Il soggiorno obbligato
DOI: 10.1401/9788815412584/c14
Christian Loda Il CPT e la questione del collocamento nelle residenze
socio-assistenzialiTraduzione dall’inglese a cura di Maria Giulia Bernardini e Paolo Addis
Notizie Autori
Christian Loda
funzionario permanente del Consiglio d’Europa, è componente del Segretariato del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d’Europa. In questo ruolo partecipa alle delegazioni che visitano i luoghi di detenzione e gli altri luoghi in cui delle persone sono o possono essere private della libertà personale, quali strutture e istituzioni di ricovero a carattere socio-assistenziale e istituti psichiatrici.
Abstract
L’entrata in vigore della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CEPT), avvenuta il 1° febbraio 1989, ha segnato l’inizio di una nuova fase della lotta contro la tortura. Come osservato in precedenza, durante le sue visite il CPT segue generalmente una metodologia molto standardizzata, che lascia poco spazio all’improvvisazione e alle variazioni. Nel contesto specifico di una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale, si dovrebbe innanzitutto valutare se l’istituzione rientra effettivamente nel suo mandato e ospita persone private de jure o de facto della libertà. Il CPT ritiene che il collocamento e il soggiorno involontario dei residenti nelle strutture socioassistenziali a carattere residenziale debbano essere regolati dalla legge e accompagnati da adeguate garanzie giuridiche. Una volta accolti in una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale, sia con procedura involontaria che volontaria, i residenti dovrebbero, secondo il Comitato, godere di un’ampia gamma di tutele giuridiche. In particolare, il CPT attribuisce grande importanza alla necessità di garantire che i residenti siano informati dei loro diritti e delle possibilità di presentare reclami formali. Il CPT visita sempre più spesso strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e case di riposo. Data la sua attenzione alla qualità dell’assistenza e all’ambiente terapeutico, è naturale che il CPT desideri estenderla anche a contesti non tradizionali in cui il collocamento, il trattamento e il comportamento possono costituire un maltrattamento delle persone vulnerabili che vi risiedono. Anche se il quadro giuridico è orientato verso la de-istituzionalizzazione, la realtà concreta potrebbe essere diversa, in quanto la transizione verso unità di cura di comunità più piccole richiede sforzi coerenti e vigorosi da parte delle autorità nazionali in tutta la gamma del mandato del CPT.
1. Il mandato generale del CPT e le modalità di coinvolgimento del Comitato nel monitoraggio delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale
L’entrata in vigore della
Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (CEPT), avvenuta il 1o febbraio 1989, ha
segnato l’inizio di una nuova fase della lotta contro la tortura. Questo strumento di
diritto internazionale, autenticamente innovativo, si concentra, per la prima volta,
sulla prevenzione della tortura e dei maltrattamenti e, anziché creare nuovi obblighi o
nuovi standard giuridici, ha istituito un organismo internazionale – il Comitato europeo
per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (d’ora
in avanti, il Comitato) – con il compito, sino ad allora inedito per gli organismi
internazionali di tutela dei diritti umani, di compiere visite a sorpresa in luoghi di
detenzione posti sotto la giurisdizione degli Stati parte.
La natura e il modus
operandi del Comitato, davvero innovativi, sono basati sull’assioma
secondo cui la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti è meglio garantita
sottoponendo i luoghi di privazione della libertà allo scrutinio di un insieme di
esperti internazionali, dotati di un profilo multidisciplinare (come avvocati, medici,
psichiatri, giudici e pubblici ministeri), dotati del potere di visitare qualsiasi luogo
di detenzione in qualsiasi momento, di conferire in forma riservata con le persone
private della libertà personale e di accedere a qualsiasi informazione essi ritengano
necessaria per portare avanti il proprio mandato. Durante i suoi trent’anni di attività,
il Comitato si è concentrato sull’esame della situazione presente in luoghi di
privazione della libertà quali carceri, posti di polizia, ospedali psichiatrici, centri
di detenzione per persone migranti e nelle strutture socio-assistenziali a carattere
residenziale sul territorio dei Paesi parte del Consiglio
d’Europa.¶{p. 322}
Così facendo, il Comitato ha
sviluppato una serie di standard, riconducibili allo international soft
law, basati sulle sue osservazioni empiriche, che formano la base delle
raccomandazioni indirizzate ai Paesi membri del Consiglio d’Europa contenute nei suoi
rapporti. Questi standard, nel corso degli anni, si sono cristallizzati in un corpus
giurisprudenziale che rappresenta un valore aggiunto per l’operare del Comitato, alla
luce del suo approccio interdisciplinare e della conoscenza comparata della situazione
presente in differenti contesti sociali e giuridici presenti in un’area geografica
diversificata [Bicknell et al. 2018].
Sotto la CEPT, il Comitato è
chiamato a esaminare il trattamento riservato a tutte le categorie di persone private
della libertà personale a opera della pubblica autorità. Questi soggetti possono venire
collocati anche nelle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale, con una
notevole varietà, sul suolo europeo, in termini di status
giuridico, proprietà, profili e capacità di queste ultime. Molti di questi istituti sono
gestiti a livello centrale o periferico, mentre altri sono di proprietà di
organizzazioni religiose o di soggetti privati, dotati di finalità caritatevoli o senza
scopo di lucro. Le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale possono
ospitare persone con disturbi dell’apprendimento e/o persone con problemi cronici di
salute mentale (come, ad esempio, le persone con schizofrenia), bambini, adolescenti o
persone anziane (e, fra queste ultime, anche persone con demenza). Dal 1990, il Comitato
ha visitato più di 120 strutture in vari Paesi membri del Consiglio d’Europa.
Va sottolineato che l’attenzione del
Comitato, durante le sue visite alle strutture socio-assistenziali a carattere
residenziale, si focalizza in primo luogo sulla prevenzione dei maltrattamenti, e che
questi ultimi possono assumere svariate forme, come gli abusi fisici nei confronti delle
persone residenti, le scarse condizioni di vita, i trattamenti coatti e la
sovra-medicazione, il ricorso eccessivo a misure restrittive e di isolamento,
l’inadeguatezza del personale. Il Comitato è un organismo di prevenzione che sviluppa
degli standard non vincolanti elaborati sulla base delle sue osservazioni e alla luce
delle sue decisioni pregresse. Gli standard riguardanti le visite alle strutture
socio-assistenziali a carattere residenziale sono fondati sulle osservazioni del
Comitato inerenti alla detenzione psichiatrica e sono stati adattati a un contesto
differente [ibidem]. Nel corso del tempo tali standard si sono
consolidati, e il Comitato ha pubblicato una checklist e un
thematic factsheet evidenziando le sue posizioni e le sue
vedute a proposito di tutti gli aspetti del suo mandato, al fine di fornire dei
riferimenti, da un lato, ad altri organismi di monitoraggio e, dall’altro, ad altri
portatori di interessi.
Per il Comitato, il monitoraggio
delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale si è sviluppato con
gradualità e in una fase recente ¶{p. 323}della sua attività, alla luce
delle criticità riscontrate in particolar modo nei Paesi dell’Europa centrale e in
quelli appartenenti a quella che un tempo era l’Unione Sovietica, dove un numero
considerevole di persone viene istituzionalizzato all’interno di strutture di grandi
dimensioni, spesso situate in zone distanti e isolate. Di certo, l’attenzione del
Comitato nel controllare questo tipo di strutture si è concentrata non solo sugli
aspetti istituzionalizzanti (come, ad esempio, l’assenza di garanzie relative al
collocamento nelle strutture stesse), ma è scaturita innanzitutto dal suo mandato
iniziale, ovvero la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti. Ad esempio, il
Comitato ha sottoposto a un’analisi critica le frequenti accuse relative a
maltrattamenti fisici subiti a opera del personale delle residenze, le scarse condizioni
di vita (in termini di sovraffollamento, di carenti condizioni igieniche, di scarsa
manutenzione e impersonalità delle strutture), lo scarso accesso all’assistenza
sanitaria, l’eccessivo ricorso ai farmaci, le insufficienti dotazioni di personale e,
ultimo ma non ultimo, l’applicazione di misure restrittive e di isolamento.
Alcune di queste istituzioni
potrebbero ben essere descritte, come avrebbe detto il primo presidente del Comitato,
Antonio Cassese, come il Leviatano di un particolare Paese. In alcuni Paesi membri, come
la Bulgaria, i riscontri relativi alle strutture socio-assistenziali a carattere
residenziale sono stati così negativi da obbligare il Comitato a formulare una
dichiarazione pubblica ai sensi dell’articolo 10(2) della Convenzione. Tale misura
eccezionale, cui il Comitato ha fatto ricorso soltanto sei volte in oltre trent’anni di
attività, era collegata, solitamente, a gravi casi di tortura in Turchia e nella
Federazione russa negli anni Novanta e, nel 2011, alla questione della detenzione delle
persone migranti in Grecia. Ciò testimonia l’importanza e la centralità della questione
per il Comitato, ma anche il fatto che le strutture socio-assistenziali a carattere
residenziale, quali luoghi di temporalità sospesa, come ha detto Lucy Series, sono aree
in cui possono avvenire gravissime violazioni dell’articolo 3 della CEDU [Series 2019].
Il mandato del Comitato è la
prevenzione di possibili violazioni dell’articolo 3 della CEDU, come menzionato
dall’articolo 1 della Convenzione sulla tortura. In tale contesto, nel visitare istituti
come le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale, il Comitato prende in
considerazione innanzitutto la natura della privazione della libertà personale di chi vi
risiede. Il mandato del Comitato copre le strutture pubbliche e non, in cui le persone
possono essere private, di fatto o di diritto, della propria libertà. In altre parole,
anche se le persone residenti, ai sensi del diritto nazionale, non sono considerate come
soggetti privati della libertà personale, il Comitato può visitare una struttura per
verificare se le persone che ci vivono siano private della libertà personale
de iure o ¶{p. 324}de
facto. Il Comitato si preoccupa in maniera particolare della situazione
della seconda categoria di soggetti, ovvero della condizione di coloro che sono
formalmente considerati come residenti volontari, ma che di fatto non sono liberi di
lasciare la struttura. Tali persone sono spesso soggette a trattamenti obbligatori e/o a
restrizioni della loro libertà senza essere tutelate dalle garanzie giuridiche
applicabili ai residenti ufficialmente involontari.
La Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo ha concluso, in numerosi casi relativi alla collocazione in un presidio
socio-sanitario chiuso di una persona, giuridicamente incapacitata e sottoposta a tutela
e la cui condotta abbia rivelato la contrarietà al ricovero, che essa deve essere
considerata come una persona privata della libertà personale ai sensi dell’articolo 5,
par. 1, della CEDU, anche in presenza del consenso del tutore.
Talvolta, durante visite alle
strutture socio-assistenziali a carattere residenziale, le delegazioni del Comitato
hanno concluso che i residenti all’interno di una data struttura non erano privati della
libertà personale e non ricadevano, quindi, all’interno del perimetro coperto dal
mandato del Comitato. Più spesso, comunque, le delegazioni hanno ritenuto che i
residenti fossero de facto privati della loro libertà personale (ad
esempio, alla luce dell’esistenza di sezioni chiuse e del fatto che i residenti che
tentassero di lasciare le strutture fossero generalmente rintracciati e riaccompagnati
coattivamente alle strutture, anche se il ricovero iniziale era stato di natura
volontaria). Spetta quindi al Comitato determinare, sulla base dell’osservazione diretta
di un dato contesto, se una certa struttura ricada o meno all’interno del suo mandato.
Il Comitato ha recentemente
sviluppato tanto una checklist per le visite alle strutture
socio-assistenziali a carattere residenziale [Pirjola e Raškauskas 2015], quanto un
factsheet tematico [CPT 2020b] esponendo in maniera chiara la
metodologia adottata, il modus operandi e le aree di particolare
interesse in relazione al ricovero di tipo socio-assistenziale. Entrambi i documenti
offrono una chiara panoramica del focus del Comitato e le sue principali preoccupazioni
nel visitare le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale.
Nel corso degli anni, il Comitato
ha stabilito un rapporto consolidato e una sinergia con la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo (nel pieno rispetto del loro differente mandato giuridico e dei rispettivi
ruoli – giudiziale e preventivo, giurisdizionale e anticipatorio) anche nell’ambito
delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale. I risultati raccolti dal
Comitato durante le sue visite alle strutture socio-assistenziali a carattere
residenziale sono stati ampiamente citati dalla Corte di Strasburgo nelle sue decisioni,
non solo in relazione alle possibili violazioni dell’articolo 3, ma anche all’articolo 5
della CEDU.¶{p. 325}
Una decisione importante e storica,
a questo riguardo, è la sentenza Stanev c. Bulgaria, in cui la
Grande Camera ha dichiarato che il signor Stanev era stato privato della libertà ai
sensi dell’articolo 5 della CEDU perché era sotto costante supervisione all’interno
dell’istituto e non poteva andarsene senza permesso. La Corte ha riscontrato una
violazione dell’articolo 5, par. 1, della CEDU perché la sua detenzione non era fondata
sulle sue condizioni di salute mentale e non vi era alcuna necessità di trattenerlo. La
Corte ha rilevato anche una violazione dell’articolo 5, par. 4, della CEDU (che
stabilisce il diritto di presentare un ricorso a un tribunale in caso di arresto o di
detenzione) perché il diritto bulgaro non permetteva al signor Stanev di far riesaminare
la legalità della sua detenzione da un organo giudiziario indipendente; in quanto
persona privata della capacità giuridica, non era titolare della legittimazione ad agire
in giudizio. È importante rilevare, da un punto di vista sistemico, che la Corte ha
ritenuto che le condizioni di detenzione fossero «degradanti» in violazione
dell’articolo 3 della CEDU. Nella sua sentenza, la Corte EDU si è ampiamente basata
sulla relazione del Comitato nel ritenere che le condizioni di vita in cui il signor
Stanev è stato costretto a trascorrere circa sette anni costituissero un «trattamento
degradante» in violazione dell’articolo 3 della CEDU. Nel contenzioso internazionale, il
governo bulgaro ha invocato la mancanza di risorse finanziarie per giustificare la
propria inerzia nel chiudere la Pastra Social Care Home, valutando tale argomento come
irrilevante ai fini della giustificazione del mantenimento del signor Stanev in tali
condizioni. Stanev c. Bulgaria è stato il primo caso in cui la
Corte EDU ha riscontrato una violazione dell’articolo 3 della CEDU in un istituto per
persone con disabilità [CEDU, Stanev 2012].
Un altro spazio di sinergia fra il
Comitato e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è correlato all’articolo 5 CEDU;
quest’ultimo fissa il principio guida del Comitato nel determinare se sussista la
privazione della libertà delle persone negli istituti visitati e, quindi, il principio
che funge da punto di riferimento nella sua valutazione nel visitare le strutture
socio-assistenziali a carattere residenziale i cui residenti non sono prima
facie soggetti privati della libertà personale o non sono considerati
tali dalle autorità. Più recentemente, nell’ambito della sua ultima visita in Italia, il
Comitato ha ritenuto che i residenti delle due residenze sanitarie assistenziali oggetto
della visita, che ha avuto luogo nel 2022 a Milano, potessero essere considerati di
fatto privati della libertà alla luce delle severe restrizioni imposte dalla situazione
legata alle restrizioni da COVID-19 e alla mancanza di valide alternative
su base comunitaria (ai sensi
dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità o UNCRPD) [CPT 2023].
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