Note
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Sulla cui definizione si rinvia, in questo volume, all’introduzione di R. Ricci e ai contributi di R. Biagioli e F. Biondi Dal Monte.
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Cfr. C. Garlatti, Premessa, in Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, La dispersione scolastica in Italia: un’analisi multifattoriale. Documento di studio e di proposta, Roma, 2022. In particolare, l’autrice rileva che i «fattori connessi possono dipendere dalla disoccupazione, dalle situazioni di esclusione sociale e di povertà, ma non si possono escludere nemmeno quelle motivazioni riconducibili a disagi personali e/o familiari, difficoltà nell’apprendimento e, più in generale, il modo in cui il singolo studente reagisce al sistema scolastico», oltre anche alla possibilità che lo studente o la studentessa possa soffrire di «disturbi d’ansia» (p. 8).
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Ibidem.
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Sia consentito il rinvio a F. Biondi Dal Monte e S. Frega, Per l’uguaglianza sostanziale tra i banchi di scuola. Immigrazione, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica, Milano, Franco Angeli, 2023, pp. 43 s. In particolare, alle pp. 44 s. del volume sono riportati alcuni dati allarmanti che riguardano la dispersione e l’abbandono del percorso scolastico.
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Si rinvia, all’interno di questo volume, al contributo di F. Biondi Dal Monte.
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L. Violini, I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso e J. Luther (a cura di), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 517-532, spec. p. 521. Inoltre, l’autrice osserva che il «[d]overe come legame[,] dunque, [...] non si oppone alla libertà ma [...] ne costituisce il presupposto antropologico cosicché il soggetto potrà effettivamente rivendicare e difendere i propri diritti nella misura in cui sarà entrato in quelle relazioni che lo hanno costituito come soggetto adulto, maturo e cosciente di sé».
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E. Rossi, Art. 2, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, pp. 38-64, spec. p. 55.
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Violini, I doveri inderogabili di solidarietà, cit., spec. p. 519. In particolare l’autrice osserva che l’«impianto, codificato essenzialmente nell’art. 2 Cost., rivela una forte tensione a superare la visione individualistica sia dei diritti fondamentali sia dei doveri inderogabili; questi ultimi infatti sono definiti come “doveri di solidarietà” e, in quanto tali, fanno riferimento a una categoria ben più esigente rispetto all’individualismo liberale. In altre parole, parlare di doveri di solidarietà significa considerare quella imprescindibile relazione che lega gli uomini tra loro e che fonda in questo modo su basi diverse dall’utilitarismo la societas».
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F. Giuffrè, I doveri di solidarietà sociale, in Balduzzi, Cavino, Grosso e Luther (a cura di), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, cit., pp. 3-51, spec. p. 41.
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Cfr. art. 3, comma 2, Cost. Così, tra gli altri, anche Rossi, Art. 2, cit., spec. p. 57; Giuffrè, I doveri di solidarietà sociale, cit., spec. p. 31.
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Infatti, il «dovere di solidarietà [...] dice della natura dell’uomo come legato ab origine ai propri simili e della societas non come mero contratto sociale ma come compagine che consente all’individuo “il pieno sviluppo della propria personalità”»: Violini, I doveri inderogabili di solidarietà, cit., spec. p. 520.
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Così, Corte cost., sent. n. 500 del 1993, punto 5 del considerato in diritto: «Va pertanto sottolineato come questa moderna visione della dimensione della solidarietà, andando oltre i tradizionali schemi di beneficenza e assistenza, e superando l’ancoraggio ai doveri e agli obblighi normativamente imposti, costituisce, per un verso, un modo per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, mentre, per altro verso, mira a ottenere – non solo dallo Stato, dagli enti e dalla sempre più variegata realtà delle formazioni sociali, bensì da tutti i cittadini – la collaborazione per conseguire essenziali beni comuni quali la ricerca scientifica, la promozione artistica e culturale, nonché la sanità».
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Cfr. Giuffrè, I doveri di solidarietà sociale, cit., spec. p. 23, laddove rilevava che «la medesima finalità garantista sembra giustificare l’affermazione della inderogabilità dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, atteso che dal carattere “irrinunciabile” di questi deriva che il singolo non può sottrarsi dagli impegni connessi alla sua partecipazione alla vita associata e, ancora, che nemmeno lo Stato può esonerare dall’adempimento dei doveri senza mettere in discussione i presupposti della convivenza organizzata».
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D’altronde, «il tema della democrazia mostra grandi affinità con quello educativo»: L. Violini, La scuola come comunità? Modelli per una riorganizzazione, in «Diritto Costituzionale», 3, 2021, pp. 111-124, spec. p. 112. Sul punto, di recente, si vedano le osservazioni di T. Groppi, Scuola e Costituzione in Italia. Una lettura nella prospettiva del «Costituzionalismo trasformatore», in «Rivista AIC», 1, 2024, pp. 426-451, spec. pp. 435 s.
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Dal punto di vista culturale, scientifico, artistico, e così via.
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Si rinvia al contributo, in questo volume, di F. Biondi Dal Monte.
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Sull’obbligo scolastico, si vedano, tra le altre, le osservazioni di A. Poggi, Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 105 ss.
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In senso analogo, si vedano le osservazioni di Rossi, Art. 2, cit., spec. p. 56.
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«In particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa e assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa»: cfr. Corte cost., sent. n. 118 del 1990, punto 5 del considerato in diritto.
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F. Polacchini, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bologna, Bononia University Press, 2016, spec. pp. 46 ss. L’autrice osserva che la persona solo «attraverso gli strumenti conoscitivi che gli offre la cultura completa sé stessa raggiungendo la pienezza del suo essere persona e cittadino» e, quindi, «l’individuo giunge a conoscere, a trovare e ad attuare la libertà solo attraverso lunghi processi di socializzazione culturale, che trovano la propria sede di sviluppo in contesti collettivi, quali la famiglia, la società, lo Stato costituzionale, la comunità internazionale».
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E, tale «orientamento, invero ormai risalente, [...] meriterebbe – laddove se ne presentasse l’occasione – di essere rivisto» anche nella giurisprudenza costituzionale: G. Arconzo, Istruzione, inclusione e integrazione socio-culturale. Per una interpretazione dell’istruzione costituzionalmente inclusiva, in «Rivista AIC», 1, 2024, pp. 525-560, spec. p. 558.
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Corte cost., sent. n. 7 del 1967, punto 3 del considerato in diritto.
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Così, G. Matucci, Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, in G. Matucci e F. Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 298-324, spec. p. 302. Infatti, si può rilevare come sia decisivo che tutti e tutte possano sviluppare la propria personalità, per cui «obbligo e gratuità non trovano più giustificazione l’uno nell’altro (nel senso che la gratuità è conseguenza dell’obbligatorietà), poiché entrambi si fondano sul diritto individuale all’istruzione, piedistallo per il pieno sviluppo della personalità umana e fonte di uguaglianza sostanziale»: cfr. A. Poggi, Art. 34, in Bifulco, Celotto e Olivetti, Commentario alla Costituzione, cit., pp. 699-716, spec. p. 705; Id., L’istruzione come fattore di partecipazione: le nuove sfide della complessità, in «Rivista AIC», 1, 2024, pp. 408-425, spec. p. 422, laddove l’autrice osserva che gli artt. 33 e 34 della Costituzione e «i principi fondamentali consentono un’interpretazione che [...] assume [...], in una interpretazione evolutiva, lo spessore di scuola come “luogo” deputato all’assolvimento di una funzione sociale, propria delle democrazie contemporanee».
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G. Galazzo, «Obbligatoria e gratuita»: riflessioni in ordine alla natura sociale del diritto all’istruzione, in Matucci e Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, cit., pp. 325-351, spec. p. 339. In particolare, anche Polacchini, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, cit., spec. p. 195, afferma che lo «Stato [...] deve garantire l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore quale primo segmento del processo di formazione della persona, nell’ottica della garanzia per tutti di un minimo grado di conoscenza in un contesto di raggiungimento di una tendenziale perequazione sociale». In senso analogo, si veda, tra gli altri, il contributo di G. Fontana, Art. 33, in Bifulco, Celotto e Olivetti, Commentario alla Costituzione, cit., pp. 675-698, spec. p. 686, secondo cui la doverosità di un’istruzione pubblica comporta non solo che sia necessario prevedere un sistema scolastico pubblico, con istituzioni scolastiche statali e comunali e private, ma anche che la Repubblica sia obbligata a organizzare un sistema scolastico che sia in grado di accogliere tutti e tutte.
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A. Poggi, L’art. 34 della Costituzione, in «La Magistratura», 13 giugno 2022.
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Ibidem.
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E, in particolare, la «presenza significativa» di dispersione scolastica «in un ordinamento contrasta con quei principi di sviluppo della personalità che stanno a cardine del sistema»: Poggi, Per un «diverso» Stato sociale, cit., p. 11.
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Peraltro, nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell’UE sui diritti dei minori, COM(2021) 142 final del 24 marzo 2021, è stato affermato che «[t]utti i minori hanno il diritto di sviluppare le proprie competenze e i propri talenti principali, a partire dalla prima infanzia e durante tutto il loro percorso scolastico nonché durante la formazione professionale, anche in contesti di apprendimento non formale» (cfr. par. 2.3, Costruire un’istruzione inclusiva e di qualità). Inoltre si veda G. Laneve, L’istruzione come fattore di identità costituzionale, in «Rivista AIC», 1, 2024, pp. 452-497, spec. p. 475, laddove l’autore afferma che «il sistema di istruzione svela la sua essenza, quella di luogo di espansione della persona umana, dove si prende coscienza di un incremento di potenza del proprio essere, dove si plasma un soggetto agente in senso autentico, capace cioè di “mettere a terra” il percorso esistenziale che, in autonomia, decide di intraprendere».
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Cfr. Raccomandazione del Consiglio UE del 28 novembre 2022 «sui percorsi per il successo scolastico».
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E, in tal senso, «[i]l diritto al raggiungimento dei gradi più alti degli studi è [...] un diritto sociale tout court quando [appunto] impone alle istituzioni pubbliche di adoperarsi per rendere effettiva questa chance di elevazione individuale in caso di difficoltà innanzitutto economiche»: Q. Camerlengo, Diritto all’istruzione superiore e merito, in Matucci e Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, cit., pp. 352-370, spec. p. 364.
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Sul punto sia consentito il rinvio a Biondi Dal Monte e Frega, Per l’uguaglianza sostanziale tra i banchi di scuola, cit., p. 165 e il riferimento ivi citato (la sezione del sito di Invalsiopen dedicato alle buone pratiche per contrastare l’abbandono scolastico: https://www.invalsiopen.it/buone-pratiche-contrastare-abbandono-scolastico/).
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Cfr. il contributo, in questo volume, di F. Biondi Dal Monte.
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Cfr. la ricerca condotta da C. Giaccardi e M. Magatti, Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo, Bologna, Il Mulino, 2024.
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Cfr. infra, par. 5.
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Camerlengo, Diritto all’istruzione superiore e merito, cit., spec. p. 354.
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Per un approfondimento, oltre a rinviare al contributo, in questo volume, di F. Biondi Dal Monte, si consiglia di consultare il portale del Ministero dell’Istruzione, dove si possono trovare gli aggiornamenti relativi agli investimenti e alle riforme in essere: https://pnrr.istruzione.it.
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Ibidem, in particolare nella sezione Investimenti del sito.
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In tale direzione si inseriscono, ad esempio, proprio le Linee guida per l’orientamento elaborate al fine di dare attuazione alla riforma dell’orientamento prevista dal Piano di ripresa e resilienza, dove si è affermato che sia ormai necessario «un sistema strutturato e coordinato di interventi che, a partire dal riconoscimento dei talenti, delle attitudini, delle inclinazioni e del merito degli studenti, li accompagni in maniera sempre più personalizzata a elaborare in modo critico e proattivo un loro progetto di vita, anche professionale» (cfr. MIM, Linee guida per l’orientamento, p. 2, adottate con d.m. 22 dicembre 2022, n. 328). Peraltro, è compito della Repubblica affrontare il nodo, in quanto «[l]’istruzione, e l’educazione, la cui obbligatorietà è sancita, per i gradi inferiori degli studi, al secondo comma dell’art. 34 Cost., grava, anzitutto, sui genitori, [...] ma è condivisa, altresì, dalle istituzioni preposte, cui spetta di erogare il relativo servizio assicurando l’accesso, indiscriminato ed effettivo, alla scuola nel rispetto delle norme generali sull’istruzione fissate a livello statale»: cfr. G. Matucci, La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche famigliari, in Matucci e Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, cit., pp. 233-260, spec. p. 235.
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Cfr. art. 1, comma 622, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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Si ricordi che l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, seppur risalente nel tempo e benché in dottrina parrebbe ampiamente superato, accoglie un’interpretazione restrittiva del termine istruzione: cfr., sul punto, supra, par. 3, spec. n. 21 ss.
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Cfr. art. 2, comma 1, lett. c), legge 28 marzo 2003, n. 53.
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Affinché si affronti anche il nodo, strettamente collegato alla dispersione scolastica, della povertà educativa che, infatti, si ha «quando il [...] diritto» del minore «ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso», non avendosi, quindi, «una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di opportunità educative a tutto campo»: Openpolis, Quali sono le cause della povertà educativa, 30 luglio 2020 (cfr. www.openpolis.it/parole/quali-sono-le-cause-della-poverta-educativa).
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D’altronde, «[l]a valorizzazione dei “talenti” [...] in un’ottica di solidarietà giova a tutti (anche ai più svantaggiati) e alla società nel suo complesso»: Poggi, Per un «diverso» Stato sociale, cit., p. 240.
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Cfr. art. 113, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Infatti, si afferma che i «[s]oggetti dell’obbligo sono: a) il soggetto che deve frequentare la scuola; b) gli esercenti la potestà parentale che devono effettuare l’iscrizione e vigilare sulla frequenza; c) l’eventuale datore di lavoro; d) i direttori degli istituti di beneficenza che accolgano il soggetto obbligato; e) il capo di famiglia, nel caso venga impartita istruzione privata». Da ciò, evidentemente, si deduce che «gli obbligati naturali sono i genitori che, conformemente peraltro al dettato costituzionale (art. 30, comma 1), non vedono cessare il loro compito con il raggiungimento della maggiore età, bensì [...] al momento dell’avviamento a una professione ovvero con il raggiungimento di una qualifica con il solo limite della proporzione rispetto alle sostanze familiari»: Poggi, Art. 34, cit., spec. p. 705.
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Cfr. art. 114, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
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D.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in legge 13 novembre 2023, n. 159. Per un commento alle disposizioni ivi previste, si veda, tra gli altri, il contributo di S. Bernardi, Convertito in legge il d.l. «Caivano» in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili d’interesse per il penalista, in «Sistema Penale», 15 novembre 2023.
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Sul punto, si vedano, tra le altre, le osservazioni di Poggi, Per un «diverso» Stato sociale,cit., p. 235.
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Cfr. art. 114, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall’art. 12 del d.l. 15 settembre 2023, n. 123.
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Istituita dall’art. 62-quater del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale).
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Cfr. art. 570-ter c.p. Peraltro, la disciplina introdotta supera altresì i dubbi di costituzionalità sollevati alla Corte costituzionale, in quanto la disciplina precedente e abrogata nel 2023 (cfr. art. 731 c.p.) si riferiva solo «all’istruzione elementare»: sul punto si veda Corte cost., ord. n. 219 del 2020, che aveva dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, in particolare per difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione.
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Cfr. art. 114, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall’art. 12 del d.l. 15 settembre 2023, n. 123.
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Nota MIM – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 12 dicembre 2023, sulle Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024-2025.
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Ibidem, p. 14.
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In particolare, si fa riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
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In senso simile, si vedano le osservazioni di Poggi, Per un «diverso» Stato sociale, cit., p. 249.
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Violini, La scuola come comunità,cit., p. 113. Sulla scuola come prima comunità educante, si veda A. Poggi, La comunità educante. Il contratto si conferma fucina di innovazioni, in «www.flcgil.it», 12 aprile 2018. Sul punto sia consentito il rinvio a Biondi Dal Monte e Frega, Per l’uguaglianza sostanziale tra i banchi di scuola, cit., pp. 156 s.
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Cfr. Save The Children, Che cos’è la comunità educante e come costruirla: 7 suggerimenti, in «www.savethechildren.it», 12 novembre 2020.
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Infatti, da una lettura complessiva e unitaria degli artt. 2, 3, secondo comma, 30-34 della Costituzione, si percepisce il modo in cui «il disegno costituzionale si spoglia dei suoi retaggi storici e delle sue problematiche settoriali per riacquistare trasparenza e lucidità facendo emergere la responsabilità di tutte le componenti della società civile e delle istituzioni verso la funzione educativa che è, come ricordava magistralmente Carnelutti, la madre di ogni democrazia»: Violini, La scuola come comunità?, cit., p. 116.
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Lemma ora presente nella nuova formulazione dell’art. 9 della Costituzione.
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Peraltro, «il discorso sui doveri di solidarietà» potrebbe avere «come riferimento [non solo] la dimensione territoriale» ma anche «quella temporale», che, in particolare, «attiene al tema dei diritti delle generazioni future, ai quali fanno da naturale corollario i doveri di solidarietà che la presente generazione ha nei riguardi dei propri discendenti»: Violini, I doveri inderogabili di solidarietà, cit., spec. p. 522.
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In senso analogo, nel contributo, in questo volume, di F. Magni si riconosce come necessaria la presenza di «Maestri» che «siano disponibili» e «sappiano accompagnare i giovani» in tale «arduo lavoro».
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Art. 118, u.c., Cost.
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Cfr. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
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Art. 5, comma 1, lett. l), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, sul ruolo del Terzo settore in ambito educativo si rinvia, in questo volume, al contributo di P. Addis.
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Peraltro «[l]’idea spesso evocata di “comunità educante”, fatta di insegnanti ma anche di famiglie e di realtà educative con cui intrattenere relazioni di mutuo aiuto, è utile a tenere viva la tensione a non creare isolamento tra i singoli segmenti di tale comunità e sta a ricordare che alle origini e in molti dei suoi sviluppi, il tema della libertà scolastica si intreccia con la natura comunitaria dell’esperienza educativa da cui non si distacca neppure il tentativo compiuto negli anni Settanta di creare strutture di democrazia partecipativa nella gestione della scuola stessa»: Violini, La scuola come comunità?,cit., p. 118.
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Alcuni esempi di una «partecipazione corale» della comunità in ambito educativo (e di prevenzione alla dispersione scolastica) si potranno trovare nella Parte terza di questo volume, dedicata alle esperienze.
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Il «benessere della collettività» deve, dunque, essere «perseguito senza che l’ordinamento stesso perda il suo carattere funzionale al “pieno sviluppo della persona umana” e delle sue libertà»: A. Morelli, Istruzione, formazione e sistema produttivo, in «Rivista AIC», 1, 2024, pp. 498-524, spec. p. 523.
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Dante, Paradiso, Canto VIII, vv. 139-148.
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G. Chiosso, A. Poggi e G. Vittadini, Introduzione, in Idd. (a cura di), Viaggio nelle character skills. Persone, relazioni, valori, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 7-20, spec. p. 18. Sullo stesso punto torna A. Poggi, «Non cognitive skills», cittadinanza ed educazione civica, in Chiosso, Poggi e Vittadini (a cura di), Viaggio nelle character skills, cit., pp. 184-203, spec. p. 203.