L'era dell'interlegalità
DOI: 10.1401/9788815370334/c11
Interlegalità e proporzionalità
Notizie Autori
Gabriel Encinas è dottore di ricerca in «Human Rights and Global Politics»,
Scuola Superiore Sant’Anna, e collaboratore scientifico, Max Planck Institute,
Frankfurt am Main.
Abstract
Partendo dall’effettiva relazione esistente tra l’interlegalità e il
bilanciamento, in primo luogo sulla base di una differenza dei contesti, si cerca
qui di mostrare la compatibilità tra le due metodologie. Si opera una
concettualizzazione operativa del bilanciamento nel ragionamento pratico per poi
compiere un’analisi della proporzionalità e di altri modelli di bilanciamento come
sue istituzionalizzazioni standardizzate nell’argomentare giuridico, da cui derivano
le distinzioni tra due possibili situazioni di ordinamenti intrecciati che portano a
bilanciare le norme. Gli aspetti su cui ci si concentra in particolare sono: la
natura dei conflitti giurisdizionali e delle norme sulla competenza, la
compatibilità tra norme originate in diversi ordinamenti giuridici e i possibili
criteri per bilanciare tra loro i vari ordinamenti.
1. Introduzione
Il bilanciamento è strettamente
legato ai casi paradigmatici di interlegalità. In un buon numero di casi che si
presentano in contesti «multilivello», come lo spazio giuridico europeo, il sistema
interamericano finalizzato alla protezione dei diritti umani e quello delle Nazioni
Unite, lo scrutinio di proporzionalità si svolge prevalentemente con riferimento alle
misure e alle normative degli Stati membri. Il bilanciamento determina l’applicabilità
di norme provenienti da diversi ordinamenti giuridici, regimi e legalità.
In questo lavoro, la stretta
relazione che intercorre tra interlegalità e bilanciamento sarà discussa a partire da
due distinzioni. La prima fa riferimento a una differenza di contesti: ambienti
multilivello, da una parte, e costellazioni «orizzontali», dall’altra. Si possono
definire «multilivello» (o «verticali») due o più ordinamenti giuridici che si
sovrappongono per effetto di scelte giuridico-organizzative
[1]
: le loro relazioni, dunque, sono reciprocamente prevedibili e controllabili.
Con il termine «costellazione», invece, ci si riferisce a relazioni più «orizzontali»,
in assenza di una presunzione di supremazia o di un catalogo unitario di «fonti»: la
sovrapposizione tra gli ordinamenti giuridici, in altri
¶{p. 290}termini, non è intenzionale, bensì provocata da dinamiche e
circostanze, ad esempio di natura transnazionale, che si ripercuotono sul piano giuridico
[2]
. Tanto gli ordinamenti multilivello quanto le costellazioni sono
riconducibili alla categoria più ampia di strutture interlegali.
L’analisi sarà strutturata nel modo
seguente. In primo luogo, si rileverà come interlegalità e bilanciamento siano
evidentemente compatibili, poiché condividono l’obiettivo di considerare tutte le
ragioni rilevanti per una decisione. In secondo luogo, si proporrà, per un verso, una
concettualizzazione operativa del bilanciamento nel ragionamento pratico, per altro
verso, un’analisi della proporzionalità e di altri modelli di bilanciamento come sue
istituzionalizzazioni (variamente) standardizzate nell’argomentare giuridico. Su questa
base, si introdurrà una distinzione fra due possibili situazioni di ordinamenti
giuridici intrecciati che portano a bilanciare le norme ancorate a ciascuno di essi.
Successivamente, si chiariranno tre sfide, potenziali e aperte, correlate alla nozione
di bilanciamento interlegale: una riguarda la natura dei conflitti giurisdizionali e
delle norme sulla competenza, l’altra la comparabilità di norme che originano in diversi
ordinamenti giuridici e l’ultima i possibili criteri per ponderare e bilanciare tra un
ordinamento giuridico e un altro. L’intento del saggio è delimitare l’ambito di queste
sfide e le potenziali obiezioni. Infine, si richiameranno i principali passaggi
dell’indagine e si metteranno a fuoco i problemi ancora aperti.
Prima di avviare l’analisi, peraltro,
occorre ricordare che interlegalità e proporzionalità/bilanciamento rappresentano, anche
ove siano considerati singolarmente, campi di indagine particolarmente complessi: alla
luce di ciò, il saggio mira a of¶{p. 291}frire un punto di partenza per
ricerche ulteriori, piuttosto che una interpretazione capace di superare ogni possibile
obiezione.
2. Interlegalità e ponderazione delle ragioni
L’interlegalità si concentra sulla
composite legality che si produce in contesti giuridici
pluralistici e, per operare in tal modo, indirizza lo sguardo dell’osservatore sui casi
in esame
[3]
. Quella del caso è, tra l’altro, una prospettiva che rivela immediatamente
come le norme di diversi ordinamenti possano allo stesso tempo
disciplinare rapporti giuridici (i diritti e i doveri dei cittadini in senso lato)
importanti e addirittura fondamentali
[4]
. Per menzionare solo gli esempi più macroscopici, i diritti umani godono di
riconoscimento da parte del diritto positivo e di specificazione attraverso diversi
ordinamenti giuridici nazionali, regionali e internazionali. Peraltro, la natura di temi
come il cambiamento climatico, le risorse naturali, le migrazioni, la salute o
l’economia è inevitabilmente transnazionale.
Nonostante ciò le dottrine
tradizionali come il monismo, il dualismo (e
persino alcune varietà più recenti come il global constitutionalism
o il global legal pluralism) presuppongono una tunnel
vision esclusiva
[5]
. In altre parole, definiscono una ¶{p. 292}delimitazione
system-bound delle norme applicabili (prescindendo dalla
circostanza di essere in presenza di one, two, or many ordinamenti giuridici)
[6]
. Il carattere autonomo e chiuso di ciascun ordinamento giuridico diventa il
criterio ultimo, nonostante che l’autosufficienza degli ordinamenti giuridici non sia un
fatto «naturale», ma dipenda da argomenti normativi (di vario tipo, come ad es. la
certezza del diritto). Ecco perché una tunnel vision non è in grado
di considerare l’insieme e la varietà delle diverse discipline che interferiscono in una
vicenda concreta.
L’interlegalità presuppone un
cambiamento epistemico, al fine di prendere in considerazione tutte le norme legali
pertinenti, «considering the reasons and ideas of justice embedded in conflicting legal claims»
[7]
. In questo senso, l’interlegalità considera la combinazione di ordinamenti
giuridici, e delle diverse ragioni che contribuiscono a una decisione
all-things-considered. Questo difficile compito è proprio del
bilanciamento, inteso in senso lato come uno strumento argomentativo per giustificare
una decisione giuridica e incorporare al suo interno una pluralità di ragioni, o almeno
quelle che si rivelano preminenti su altre ragioni concorrenti
[8]
. ¶{p. 293}
Bisogna sottolineare che tale
bilanciamento interlegale, specialmente nelle valutazioni di proporzionalità che
incorporano norme provenienti da diversi ordinamenti giuridici, è sia un fatto sia una
prassi giuridica importante. Il problema di fondo è definire la «incorporazione» di
norme di origine differente.
3. Il bilanciamento
Si possono prendere le mosse da una
definizione operativa del bilanciamento come modello generale di ragionamento pratico,
rispetto al quale le valutazioni di proporzionalità e altri modelli di bilanciamento
rappresentano sue istituzionalizzazioni nel ragionamento giuridico, sebbene con diversi
gradi di «standardizzazione». Nel suo significato più ampio, il bilanciamento è
prevalentemente praticato, anche oltre la teoria del diritto, come modalità di
ragionamento nelle situazioni pratiche in cui si deve prendere una decisione
«bilanciando» i pro e i contro, oppure ci si
trova a paragonare diversi oggetti o catene di eventi.
Questo significato generale di
bilanciamento nel ragionamento pratico può essere paragonato con la sussunzione o con il
ragionamento sillogistico. La sussunzione, come noto, avviene quando un fatto specifico
viene riferito a una norma generale che lo contempla
[9]
. Il conflitto di diverse norme
¶{p. 294}generali, cioè, non
è un tipico esempio di sussunzione come strumento argomentativo
[10]
. Al contrario, è il bilanciamento che ci spinge ad affrontare un contrasto
tra due o più ragioni confliggenti che danno origine ciascuna a un corso di cose differente
[11]
. A sua volta, all’interno del ragionamento giuridico, si possono distinguere
i principali tipi di modello argomentativo che riguardano il bilanciamento.
Note
[1] Questa comprensione dei contesti multilivello, peraltro, lascia aperte varie questioni, come quella della individuazione delle autorità alle quali spetta l’ultima parola, e ammette la possibilità di una primazia nearly unconditional delle decisioni prese da un certo ordinamento giuridico, a meno che non rilevino ragioni costituzionali fondamentali; sulla nearly unconditional primacy nell’Unione europea, M. Borowski, Legal Pluralism in the European Union, in A.J. Menéndez e J.E. Fossum (a cura di), Law and Democracy in Neil MacCormick’s Legal and Political Theory: The Post-Sovereign Constellation, The Netherlands, Springer, 2011, pp. 185 ss.
[2] Cfr. M. Kumm, Sovereignty and the Right to Be Left Alone: Subsidiarity, Justice-Sensitive Externalities, and the Proper Domain of the Consent Requirement in International Law, in «Law and Contemporary Problems», 2016, pp. 239 ss., spec. 244 ss., in tema di justice-sensitive externalities come casi nei quali «outsiders may be affected in a way that raises concerns about whether their interests have been appropriately taken into account or whether others have unjustly burdened them» (ibidem, p. 245).
[3] Sulla natura composita del diritto, si veda G. Palombella, Theory, Realities, and Promises of Interlegality, in J. Klabbers e G. Palombella (a cura di), The Challenge of Inter-legality, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 375 ss.: «In a determined venue, the law surfaces as the composite legal nature of the issue under scrutiny. (…) Such an operation (…) should look instead to the potential justice-related function that belongs to things» (ibidem, p. 379).
[4] Un rapporto giuridico coinvolge tipicamente le istituzioni in grado di stabilire e attuare obbligazioni in via autoritativa; si veda, però, G. Pavlakos, Redrawing the legal relation, in J.L. Fabra-Zamora (a cura di), Jurisprudence in a Globalized World, Cheltenham, Elgar, 2020 pp. 174 ss., per l’opinione su come l’interazione di agenti autonomi di per sé crei un rapporto giuridico; in questo caso, entrambe le dimensioni, quella istituzionale e quella non-istituzionale, interagiscono nel rapporto giuridico.
[5] Sulla tunnel vision si veda Y. Shany, International Courts As Interlegality Hubs, in Klabbers e Palombella (a cura di), The Challenge of Inter-legality, cit., pp. 319 ss. Il costituzionalismo globale e il pluralismo giuridico (globale) contemplano concezioni più «radicali» e più «moderate», che è possibile ordinare in una «scala»: cfr. G. Encinas, Hacia una escala entre pluralismos y constitucionalismos, in M. de J. Neria Govea, C. N. Hernández Aguirre e J. Mendivil Torres (a cura di), Reflexiones sobre Estado de derecho y justicia, Ciudad de México, Fontamara, pp. 91 ss.
[6] Si riprende qui il titolo dell’articolo di D. Kennedy, One, Two, Three, Many Legal Orders: Legal Pluralism and the Cosmopolitan Dream, in «N.Y.U. Review of Law & Social Change», 2007, pp. 641 ss.
[7] J. Klabbers e G. Palombella, Introduction: Situating Interlegality, in Iid. (a cura di), The Challenge of Inter-legality, cit., pp. 1 ss.: 4.
[8] Cfr., in una prospettiva analoga, J. Hage, Logical Tools for Legal Pluralism, in H.P. Glenn e L.D. Smith (a cura di), Law and the New Logics, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 89 ss., spec. 99. Si può obiettare che il bilanciamento non sia più che un argomento sulla totale priorità o applicabilità di una norma rispetto all’altra (o alle altre); per un’affermazione recente D. Martínez-Zorrilla, Some Thoughts About the Limits of Alexy’s Conception of Principles and Balancing, in D. Duarte e J. Silva Sampaio (a cura di), Proportionality in Law, The Netherlands, Springer, 2018, pp. 171 ss., spec. 174. Una dimensione conciliativa tra ragioni o norme in conflitto, comunque, ben potrebbe giustificarsi tramite il bilanciamento: «the principle left aside can be used as a reason to justify the formulation of explicit exceptions to the norm which is the product of balancing, or as a reason to consider non-constitutional only a part of the set norms that can possibly be the object of the constitutional review» (A. Sardo, Three Theories of Judicial Balancing: A Comparison, in «Dignitas - Revija Za Človekove Pravice», 2012, pp. 60 ss.: 70); cfr. E. Scoditti, Concretizzare ideali di norma. Su clausole generali, giudizio di cassazione e stare decisis, in G. D’Amico (a cura di), Principi e clausole generali nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 167 ss.
[9] «Generale» indica, in questa sede, che una norma è «generica», «impersonale» e applicabile a più di una situazione individuale; non richiede né un campo di applicazione più astratto né uno più concreto della norma (nel senso in cui qui si definisce come una concezione del bilanciamento norm-taxonomical).
[10] In ogni caso, come evidenzia R. Alexy, Constitutional Rights, Balancing, and Rationality, in «Ratio Juris», 2003, pp. 131 ss., i conflitti di norme potrebbero essere risolti tramite una meta-subsumption o attraverso il bilanciamento. Con l’espressione meta-subsumption, Alexy si riferisce alla scelta sull’applicabilità di una delle massime di risoluzione delle antinomie: lex superior, lex posterior, lex specialis. Tale scelta è necessaria e resta un interrogativo aperto se essa consista nella (meta-)subsumption o in un bilanciamento. In questa sede, comunque, è sufficiente rilevare che questa non è la funzione tipica della sussunzione, ma è piuttosto riconducibile a un caso di eccezione.
[11] Si pensi al dibattito sui doveri prima facie in D. Ross, The Right and the Good, 1930 (nuova edizione a cura di P. Stratton-Lake, Oxford, Oxford University Press, 2002). Elementi simili, però, si rinvengono anche in altre caratterizzazioni del ragionamento pratico; cfr., ad esempio, C. Taylor, What is human agency?, in Id., Philosophical Papers: Human Agency and Language, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 15 ss., che ha descritto le sue caratteristiche in ottica comparativa. Si legga anche A. Aarnio, On Legal Reasoning as Practical Reasoning, in «Theoria. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de La Ciencia», 1987, pp. 97 ss., il quale ha posto una teleological note attraverso un ragionamento pratico che tende ad analizzare la correlazione tra mezzi e fini. Più di recente, un argomento convincente è stato offerto per l’inclusione di ragioni weighted (in contrasto con i giudizi all things considered) nel ragionamento pratico da E. Lord e B. Maguire, An Opinionated Guide to the Weight of Reasons, in Iid. (a cura di), Weighing Reasons, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 3 ss. Si veda anche la descrizione del bilanciamento nel ragionamento pratico generale offerta da J.-R. Sieckmann, The Logic of Autonomy: Law, Morality and Autonomous Reasoning, Oxford, Hart, 2012, pp. 49 ss.; si veda K. Moller, Proportionality: Challenging the critics, in «International Journal of Constitutional Law», 2012, pp. 709 ss.: 715-716.