Ciro Tarantino (a cura di)
Il soggiorno obbligato
DOI: 10.1401/9788815412584/c9
Più in generale, la Convenzione indirizza gli Stati membri a introdurre elementi di trattamento differenziato sia nei concreti regimi di esecuzione delle limitazioni della libertà delle persone con disabilità, sia nel dispiegarsi dei singoli dispositivi di garanzia in modo tale da evitare che la persona con disabilità goda di un nucleo di diritti diseguali rispetto agli altri.
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7. I determinanti sociali della libertà personale

Nell’individuazione delle profonde interrelazioni tra effettività della libertà personale, condizione di disabilità e protezione dei diritti sociali sembra profilarsi, sullo sfondo, un «terzo concetto di libertà» [61]
rispetto al classico distico differenziale composto da libertà positive e libertà negative [62]
. Il dispiegarsi delle garanzie della libertà personale è determinato da plurimi fattori e in particolare dalle politiche pubbliche, dalle interazioni regolamentate dalle istituzioni e dalla natura dei rapporti sociali all’interno di ciascuna comunità politica. L’interazione tra le strutture della protezione sociale e i presupposti e le modalità di limitazione della libertà fisica [63]
è in particolare legata al rischio della privazione della libertà personale degli anziani, all’applicazione della contenzione biomeccanica e al monitoraggio dei luoghi in cui essa è ricorrente, alla diffusione e alle modalità di accesso ai luoghi della «disabilità segregata» [64]
, allo sviluppo progressivo di impianti normativi di deistituzionalizzazione [65]
.
L’indagine sulla mappa dei determinanti della libertà di cui fruiscono le persone con disabilità potrà farsi meno carsica in forza della prossima {p. 235}istituzione del Garante nazionale per le disabilità [66]
, specie se la nascita di tale istituzione determinerà forme di integrazione con le funzioni sino ad ora esercitate dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in qualità di National preventive mechanism, per vigilare sui rischi che «le persone con disabilità siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente», ai sensi del citato articolo 14, lettera b) della Convenzione ONU.
Dal punto di vista dell’effettività del diritto di libertà tutelato dall’articolo 13 Cost., ne deriva che il classico sistema di garanzie contro le privazioni della fisica disponibilità del proprio corpo, il tradizionale complesso dei fini giustificativi per provvedervi e lo sviluppato controllo integrato sulle modalità in cui ha luogo ogni restrizione, non esauriscono le aree problematiche in cui si concretizzano le dinamiche della libertà personale dalle coercizioni in Italia. Richiamandosi, dunque, alla ricostruzione qui proposta del contenuto della libertà personale, sul piano della struttura costituzionale della situazione giuridica soggettiva [67]
, si prospetta uno scenario di studio e di analisi innovativo. Esso investe anche i determinanti sociali della libertà come parte dell’area delle limitazioni al diritto, ovvero di quei fattori che, in potenza, possono proiettarne la tutela effettiva al massimo della sua latitudine, in relazione di crescente eunomia con la tutela dei soggetti fragili e, in particolare, con le persone in condizione di disabilità.
Del resto, sia in dottrina che secondo la giurisprudenza costituzionale, si è dato ingresso alla conclusione per cui i diritti fondamentali, se inseriti in un contesto sezionale di restrizione della libertà personale, repentinamente subiscono concrete trasformazioni e pratiche contrazioni. La matrice culturale e teorica a sostegno di questa ricostruzione discende, tra l’altro, dalla celebre pronuncia del giudice delle leggi [68]
, in materia di trattamento carcerario ex articolo 41-bis, secondo cui il regime di esecuzione della pena – in questo caso quello più aspro previsto dall’ordinamento repubblicano – deve comunque lasciare intatti e integri dei «residui di libertà» [69]
.
Sarebbe, dunque, arduo sostenere che la libertà personale (e quindi gli altri diritti fondamentali il cui esercizio è fatalmente connesso agli stati di {p. 236}privazione) possa essere drasticamente abrasa dalla pretesa punitiva in esecuzione. Simile opzione ermeneutica, se condotta alle estreme conseguenze, consente di concludere che ciascuna situazione giuridica soggettiva, anche il diritto fondamentale alla salute e i diritti qualificati come inviolabili [70]
, non può risultare del tutto sacrificata in ragione delle modalità applicative del provvedimento incidente sulla libertà personale per l’incompatibilità con condizioni minime di rispetto della salute psico-fisica della persona; nonché per l’esigenza di prevedere accomodamenti ragionevoli rispetto ai modi e ai casi di limitazione della libertà fisica della persona con disabilità.
Le conclusioni che precedono dimostrano, in definitiva, che lo studio dei determinanti sociali della libertà personale consente di coglierne a fondo le effettive dinamiche di tutela nell’ordinamento e i complessi rapporti di interrelazione con le altre situazioni giuridiche soggettive garantite dallo Stato costituzionale di diritto.
Note
[61] L’analisi teorica di questa prospettiva si rinviene in Honneth [2017]. Dello stesso A., tuttavia, è opportuno considerare lo sviluppo approfondito della tesi, volta a destrutturare la differenza classica tra le libertà e le altre situazioni giuridiche soggettive, che è svolta in Honneth [2015].
[62] Per la rielaborazione del concetto, con spunti in riferimento al concetto di libertà sociale, cfr. Ridola [2018].
[63] Sul punto, sia consentito rinviare a Piccione [2019b].
[64] Cfr., al riguardo, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale [2018].
[65] Del resto, dei processi di de-istituzionalizzazione, in chiave diacronica, può riscontrarsi una progressiva costanza di sviluppo. Basti pensare allo smantellamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e custodia, alla definitiva declaratoria di illegittimità costituzionale della misura di sicurezza del Riformatorio giudiziario da parte della Corte costituzionale; a una vitale spinta per la costruzione, nel nostro impianto sanzionatorio criminale, di un sistema di pene principali diverse da quella carceraria intramuraria. Sul fronte delle intersezioni tra salute, disabilità e atti e misure coercitive, si intuiscono i termini di una sfida assai più ampia di quel che si crederebbe. E in tale ambito il Garante può farsi volano e diffusore degli indici critici in cui proliferano le indebite restrizioni della libertà personale e anche delle sommerse lesioni del bene giuridico tutelato dall’articolo 13 Cost. Ne discende, in particolare, la pressante esigenza di far fronte alle nuove istituzionalizzazioni, a far decrescere l’investimento dell’offerta sanitaria orientata sulla degenza, sulla cronicizzazione, sui luoghi del contenimento e del trattamento intensivo che rischiano di divenire invitanti e magnetici sfoghi per raccogliere e costringere la marginalità sociale e i nuovi disagi. Il controllo preventivo del Garante, infine, può spingersi a esplorare la faglia in cui la restrizione della libertà personale diviene incompatibile con la tutela del diritto fondamentale alla salute dell’individuo. Ed è qui, naturalmente che si situa la sfida che orbita intorno alla grande riforma incompiuta, quella tratteggiata dal d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, in tema di sanità penitenziaria.
[66] L’articolo 1, comma 2, lett. f) della l. n. 227 del 2021 conferisce delega al Governo per l’istituzione di un Garante per le disabilità.
[67] Sul punto, cfr. infra, par. 3 di questo contributo.
[68] Cfr. Corte cost., sent. n. 349 del 1993, in cui si legge nel punto 4.2. del Considerato in diritto, che «la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale».
[69] Sul punto, cfr. ex multis, Corte cost. sentt. n. 351 del 1996, n. 20 del 2017, e, infine, n. 122 del 2017.
[70] In tema, si veda, di recente, proprio la citata Corte cost., sent. n. 20 del 2017, con nota di Mengozzi [2017].