Note
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Cfr. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, 4 marzo 1994, UN Doc. A/RES/48/96, Introduction, par. 9.
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Firma e ratifica hanno avuto luogo, rispettivamente, il 30 marzo 2007 e il 15 maggio 2009.
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Il riferimento è, ovviamente, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»).
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Un contributo fondamentale a tale opera di adeguamento è stato offerto dai decreti legislativi di attuazione della legge n. 227, del 22 dicembre 2021 («Delega al Governo in materia di disabilità»).
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Il linguaggio utilizzato dalla Convenzione per definire la portata degli obblighi da essa derivanti costituisce un unicum nel panorama del diritto internazionale dei diritti umani, ma può senz’altro ritenersi equivalente alla formula «rispettare, proteggere e realizzare», generalmente impiegata nella prassi in materia [Kakoullis e Ikehara 2018, 49].
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Ciò, ovviamente, a condizione che la Parte abbia ratificato il Protocollo Opzionale. Sul Comitato, v. infra par. 5.
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Per un esame degli ulteriori fattori che concorrono a determinare l’apertura degli ordinamenti interni al diritto internazionale, cfr. Palombino [2021, 177].
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Solitamente, si tratta della stessa legge con cui il Parlamento autorizza la ratifica del trattato da parte del Presidente della Repubblica.
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Tale discorso vale, mutatis mutandis, anche per le norme del diritto internazionale generale (consuetudini, principi generali), cui l’ordinamento italiano «si conforma» (ovvero: si adatta) in virtù del rinvio operato dall’articolo 10 Cost.
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Il testo del comma 1 dell’articolo 117 Cost. è stato così riformulato dalla legge cost. n. 3, del 18 ottobre del 2001 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»).
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V. le c.d. «sentenze gemelle» del 2007 (C. cost., sentt. nn. 348 e 349, del 22 ottobre 2007). In una pronuncia relativamente recente, la Corte costituzionale sembra avere circoscritto la portata delle pronunce del 2007 qualificando come parametri interposti di costituzionalità i soli trattati in materia di diritti umani. Cfr. C. cost, sent. n. 120, dell’11 aprile 2018, Considerato in diritto, par. 10.1. La questione rileva poco ai nostri fini, essendo indubbio che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità costituisca un trattato sui diritti umani.
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Cfr. C. cost., sent. n. 28, del 25 gennaio 2010, Considerato in diritto, parr. 5 e 7. Benché la sentenza si riferisca a un atto di natura diversa, vale a dire una direttiva dell’Unione europea, non si vede perché lo stesso ragionamento non possa trovare applicazione in relazione alle disposizioni pattizie prive di efficacia self-executing. Resta fermo, ovviamente, il divieto per la Corte costituzionale di sostituirsi al Parlamento nell’esercizio della sua discrezionalità politica, sancito dall’articolo 28 della legge n. 87, dell’11 marzo 1953 («Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»).
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L’Unione europea ha regolarmente depositato tale dichiarazione. V. Decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE), Allegato II.
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Corte di giustizia, sentenza del 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman, punti 5 e 6.
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Corte di giustizia, sentenza del 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, punto 14.
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Corte di giustizia, sentenza del 14 luglio 1998, causa 341/95, Bettati, punto 20.
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Sulla responsabilità risarcitoria dello Stato per mancata attuazione di una direttiva priva di effetti diretti, v. la celebre sentenza Francovich,Corte di giustizia, sentenza del 19 novembre 1991, Cause riunite 6/90 e 9/90.
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V., ad esempio, legge regionale (Toscana) n. 86, del 20 dicembre 2016, articolo 2; legge regionale (Friuli Venezia Giulia) n. 21, del 9 dicembre 2016, articolo 4; legge regionale (Lombardia) n. 27, del 1o ottobre 2015, articolo 4. Tali disposizioni riproducono, con modifiche minime, il testo dell’articolo 3 del d.lgs. n. 79, del 23 maggio 2011 («Codice del turismo»), il quale era stato dichiarato incostituzionale perché incidente su una materia di competenza esclusiva delle Regioni (C. cost., sent. n. 80, del 5 aprile 2012).
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V., ex plurimis, articolo 1, comma 1, e articolo 2, comma 2, lett. a) nn. 1, 4 e 5.
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C. cost., sent. n. 304, del 31 dicembre 1986, Considerato in diritto, par. 3.
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Corte di giustizia, sentenza del 4 luglio 2013, causa 312/11, Commissione c. Italia.
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Significativamente, nel caso di specie, Giudice Relatore era Maria Rita Saulle, che di questi temi si è ampiamente occupata sia in ambito accademico che istituzionale.
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D.P.R. n. 670, del 31 agosto 1972.
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Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 18 marzo 2014, causa 363/12.
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Tale affermazione di principio è rinvenibile nella prima sentenza resa dalla Corte (C. cost., sent. n. 1, del 5 giugno 1956).
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C. cost., sent. n. 28, del 25 gennaio 2010.
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Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 6708, del 27 novembre 2018, par. 11. Cfr. anche ex multis Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 264 del 10 gennaio 2020, par. 9.1. Nella sent. n. 3640, del 23 luglio 2015, la stessa sezione del Consiglio di Stato ha espressamente qualificato i provvedimenti impugnati come «illegittimi» per «contrasto [...] con la Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità» (par. 6).
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Cass. civ., sez. lav., sent. n. 2210, del 4 febbraio 2016.
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Cass. civ., sez. lav., sent. n. 17867, del 9 settembre 2016.
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«È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».
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Articolo 1, comma 2, della Convenzione «Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri». Con riferimento ai «modelli» di disabilità, occorre dar conto del fatto che il Comitato sui diritti delle persone con disabilità sembrerebbe aver fatto proprio un ulteriore modello, che è quello basato sui diritti umani (c.d. «human rights model of disability»; per i riferimenti, v. Lawson e Beckett [2021, 357-359]). L’adozione di questo modello, il quale farebbe leva primariamente sulla dignità intrinseca di ogni essere umano e, solo ove necessario, sulle condizioni cliniche della persona, è stata invocata da una parte della dottrina, la quale ne ha evidenziato l’idoneità a rafforzare la tutela delle persone con disabilità (v., ad esempio, l’articolata posizione di Degener [2016], la quale enuncia in «6 Proposizioni» le migliorie apportate da tale modello a quello sociale). Non è certo questa la sede per assumere una posizione meditata sull’argomento. A noi pare, tuttavia, ragionevole la posizione di chi afferma la sostanziale complementarità tra i due modelli, contrapponendo la natura «descrittiva» del modello sociale a quella «prescrittiva» del modello basato sui diritti umani [Lawson e Beckett 2021, 363-365].
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Cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lav., sent. n. 6497, del 9 marzo 2021, par. 3.2; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 4896, del 23 febbraio 2021, par. 4; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 29009, del 17 dicembre 2020, par. 6.5; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 14790, del 10 luglio 2020, par. 16.4.
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V. da ultimo Cass. civ., sez. lav., sent. n. 9095, del 31 marzo 2023, par. 12.
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Cass. civ., sez. lav., sent. n. 284, del 10 gennaio 2017, par. 12.
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Corte di giustizia, sentenza dell’11 aprile 2013, cause riunite 335/11 e 337/11, punti 37-39.
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V., ad esempio, Cass. civ., sez. lav., sent. n. 9095, del 31 marzo 2023, par. 10.
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Cass. civ., sez. I, sent. n. 3462, del 3 febbraio 2022, par. 3.7.
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Significativamente, la Convenzione è espressamente menzionata nel «principio di diritto» formulato dalla Cassazione (ibidem, par. 4).
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Ibidem, par. 3.7.5 (corsivo aggiunto).
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Trib. Varese, decreto del 5 marzo 2012 (consultabile al seguente indirizzo web: https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/7031.pdf). Dello stesso Tribunale, si veda anche il decreto del 6 ottobre 2009, in tema di diritto della beneficiaria di amministrazione di sostegno, una persona adulta affetta da sindrome di Down, ad esprimere il proprio consenso a contrarre matrimonio senza l’intermediazione dell’amministratrice. La decisione è consultabile al seguente indirizzo web: https://agasge.it/moduli/39__Trib.%20Varese%206%2010%202009%20AdS%20e%20consenso.pdf.
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Cass. civ., sez. I, sent. n. 21887, dell’11 luglio 2022, par. 1.2.
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C. Cost. sent. n. 251, del 25 giugno 2008, par. 12.
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Tale competenza non è espressamente attribuita né dalla Convenzione, né dal Protocollo, ma è stata introdotta dallo stesso Comitato in sede di adozione delle proprie regole di procedura (v. Regola 47.1, la quale specifica che l’adozione di commenti generali è funzionale a promuovere l’attuazione della Convenzione e ad assistere le Parti Contraenti nell’elaborazione dei rapporti periodici). Sul ruolo del Comitato nell’interpretazione della Convenzione, v. in generale Seatzu [2009].
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Tale nesso tra leale collaborazione e obbligo di «prendere in considerazione» è stato messo in luce anzitutto da Conforti [1968, 128-129], con riferimento agli organi (politici) delle Nazioni Unite, e successivamente esteso da Cassese [1971, 151] a tutti gli organi internazionali di controllo.
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Corte di giustizia, sentenza del 13 dicembre 1989, causa 322/88, Grimaldi, punto 18. V., più di recente, Corte di giustizia, sentenza del 18 marzo 2010, cause riunite 317/08, 318/08, 319/08 e 320/08, Alassini, punto 40. Nel senso che il fondamento di questo obbligo vada rinvenuto nel principio di leale collaborazione, v. Senden [2004, 391].
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A tale riguardo, vale la pena notare che è lo stesso Comitato a definire le proprie interazioni con le Parti Contraenti, ancorché nel diverso contesto della discussione dei rapporti periodici, come «constructive dialogue» (v. Working Methods of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities Adopted at Its Fifth Session (11-15 April 2011), 2 settembre 2011, UN Doc. CRPD/C/5/4, parr. 1, 4, 8, 11 e 13).
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In questo senso, benché con riferimento allo Stato nel suo complesso, v. ancora Conforti [1968, 128-129] e Cassese [1971, 151].
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Cass. civ., sez. I, sentenza n. 3462, del 3 febbraio 2022, par. 3.7.2. Nel Commento generale dedicato all’articolo 12, infatti, il Comitato ha chiarito che «Legal capacity includes the capacity to be both a holder of rights [capacità giuridica] and an actor under the law [capacità di agire]». V. General Comment No. 1 (2014), Article 12: Equal Recognition Before the Law, 19 maggio 2014, UN Doc. CRPD/C/GC/1, par. 12.
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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Augusto Calvi e C.G. c. Italia,ricorso n. 46412/21, sentenza del 6 luglio 2023. Per un esame della vicenda che ha dato origine al ricorso, cfr. Tarantino [2023].
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La Corte ha fatto riferimento, in particolare, alle Concluding Observations on the Initial Report of Italy, 31 agosto 2016, UN Doc. CRPD/C/ITA/CO/.1, parr. 27-28 e 33-34.