Francesca Biondi Dal Monte, Simone Frega (a cura di)
Contrastare la dispersione scolastica
DOI: 10.1401/9788815413369/c3
Nel sistema costituzionale vi sono determinati principi che promuovono e favoriscono lo sviluppo della persona umana [15]
, tra cui anche l’art. 34 della Costituzione che riguarda l’istruzione. Senza soffermarci, qui [16]
, sul diritto all’istruzione, si esaminerà, invece, il dovere (o, meglio, i doveri) insito(i) nell’articolo in questione. In primo luogo, per quanto si è detto fino ad ora, al diritto all’istruzione esiste un «contrapposto» dovere di istruire, ossia il dovere di consentire l’istruzione a tutti e tutte. In secondo luogo, leggendo, in particolare, l’art. 34, secondo comma, della Costituzione, è possibile osservare che il sistema costituzionale prevede l’obbligo scolastico [17]
, quindi non solo un «dovere di istruire», ma anche un «dovere di istruirsi». In tale seconda prospettiva, si trova una conferma dell’impianto sin qui sostenuto: l’istruzione di una persona, da un lato, è funzionale allo sviluppo della sua personalità e, dall’altro, a quello della società, che è possibile solo attraverso il contributo di tutti gli individui, la cui formazione e crescita è, evidentemente, funzionale anche a tal fine [18]
. Chiunque partecipi alla comunità, ne sia parte e, magari, ne tragga anche vantaggio, ha il dovere di porsi nelle condizioni per favorire un suo continuo sviluppo. Sarà possibile verificare
{p. 72}come, sempre nell’impianto previsto dalla Costituzione italiana, tale finalità è e sarà realmente ottemperata.

3. Il dovere delle istituzioni di contrastare la dispersione scolastica

La Repubblica deve preoccuparsi della «formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità e il progresso anche spirituale oltre che materiale» [19]
. Infatti, può rinvenirsi nella cultura la possibilità che si avveri una «crescita umana e politica dei cittadini» comportando un’«elevazione della società» [20]
. Un siffatto obbligo trae origine proprio dal dovere, per la Repubblica, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale di cui all’art. 3, secondo comma, della Costituzione. In tal senso, benché una prima ricostruzione interpretativa della Corte costituzionale (ancorché confermata per anni) [21]
ha ritenuto che {p. 73}alla Repubblica appartenesse l’esclusivo compito di fornire gli strumenti necessari per garantire l’insegnamento (ossia l’attività svolta dai docenti) e l’organizzazione del medesimo (tramite «la messa a disposizione degli ambienti scolastici, del corpo insegnante e di tutto ciò che direttamente inerisce a tali elementi organizzativi») [22]
, nel corso degli anni è prevalsa l’interpretazione per cui l’ordinamento ha il dovere di occuparsi, non solo dell’insegnamento basato sull’apprendimento di nozioni, ma anche e soprattutto del fatto che il minore sia messo nelle condizioni, attraverso un accrescimento della conoscenza e un potenziamento dei propri talenti, di raggiungere uno «sviluppo armonico» della sua «identità, sia come singolo, sia come soggetto della vita di relazione» [23]
.
Peraltro, affinché possa raggiungersi tale scopo è necessario che l’ordinamento si doti di «un’organizzazione professionale complessa», che possa infine permettere a tutti e a tutte di ottenere gli strumenti di conoscenza necessari, anche «nell’ottica di un tentativo di autentica perequazione sociale» [24]
. In questa prospettiva, pare evidente che lo scopo {p. 74}dello Stato sociale sia quello di fornire un’istruzione obbligatoria, poiché in tal modo, oltre a fornire quelle conoscenze essenziali per sviluppare le competenze che potranno essere utili per il lavoro, si permette a tutti e tutte di «dotarsi di uno zoccolo duro di conoscenze e competenze indispensabili a concretizzare una vera e propria “cittadinanza sociale”» [25]
. Solo in tal modo, si favorisce la formazione di una collettività in grado di conoscere e comprendere la complessità della società e del mondo e, quindi, partecipare alla vita della societas in modo consapevole e informato [26]
.
Il fenomeno della dispersione scolastica priva, di fatto, il minore della possibilità di sviluppare conoscenze e competenze che sono fondamentali per una partecipazione reale alla vita della società [27]
. Allo stesso tempo, difficilmente la persona sarà in grado di far emergere le proprie capacità e i propri talenti, che, invece, il sistema educativo ha il dovere di far emergere, secondo quanto si è già esposto [28]
. {p. 75}Allora, diventa di primaria importanza una particolare attenzione al fenomeno da parte delle istituzioni che trovano nell’educazione la mission e la giustificazione della propria esistenza. Peraltro, di recente, la stessa Unione europea [29]
ha richiamato gli Stati membri a prendere sul serio il tema della dispersione scolastica, affinché lo status economico o sociale di partenza di una persona non sia in grado di inficiare (negativamente) sul percorso scolastico e di apprendimento, e, quindi, ad adottare tutte le misure necessarie per porre argine alla dispersione scolastica e all’abbandono precoce del percorso di studio [30]
. In particolare, l’ordinamento dovrebbe guardare alle buone pratiche in essere che mostrano il tentativo della scuola e di altri soggetti particolarmente impegnati in tale ambito di rispondere al fenomeno della dispersione scolastica. Infatti, si dovrebbe dedicare spazio ad attività di orientamento (e riorientamento), di potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse, di supporto nello studio, di formazione per il personale docente e non docente (sia per lo sviluppo di metodologie pedagogiche sia per l’accrescimento della conoscenza di strumenti innovativi, come la tecnologia), di peer education o laboratoriali in orario extrascolastico, e così via [31]
.{p. 76}
In questa direzione sembra essere andato anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza che, come è stato già osservato [32]
, ha previsto nei suoi obiettivi anche una Missione dedicata all’istruzione al fine di favorire lo sviluppo del sistema educativo, circostanza che evidenzia il compito che la Repubblica deve assumere nell’individuare modalità che possano il più possibile arginare il fenomeno della dispersione scolastica e che favoriscano la presenza di momenti che siano volti alla crescita umana della popolazione. In un contesto storico in cui aumenta la marginalizzazione, dove la solitudine va crescendo e le persone maturano un’infelicità nonostante il benessere e la vita media siano aumentati rispetto all’inizio del Novecento [33]
, è decisivo che le istituzioni repubblicane (ma non solo) [34]
si attivino «al fine di consentire a tutti i consociati di intraprendere la “gara della vita” muovendosi dagli stessi punti di partenza» [35]
. Il Piano [36]
, nello specifico, ha previsto investimenti, in primo luogo, per migliorare le competenze e, in secondo luogo, per potenziare le infrastrutture. Per quanto concerne le competenze, il Piano si è dedicato alla sfida del digitale (con la previsione di percorsi formazione per i docenti per sviluppare metodologie didattiche innovative con l’uso di strumenti tecnologici), alla possibilità di assicurare pari opportunità e di ridurre il divario territoriale, all’attenzione rivolta alla riforma dell’istruzione tecnica e professionale e allo sviluppo di competenze linguistiche e tecnico-scienti
{p. 77}fiche. Per quanto riguarda le infrastrutture, è stata rivolta particolare attenzione all’edilizia scolastica (dalla messa in sicurezza degli edifici attualmente in uso alla costruzione di nuovi edifici scolastici), alla realizzazione di ambienti innovativi e alla dotazione di strumenti per incrementare la didattica digitale [37]
.
Note
[15] Dal punto di vista culturale, scientifico, artistico, e così via.
[16] Si rinvia al contributo, in questo volume, di F. Biondi Dal Monte.
[17] Sull’obbligo scolastico, si vedano, tra le altre, le osservazioni di A. Poggi, Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 105 ss.
[18] In senso analogo, si vedano le osservazioni di Rossi, Art. 2, cit., spec. p. 56.
[19] «In particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa e assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa»: cfr. Corte cost., sent. n. 118 del 1990, punto 5 del considerato in diritto.
[20] F. Polacchini, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bologna, Bononia University Press, 2016, spec. pp. 46 ss. L’autrice osserva che la persona solo «attraverso gli strumenti conoscitivi che gli offre la cultura completa sé stessa raggiungendo la pienezza del suo essere persona e cittadino» e, quindi, «l’individuo giunge a conoscere, a trovare e ad attuare la libertà solo attraverso lunghi processi di socializzazione culturale, che trovano la propria sede di sviluppo in contesti collettivi, quali la famiglia, la società, lo Stato costituzionale, la comunità internazionale».
[21] E, tale «orientamento, invero ormai risalente, [...] meriterebbe – laddove se ne presentasse l’occasione – di essere rivisto» anche nella giurisprudenza costituzionale: G. Arconzo, Istruzione, inclusione e integrazione socio-culturale. Per una interpretazione dell’istruzione costituzionalmente inclusiva, in «Rivista AIC», 1, 2024, pp. 525-560, spec. p. 558.
[22] Corte cost., sent. n. 7 del 1967, punto 3 del considerato in diritto.
[23] Così, G. Matucci, Il diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, in G. Matucci e F. Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 298-324, spec. p. 302. Infatti, si può rilevare come sia decisivo che tutti e tutte possano sviluppare la propria personalità, per cui «obbligo e gratuità non trovano più giustificazione l’uno nell’altro (nel senso che la gratuità è conseguenza dell’obbligatorietà), poiché entrambi si fondano sul diritto individuale all’istruzione, piedistallo per il pieno sviluppo della personalità umana e fonte di uguaglianza sostanziale»: cfr. A. Poggi, Art. 34, in Bifulco, Celotto e Olivetti, Commentario alla Costituzione, cit., pp. 699-716, spec. p. 705; Id., L’istruzione come fattore di partecipazione: le nuove sfide della complessità, in «Rivista AIC», 1, 2024, pp. 408-425, spec. p. 422, laddove l’autrice osserva che gli artt. 33 e 34 della Costituzione e «i principi fondamentali consentono un’interpretazione che [...] assume [...], in una interpretazione evolutiva, lo spessore di scuola come “luogo” deputato all’assolvimento di una funzione sociale, propria delle democrazie contemporanee».
[24] G. Galazzo, «Obbligatoria e gratuita»: riflessioni in ordine alla natura sociale del diritto all’istruzione, in Matucci e Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, cit., pp. 325-351, spec. p. 339. In particolare, anche Polacchini, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, cit., spec. p. 195, afferma che lo «Stato [...] deve garantire l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore quale primo segmento del processo di formazione della persona, nell’ottica della garanzia per tutti di un minimo grado di conoscenza in un contesto di raggiungimento di una tendenziale perequazione sociale». In senso analogo, si veda, tra gli altri, il contributo di G. Fontana, Art. 33, in Bifulco, Celotto e Olivetti, Commentario alla Costituzione, cit., pp. 675-698, spec. p. 686, secondo cui la doverosità di un’istruzione pubblica comporta non solo che sia necessario prevedere un sistema scolastico pubblico, con istituzioni scolastiche statali e comunali e private, ma anche che la Repubblica sia obbligata a organizzare un sistema scolastico che sia in grado di accogliere tutti e tutte.
[25] A. Poggi, L’art. 34 della Costituzione, in «La Magistratura», 13 giugno 2022.
[26] Ibidem.
[27] E, in particolare, la «presenza significativa» di dispersione scolastica «in un ordinamento contrasta con quei principi di sviluppo della personalità che stanno a cardine del sistema»: Poggi, Per un «diverso» Stato sociale, cit., p. 11.
[28] Peraltro, nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell’UE sui diritti dei minori, COM(2021) 142 final del 24 marzo 2021, è stato affermato che «[t]utti i minori hanno il diritto di sviluppare le proprie competenze e i propri talenti principali, a partire dalla prima infanzia e durante tutto il loro percorso scolastico nonché durante la formazione professionale, anche in contesti di apprendimento non formale» (cfr. par. 2.3, Costruire un’istruzione inclusiva e di qualità). Inoltre si veda G. Laneve, L’istruzione come fattore di identità costituzionale, in «Rivista AIC», 1, 2024, pp. 452-497, spec. p. 475, laddove l’autore afferma che «il sistema di istruzione svela la sua essenza, quella di luogo di espansione della persona umana, dove si prende coscienza di un incremento di potenza del proprio essere, dove si plasma un soggetto agente in senso autentico, capace cioè di “mettere a terra” il percorso esistenziale che, in autonomia, decide di intraprendere».
[29] Cfr. Raccomandazione del Consiglio UE del 28 novembre 2022 «sui percorsi per il successo scolastico».
[30] E, in tal senso, «[i]l diritto al raggiungimento dei gradi più alti degli studi è [...] un diritto sociale tout court quando [appunto] impone alle istituzioni pubbliche di adoperarsi per rendere effettiva questa chance di elevazione individuale in caso di difficoltà innanzitutto economiche»: Q. Camerlengo, Diritto all’istruzione superiore e merito, in Matucci e Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, cit., pp. 352-370, spec. p. 364.
[31] Sul punto sia consentito il rinvio a Biondi Dal Monte e Frega, Per l’uguaglianza sostanziale tra i banchi di scuola, cit., p. 165 e il riferimento ivi citato (la sezione del sito di Invalsiopen dedicato alle buone pratiche per contrastare l’abbandono scolastico: https://www.invalsiopen.it/buone-pratiche-contrastare-abbandono-scolastico/).
[32] Cfr. il contributo, in questo volume, di F. Biondi Dal Monte.
[33] Cfr. la ricerca condotta da C. Giaccardi e M. Magatti, Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo, Bologna, Il Mulino, 2024.
[34] Cfr. infra, par. 5.
[35] Camerlengo, Diritto all’istruzione superiore e merito, cit., spec. p. 354.
[36] Per un approfondimento, oltre a rinviare al contributo, in questo volume, di F. Biondi Dal Monte, si consiglia di consultare il portale del Ministero dell’Istruzione, dove si possono trovare gli aggiornamenti relativi agli investimenti e alle riforme in essere: https://pnrr.istruzione.it.
[37] Ibidem, in particolare nella sezione Investimenti del sito.