penelope, 2021, disponibile alla pagina http://www.adimblog.com.; sulle conseguenze penali della violazione dei divieti o delle limitazioni del ministro dell’Interno o del ministro dei Trasporti, in una prospettiva specificamente interlegale, cfr. A. di Martino e L. Ricci, L’inosservanza della limitazione o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale come delitto, in M. Giovannetti e N. Zorzella (a cura di), Immigrazione, protezione internazionale e misure penali, Pisa, Pacini Giuridica, 2021, pp. 99 ss., spec. 107 ss.
-
La pluralità delle combinazioni possibili risulta con chiarezza anche dall’audizione alla Camera dei deputati del contrammiraglio (CP) pil. Sergio Liardo, capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, del 3 luglio 2019, disponibile alla pagina https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/980/Guardia_costiera.pdf.
-
Le omissioni di soccorso in alto mare sono esemplificate dalle vicende ricostruite da due importanti pronunce del Comitato dei diritti umani del 27 gennaio 2021 (rispettivamente CCPR/C/130/D/3042/2017 e CCPR/C/128/D/3043/2017).
-
Si veda la ricostruzione complessiva di S. Cassese, Le basi costituzionali, in Id. (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, I: Diritto amministrativo generale, Milano, Giuffrè, 20032, pp. 174 ss., spec. 216-222.
-
Cfr. ibidem, p. 221. Procede nella stessa direzione la ricostruzione di Paul Craig che individua nella necessità di un fondamento giuridico dell’azione amministrativa il senso profondo del principio di legalità: Craig, Legality: Six Views of the Cathedral, cit., p. 884.
-
Per una sintesi di questi modelli, cfr. E. Chiti, Bringing Global Law Home, in Cassese (a cura di), Research Handbook on Global Administrative Law, cit., pp. 439 ss., spec. 452 ss.
-
Si vedano, in particolare, l’ordinanza della Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 2018, n. 3831, le sentenze della Corte costituzionale n. 20 del 2019, n. 63 del 2019 e n. 112 del 2019, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 117 del 2019; su questa giurisprudenza, B. Randazzo, L’inversione della «doppia pregiudizialità» alla prova, in «Giornale di diritto amministrativo», 2018, pp. 368 ss.; M. Allena, Le sanzioni amministrative tra garanzie costituzionali e convenzionali-europee, ibidem, pp. 374 ss.; N. Lupo, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel sistema «a rete» di tutela dei diritti in Europa, in «Federalismi.it», 2019.
-
Sulla nozione di caso nel contesto della teoria della interlegalità, si vedano in particolare le riflessioni di Alberto di Martino nel capitolo di questo volume Dalla regola per il caso al caso della regola.