Il soggiorno obbligato
DOI: 10.1401/9788815412584/c9
Più in generale, la Convenzione
indirizza gli Stati membri a introdurre elementi di trattamento differenziato sia nei
concreti regimi di esecuzione delle limitazioni della libertà delle persone con
disabilità, sia nel dispiegarsi dei singoli dispositivi di garanzia in modo tale da
evitare che la persona con disabilità goda di un nucleo di diritti diseguali rispetto
agli altri.
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7. I determinanti sociali della libertà personale
Nell’individuazione delle profonde
interrelazioni tra effettività della libertà personale, condizione di disabilità e
protezione dei diritti sociali sembra profilarsi, sullo sfondo, un «terzo concetto di libertà»
[61]
rispetto al classico distico differenziale composto da libertà positive e
libertà negative
[62]
. Il dispiegarsi delle garanzie della libertà personale è determinato da
plurimi fattori e in particolare dalle politiche pubbliche, dalle interazioni
regolamentate dalle istituzioni e dalla natura dei rapporti sociali all’interno di
ciascuna comunità politica. L’interazione tra le strutture della protezione sociale e i
presupposti e le modalità di limitazione della libertà fisica
[63]
è in particolare legata al rischio della privazione della libertà personale
degli anziani, all’applicazione della contenzione biomeccanica e al monitoraggio dei
luoghi in cui essa è ricorrente, alla diffusione e alle modalità di accesso ai luoghi
della «disabilità segregata»
[64]
, allo sviluppo progressivo di impianti normativi di deistituzionalizzazione
[65]
.
L’indagine sulla mappa dei
determinanti della libertà di cui fruiscono le persone con disabilità potrà farsi meno
carsica in forza della prossima ¶{p. 235}istituzione del Garante
nazionale per le disabilità
[66]
, specie se la nascita di tale istituzione determinerà forme di integrazione
con le funzioni sino ad ora esercitate dal Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale, in qualità di National preventive
mechanism, per vigilare sui rischi che «le persone con disabilità siano
private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente», ai sensi del citato articolo
14, lettera b) della Convenzione ONU.
Dal punto di vista dell’effettività
del diritto di libertà tutelato dall’articolo 13 Cost., ne deriva che il classico
sistema di garanzie contro le privazioni della fisica disponibilità del proprio corpo,
il tradizionale complesso dei fini giustificativi per provvedervi e lo sviluppato
controllo integrato sulle modalità in cui ha luogo ogni restrizione, non esauriscono le
aree problematiche in cui si concretizzano le dinamiche della libertà personale dalle
coercizioni in Italia. Richiamandosi, dunque, alla ricostruzione qui proposta del
contenuto della libertà personale, sul piano della struttura costituzionale della
situazione giuridica soggettiva
[67]
, si prospetta uno scenario di studio e di analisi innovativo. Esso investe
anche i determinanti sociali della libertà come parte dell’area delle limitazioni al
diritto, ovvero di quei fattori che, in potenza, possono proiettarne la tutela effettiva
al massimo della sua latitudine, in relazione di crescente eunomia
con la tutela dei soggetti fragili e, in particolare, con le persone in condizione di
disabilità.
Del resto, sia in dottrina che
secondo la giurisprudenza costituzionale, si è dato ingresso alla conclusione per cui i
diritti fondamentali, se inseriti in un contesto sezionale di restrizione della libertà
personale, repentinamente subiscono concrete trasformazioni e pratiche contrazioni. La
matrice culturale e teorica a sostegno di questa ricostruzione discende, tra l’altro,
dalla celebre pronuncia del giudice delle leggi
[68]
, in materia di trattamento carcerario ex articolo
41-bis, secondo cui il regime di esecuzione della pena – in
questo caso quello più aspro previsto dall’ordinamento repubblicano – deve comunque
lasciare intatti e integri dei «residui di libertà»
[69]
.
Sarebbe, dunque, arduo sostenere che
la libertà personale (e quindi gli altri diritti fondamentali il cui esercizio è
fatalmente connesso agli stati di ¶{p. 236}privazione) possa essere
drasticamente abrasa dalla pretesa punitiva in esecuzione. Simile opzione ermeneutica,
se condotta alle estreme conseguenze, consente di concludere che ciascuna situazione
giuridica soggettiva, anche il diritto fondamentale alla salute e i diritti qualificati
come inviolabili
[70]
, non può risultare del tutto sacrificata in ragione delle modalità
applicative del provvedimento incidente sulla libertà personale per l’incompatibilità
con condizioni minime di rispetto della salute psico-fisica della persona; nonché per
l’esigenza di prevedere accomodamenti ragionevoli rispetto ai modi e ai casi di
limitazione della libertà fisica della persona con disabilità.
Le conclusioni che precedono
dimostrano, in definitiva, che lo studio dei determinanti sociali della libertà
personale consente di coglierne a fondo le effettive dinamiche di tutela
nell’ordinamento e i complessi rapporti di interrelazione con le altre situazioni
giuridiche soggettive garantite dallo Stato costituzionale di diritto.
Note
[61] L’analisi teorica di questa prospettiva si rinviene in Honneth [2017]. Dello stesso A., tuttavia, è opportuno considerare lo sviluppo approfondito della tesi, volta a destrutturare la differenza classica tra le libertà e le altre situazioni giuridiche soggettive, che è svolta in Honneth [2015].
[62] Per la rielaborazione del concetto, con spunti in riferimento al concetto di libertà sociale, cfr. Ridola [2018].
[63] Sul punto, sia consentito rinviare a Piccione [2019b].
[64] Cfr., al riguardo, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale [2018].
[65] Del resto, dei processi di de-istituzionalizzazione, in chiave diacronica, può riscontrarsi una progressiva costanza di sviluppo. Basti pensare allo smantellamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e custodia, alla definitiva declaratoria di illegittimità costituzionale della misura di sicurezza del Riformatorio giudiziario da parte della Corte costituzionale; a una vitale spinta per la costruzione, nel nostro impianto sanzionatorio criminale, di un sistema di pene principali diverse da quella carceraria intramuraria. Sul fronte delle intersezioni tra salute, disabilità e atti e misure coercitive, si intuiscono i termini di una sfida assai più ampia di quel che si crederebbe. E in tale ambito il Garante può farsi volano e diffusore degli indici critici in cui proliferano le indebite restrizioni della libertà personale e anche delle sommerse lesioni del bene giuridico tutelato dall’articolo 13 Cost. Ne discende, in particolare, la pressante esigenza di far fronte alle nuove istituzionalizzazioni, a far decrescere l’investimento dell’offerta sanitaria orientata sulla degenza, sulla cronicizzazione, sui luoghi del contenimento e del trattamento intensivo che rischiano di divenire invitanti e magnetici sfoghi per raccogliere e costringere la marginalità sociale e i nuovi disagi. Il controllo preventivo del Garante, infine, può spingersi a esplorare la faglia in cui la restrizione della libertà personale diviene incompatibile con la tutela del diritto fondamentale alla salute dell’individuo. Ed è qui, naturalmente che si situa la sfida che orbita intorno alla grande riforma incompiuta, quella tratteggiata dal d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, in tema di sanità penitenziaria.
[66] L’articolo 1, comma 2, lett. f) della l. n. 227 del 2021 conferisce delega al Governo per l’istituzione di un Garante per le disabilità.
[67] Sul punto, cfr. infra, par. 3 di questo contributo.
[68] Cfr. Corte cost., sent. n. 349 del 1993, in cui si legge nel punto 4.2. del Considerato in diritto, che «la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale».
[69] Sul punto, cfr. ex multis, Corte cost. sentt. n. 351 del 1996, n. 20 del 2017, e, infine, n. 122 del 2017.
[70] In tema, si veda, di recente, proprio la citata Corte cost., sent. n. 20 del 2017, con nota di Mengozzi [2017].