Contrastare la dispersione scolastica
DOI: 10.1401/9788815413369/c3
In questa direzione sembra essere
andato anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza che, come è stato già osservato
[32]
, ha previsto nei suoi obiettivi anche una Missione dedicata all’istruzione
al fine di favorire lo sviluppo del sistema educativo, circostanza che evidenzia il
compito che la Repubblica deve assumere nell’individuare modalità che possano il più
possibile arginare il fenomeno della dispersione scolastica e che favoriscano la
presenza di momenti che siano volti alla crescita umana della popolazione. In un
contesto storico in cui aumenta la marginalizzazione, dove la solitudine va crescendo e
le persone maturano un’infelicità nonostante il benessere e la vita media siano
aumentati rispetto all’inizio del Novecento
[33]
, è decisivo che le istituzioni repubblicane (ma non solo)
[34]
si attivino «al fine di consentire a tutti i consociati di intraprendere la
“gara della vita” muovendosi dagli stessi punti di partenza»
[35]
. Il Piano
[36]
, nello specifico, ha previsto investimenti, in primo luogo, per migliorare
le competenze e, in secondo luogo, per potenziare le infrastrutture. Per quanto concerne
le competenze, il Piano si è dedicato alla sfida del digitale (con la previsione di
percorsi formazione per i docenti per sviluppare metodologie didattiche innovative con
l’uso di strumenti tecnologici), alla possibilità di assicurare pari opportunità e di
ridurre il divario territoriale, all’attenzione rivolta alla riforma dell’istruzione
tecnica e professionale e allo sviluppo di competenze linguistiche e
tecnico-scienti
¶{p. 77}fiche. Per quanto riguarda le infrastrutture, è
stata rivolta particolare attenzione all’edilizia scolastica (dalla messa in sicurezza
degli edifici attualmente in uso alla costruzione di nuovi edifici scolastici), alla
realizzazione di ambienti innovativi e alla dotazione di strumenti per incrementare la
didattica digitale
[37]
.
Pare, dunque, evidente che
l’obiettivo (in quanto dovere) della Repubblica sia quello di individuare nuove strade
che possano favorire la partecipazione di tutti e tutte alle attività formative,
affinché sia consentito loro di accrescere le competenze e di sviluppare i talenti per
formare la loro personalità e, infine, contribuire al bene comune della società
[38]
.
4. L’obbligo scolastico: il dovere di non disperdersi
Al secondo comma dell’art. 34 della
Costituzione, sono state previste l’obbligatorietà e la gratuità della scuola. Nello
specifico, si fa riferimento all’istruzione inferiore; tuttavia, come noto, l’obbligo
scolastico è stato aumentato dal legislatore prevedendo, di fatto, un’istruzione
obbligatoria ¶{p. 78}per almeno dieci anni al fine di ottenere una
qualifica di istruzione secondaria superiore o di una qualifica professionale entro il
compimento del diciottesimo anno di età
[39]
: è riconosciuto a tutti e tutte il diritto di fruire dell’istruzione
[40]
o della formazione per la durata di almeno dodici anni e la stessa fruizione
«costituisce un dovere legislativamente sanzionato»
[41]
.
D’altronde, si è potuto constatare
che ogni minore abbia il diritto all’istruzione, ma allo stesso tempo sia gravato da un
dovere, ossia quello di fruire dei percorsi di istruzione e formazione. Peraltro, in tal
senso è possibile affermare che tutti e tutte abbiano una sorta di dovere di non
disperdersi, nel senso che ciascuno ha il compito di apprendere, sviluppare i propri
talenti e crescere nella consapevolezza della complessità della realtà
[42]
, affinché, nell’ambito delle sue possibilità e in forza dei doveri
inderogabili di solidarietà, contribuisca allo sviluppo politico, economico e sociale
del paese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione
[43]
.
Tuttavia, l’ordinamento giuridico
individua determinati soggetti a cui affida il compito (e il dovere) di far adempiere ai
minori l’obbligo scolastico: secondo il testo unico delle Disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative
¶
alle
scuole di ogni ordine e grado, «[r]ispondono dell’adempimento
dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci»
[44]
. Di recente, proprio tale testo unico è stato modificato nel suo articolo
che stabilisce i compiti di vigilanza su tale obbligo
[45]
. Infatti, a seguito di casi di criminalità minorile avvenuti nel territorio
del Comune di Caivano, il governo ha emanato un decreto legge volto a introdurre «misure
urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità
minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale»
[46]
e, con l’art. 12, primo comma, ha previsto una disciplina più stringente in
relazione alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo, non più scolastico, ma di
istruzione. Peraltro, il mutamento di tale parola assume un significato importante per
quanto si sta qui affermando: qualificare l’obbligo con il termine «istruzione», e non
più con quello «scolastico», permette di identificare, in modo più chiaro,
nell’intenzione del legislatore, una finalità che potrebbe ben essere quella
corrispondente all’interesse che tutti e tutte si debbano istruire, ossia che debbano
apprendere le conoscenze necessarie per poter comprendere le complessità della realtà e
per potersi relazionare con gli altri e debbano sviluppare ¶{p. 80}i
propri talenti e le proprie capacità, anche al fine ultimo di contribuire alla comunità
[47]
. La previsione
[48]
, modificata nel 2023, si rivolge, in primo luogo, al sindaco, il quale deve
verificare presso l’Anagrafe nazionale dell’istruzione (Anist)
[49]
la regolarità dell’iscrizione dei minori e, qualora ravvisi delle
irregolarità, deve ammonire i responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione
(ossia i genitori o chi ne fa le veci), affinché ottemperino ai doveri previsti dalla
legge. Peraltro, qualora il responsabile dell’adempimento, già ammonito, non ottemperi,
incorre nelle sanzioni penali previste dal delitto di «inosservanza dell’obbligo
dell’istruzione dei minori»
[50]
, introdotto dal medesimo decreto legge. In secondo luogo, la novella si
rivolge al dirigente scolastico, a cui spetta il compito di verificare la frequenza
degli alunni e delle alunne che siano soggetti all’obbligo di istruzione e, in caso di
assenze non giustificate maggiori ai quindici giorni (anche non consecutive, se tenute
in 3 mesi), dovrà contattare il responsabile dell’adempimento e, se dopo sette giorni la
frequenza non riprende, il dirigente dovrà darne comunicazione al sindaco stesso
[51]
. Inoltre, secondo la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle
iscrizioni per l’a.s. 2024-2025
[52]
, al dirigente scolastico delle scuole primarie e secondarie di
¶{p. 81}primo grado spetta il compito di verificare che gli alunni e le
alunne che stiano frequentando una classe terminale (ossia, in senso a-tecnico, la
quinta elementare o la terza media) si siano iscritti/e al percorso di istruzione
successivo e, nel caso in cui l’iscrizione non sia avvenuta, dovrà prendere contatti con
i responsabili dell’adempimento (i genitori o chi ne fa le veci) affinché si attivino
per ottemperare l’obbligo scolastico (rectius, di «istruzione»)
[53]
; il dirigente scolastico dovrà altresì tenere aggiornato, anche con tali
informazioni, l’Anagrafe nazionale dell’istruzione, in modo che il sindaco possa
verificare la regolarità delle iscrizioni.
L’ordinamento giuridico, prevedendo
una disciplina stringente per quanto attiene l’obbligo scolastico, fa presumere che
nessuno può privarsi della possibilità di fruire del sistema di istruzione e formazione
previsto. Con l’obbligo scolastico (e di istruzione) si avvalora la tesi per cui tutti e
tutte abbiano un dovere di non disperdersi, affinché ciascuno abbia l’opportunità di far
crescere la propria personalità, attraverso la maturazione di competenze e lo sviluppo
dei talenti; in tal modo, sarà possibile portare un contributo virtuoso e innovativo per
tutta la comunità. Allo stesso tempo, resta il dovere della comunità, ossia soprattutto
di tutti coloro che si trovano a confrontarsi con il tema dell’educazione (ma non solo),
di permettere a tutti e a tutte di adempiere al proprio dovere: prendersi sul serio,
scoprire i propri talenti, sviluppare la propria personalità e, dunque, contribuire
all’«organizzazione politica, economica e sociale del paese». All’ordinamento
costituzionale (e alla società basata sui principi costituzionali italiani)
[54]
, interessa, in primo luogo, che tutti e tutte possano sviluppare la loro
personalità e, in secondo luogo, che ciascuno possa altresì contribuire al bene comune
del paese
[55]
.
¶{p. 82}
Note
[32] Cfr. il contributo, in questo volume, di F. Biondi Dal Monte.
[33] Cfr. la ricerca condotta da C. Giaccardi e M. Magatti, Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo, Bologna, Il Mulino, 2024.
[34] Cfr. infra, par. 5.
[35] Camerlengo, Diritto all’istruzione superiore e merito, cit., spec. p. 354.
[36] Per un approfondimento, oltre a rinviare al contributo, in questo volume, di F. Biondi Dal Monte, si consiglia di consultare il portale del Ministero dell’Istruzione, dove si possono trovare gli aggiornamenti relativi agli investimenti e alle riforme in essere: https://pnrr.istruzione.it.
[38] In tale direzione si inseriscono, ad esempio, proprio le Linee guida per l’orientamento elaborate al fine di dare attuazione alla riforma dell’orientamento prevista dal Piano di ripresa e resilienza, dove si è affermato che sia ormai necessario «un sistema strutturato e coordinato di interventi che, a partire dal riconoscimento dei talenti, delle attitudini, delle inclinazioni e del merito degli studenti, li accompagni in maniera sempre più personalizzata a elaborare in modo critico e proattivo un loro progetto di vita, anche professionale» (cfr. MIM, Linee guida per l’orientamento, p. 2, adottate con d.m. 22 dicembre 2022, n. 328). Peraltro, è compito della Repubblica affrontare il nodo, in quanto «[l]’istruzione, e l’educazione, la cui obbligatorietà è sancita, per i gradi inferiori degli studi, al secondo comma dell’art. 34 Cost., grava, anzitutto, sui genitori, [...] ma è condivisa, altresì, dalle istituzioni preposte, cui spetta di erogare il relativo servizio assicurando l’accesso, indiscriminato ed effettivo, alla scuola nel rispetto delle norme generali sull’istruzione fissate a livello statale»: cfr. G. Matucci, La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche famigliari, in Matucci e Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, cit., pp. 233-260, spec. p. 235.
[39] Cfr. art. 1, comma 622, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[40] Si ricordi che l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, seppur risalente nel tempo e benché in dottrina parrebbe ampiamente superato, accoglie un’interpretazione restrittiva del termine istruzione: cfr., sul punto, supra, par. 3, spec. n. 21 ss.
[41] Cfr. art. 2, comma 1, lett. c), legge 28 marzo 2003, n. 53.
[42] Affinché si affronti anche il nodo, strettamente collegato alla dispersione scolastica, della povertà educativa che, infatti, si ha «quando il [...] diritto» del minore «ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso», non avendosi, quindi, «una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di opportunità educative a tutto campo»: Openpolis, Quali sono le cause della povertà educativa, 30 luglio 2020 (cfr. www.openpolis.it/parole/quali-sono-le-cause-della-poverta-educativa).
[43] D’altronde, «[l]a valorizzazione dei “talenti” [...] in un’ottica di solidarietà giova a tutti (anche ai più svantaggiati) e alla società nel suo complesso»: Poggi, Per un «diverso» Stato sociale, cit., p. 240.
[44] Cfr. art. 113, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Infatti, si afferma che i «[s]oggetti dell’obbligo sono: a) il soggetto che deve frequentare la scuola; b) gli esercenti la potestà parentale che devono effettuare l’iscrizione e vigilare sulla frequenza; c) l’eventuale datore di lavoro; d) i direttori degli istituti di beneficenza che accolgano il soggetto obbligato; e) il capo di famiglia, nel caso venga impartita istruzione privata». Da ciò, evidentemente, si deduce che «gli obbligati naturali sono i genitori che, conformemente peraltro al dettato costituzionale (art. 30, comma 1), non vedono cessare il loro compito con il raggiungimento della maggiore età, bensì [...] al momento dell’avviamento a una professione ovvero con il raggiungimento di una qualifica con il solo limite della proporzione rispetto alle sostanze familiari»: Poggi, Art. 34, cit., spec. p. 705.
[45] Cfr. art. 114, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
[46] D.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in legge 13 novembre 2023, n. 159. Per un commento alle disposizioni ivi previste, si veda, tra gli altri, il contributo di S. Bernardi, Convertito in legge il d.l. «Caivano» in tema di contrasto al disagio e alla criminalità minorili: una panoramica dei numerosi profili d’interesse per il penalista, in «Sistema Penale», 15 novembre 2023.
[47] Sul punto, si vedano, tra le altre, le osservazioni di Poggi, Per un «diverso» Stato sociale, cit., p. 235.
[48] Cfr. art. 114, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall’art. 12 del d.l. 15 settembre 2023, n. 123.
[49] Istituita dall’art. 62-quater del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale).
[50] Cfr. art. 570-ter c.p. Peraltro, la disciplina introdotta supera altresì i dubbi di costituzionalità sollevati alla Corte costituzionale, in quanto la disciplina precedente e abrogata nel 2023 (cfr. art. 731 c.p.) si riferiva solo «all’istruzione elementare»: sul punto si veda Corte cost., ord. n. 219 del 2020, che aveva dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, in particolare per difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione.
[51] Cfr. art. 114, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall’art. 12 del d.l. 15 settembre 2023, n. 123.
[52] Nota MIM – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 12 dicembre 2023, sulle Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024-2025.
[53] Ibidem, p. 14.
[54] In particolare, si fa riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
[55] In senso simile, si vedano le osservazioni di Poggi, Per un «diverso» Stato sociale, cit., p. 249.