L'era dell'interlegalità
DOI: 10.1401/9788815370334/c7
Interlegalità e contro-costituzionalismo. Il
(difficile) dialogo tra la Corte europea dei diritti dell’uomo e le corti supreme
nazionaliM. Arcari ha redatto i parr. 1 e 2; S. Ninatti ha redatto il par. 3; il par. 4 è stato redatto congiuntamente
Notizie Autori
Maurizio Arcari è professore di Diritto internazionale, Università degli
Studi di Milano-Bicocca.
Notizie Autori
Stefania Ninatti è professoressa di Diritto costituzionale, Università degli
Studi di Milano-Bicocca.
Abstract
L’interlegalità è qui considerata nei termini di un elemento utile a
comprendere le dinamiche che sottendono al fenomeno del contro-costituzionalismo
globale, ovvero dell’idea contraria a istituire strutture giuridiche e ordinamenti
astratti di carattere internazionale e sovranazionale che dovrebbero garantire una
forma di governo della comunità globale. Il pluralismo di cui l’interlegalità è
portatrice è, infatti, anch’esso scettico nei confronti di ordinamenti di tale
natura, favorendo invece l’idea della possibilità di una mediazione alla pari. In
questo capitolo sono esposti degli esempi relativi a determinate problematiche sorte
tra legalità interna e convenzionale, secondo diverse gradazioni e sfumature di
intensità e di implicazioni.
1. Introduzione
A fronte di casi caratterizzati
dall’intreccio tra diversi ordinamenti, uno dei tratti qualificanti l’interlegalità –
nella sua prospettiva normativa – è il rifuggire da (facili) risposte di stampo
verticistico, fondate sul presupposto di una scala gerarchica tra norme e valori
giuridici in gioco. In altre parole, in quanto «diritto di mezzo» destinato a mediare la
dinamica delle interconnessioni tra ordinamenti, l’interlegalità è refrattaria a che la
questione venga pregiudicata dall’esistenza di una Grundnorm, sia
essa endogena ad uno dei sistemi in gioco (una costituzione «domestica») o forgiata sul
piano astratto proprio per la soluzione dei fenomeni intersistemici (la cd. «inter-costituzione»)
[1]
. Come è stato lucidamente osservato con riferimento tanto agli ordinamenti
statali tanto all’ordinamento internazionale, «[t]he existence of legal hierarchies –
such as the paramount status of the constitution in domestic law or jus
cogens under international law – may further exacerbate the inadequacy of
the response to situations of interlegality»
[2]
. Partendo da questi rilievi è facile comprendere come la lente del
costituzionalismo, in particolare nella declinazione del «costituzionalismo globale»
volto a rintracciare i segni ¶{p. 158}di una struttura giuridica
universale per il governo della comunità mondiale
[3]
, risulti inadatta a una corretta impostazione dei problemi
dell’interlegalità, se non proprio del tutto incompatibile con tale prospettiva.
La lente dell’interlegalità si
presenta ben più adeguata a inquadrare fenomeni che, pur apparendo come l’esatto opposto
del costituzionalismo, risultano a questo strettamente legati, vuoi perché nascono
dall’incontro/scontro tra sistemi tendenzialmente gerarchizzati, vuoi perché si
risolvono essenzialmente in un fenomeno di reazione («backlash»
[4]
) a tendenze costituzionalizzanti: insomma, la prospettiva dell’interlegalità
può essere utile a far luce su quelle dinamiche che, con riserva delle precisazioni che
arriveranno tra un momento, possiamo per ora etichettare sotto l’espressione
«contro-costituzionalismo». È noto che, sia pur non esclusivamente, la dialettica delle
intersezioni tra ordinamenti trova un fertile terreno di sviluppo soprattutto nella
prospettiva giudiziale, e in particolare nel confronto tra corti supreme/costituzionali
nazionali e corti internazionali o sovranazionali chiamate a considerare un medesimo
caso con implicazioni multi-ordinamentali
[5]
. Specialmente in questo contesto si sono delineati i termini di quel
«dialogo tra giurisdizioni» che è diventato un topos fondamentale
della letteratura giuridica contemporanea. Nel medesimo contesto, il contributo della
giurisprudenza ha permesso di sviluppare una serie di tecniche interpretative
(protezione equivalente, ¶{p. 159}presunzione di conformità,
interpretazione conforme, margine di apprezzamento, ecc.) intorno alle quali il dialogo
si è articolato, nel fine ultimo di arrivare a un contemperamento delle varie istanze
inerenti ai casi caratterizzati da «elementi di interlegalità»
[6]
. D’altra parte, è altrettanto noto che nelle fasi più recenti della dinamica
descritta si sono innescate e hanno avuto corso interazioni marcate, più che da uno
spirito di dialogo tra istituzioni appartenenti a diversi ordinamenti, dai tratti della
contestazione, della sfida o addirittura del radicale dissenso. Il fenomeno si è
inizialmente articolato in movimenti di opinione e in prese di posizione di istituzioni
politiche volti a contestare le forme di controllo o ingerenza esercitate da istituzioni
internazionali o sovranazionali ed è sfociato, in casi estremi, nell’uscita di un dato
Paese dai sistemi sovranazionali in contestazione
[7]
. Non infrequentemente, tuttavia, questa ondata di dissenso si è allargata
per coinvolgere, con gradi e dimensioni variabili, la dialettica tra corti interne
nazionali e corti internazionali
[8]
. Se il fenomeno del «backlash» nel confronto tra corti interne e corti
inter¶{p. 160}nazionali si svolge secondo diverse sfumature
[9]
, esso assume una coloritura del tutto peculiare in casi estremi, più isolati
ma significativi, allorquando si cristallizza in rivendicazioni di carattere
identitario/costituzionale portate avanti dalle istituzioni giudiziarie degli
ordinamenti coinvolti nella dinamica interlegale: ovvero, quando alle dichiarazioni di
una Corte internazionale tendenti ad affermare la struttura «costituzionale» del sistema
sovranazionale di riferimento si oppone la contraria rivendicazione di una Corte Suprema
interna, tesa alla difesa dei principi costituzionali dello Stato coinvolto. A questa
situazione estrema di confronto in ambito giudiziario intorno a principi
identitari/costituzionali – che può portare al parossismo nella dialettica tra corti,
fino a trasformarla in un autentico «dialogo tra sordi» – conveniamo in questa sede di
dare il nome di «contro-costituzionalismo»
[10]
. Il fenomeno del «contro-costituzionalismo» giudiziario, come qui inteso, ha
trovato un terreno fertile in ambito europeo, in particolare nei due differenti
ordinamenti facenti capo all’Unione europea (UE) e alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (CEDU o «Convenzione»)
[11]
. È con rife¶{p. 161}rimento a quest’ultimo contesto che la
presente analisi dei rapporti tra interlegalità e contro-costituzionalismo intende
svilupparsi. Ciò non solo perché, dato il quadro di minore integrazione giuridica e
istituzionale che caratterizza il sistema della CEDU rispetto al sistema dell’UE, i casi
di conflitti «estremi» tra la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) e le corti
supreme degli Stati parti alla Convenzione sono più sporadici e, in ultimo, più
circostanziati; ma soprattutto perché gli esiti di tali conflitti presentano diversi
gradi di intensità e drammaticità (a seconda degli ordinamenti domestici coinvolti),
circostanza che permette di meglio articolare e porre nella giusta luce le varie
funzioni che un approccio basato sull’interlegalità può svolgere nella gestione dei
relativi nodi di fondo.
2. Tendenze «costituzionalistiche» della Corte EDU e contro-costituzionalismo delle Corti supreme interne. La vicenda della privazione del diritto di voto ai detenuti tra Strasburgo, Londra e San Pietroburgo
Per quanto i segnali di dissenso nei
confronti del sistema di controllo facente capo alla Corte EDU si siano negli ultimi
anni moltiplicati
[12]
, occorre ribadire che le occasioni
¶{p. 162}di
contrapposizioni estreme tra questa giurisdizione e le corti supreme degli Stati parti
alla Convenzione restano piuttosto eccezionali.
Note
[1] Cfr. G. Palombella e E. Scoditti, L’interlegalità e la ragion giuridica del diritto contemporaneo, in questo volume.
[2] Cfr. Y. Shany, International Courts as Interlegality Hubs, in J. Klabbers e G. Palombella (a cura di), The Challenge of Inter-legality, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 325.
[3] Cfr. M. Kumm, The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: On the Relationship between Constitutionalism in and beyond the State, in J.L. Dunoff e J.P. Trachtman (a cura di), Ruling the World? Constitutionalism, International Law and Global Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 258 s.
[4] Cfr. la definizione del fenomeno fornita da C.R. Sunstein, Backlash’s Travels, in «Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review», 2007, p. 435: «Let us define “public backlash”, in the context of constitutional law, in the following way: Intense and sustained public disapproval of a judicial ruling, accompanied by aggressive steps to resist that ruling and to remove its legal force».
[5] Cfr. G. Palombella, Interlegalità. L’interconnessione tra ordini giuridici, il diritto, e il ruolo delle corti, in «Diritto e Questioni Pubbliche», 2018, p. 315 s.
[6] Ibidem.
[7] Quasi superfluo evocare al riguardo il caso della Brexit, o la denuncia da parte di alcuni Paesi sudamericani del sistema facente capo alla Corte interamericana dei diritti dell’uomo e alla relativa Convenzione: tra i tanti contributi in materia cfr. sul primo caso F. Casolari, Il recesso dall’Unione Europea: per una lettura dell’art. 50 TUE tra diritto sovranazionale e diritto internazionale, in «Rivista di Diritto Internazionale», 2019, pp. 1006 s.; sul secondo X. Soley e S. Steinberger, Parting Ways or Lashing Back? Withdrawals, Backlash and the Inter-American Court of Human Rights, in «International Journal of Law in Context», 2018, pp. 237 ss.
[8] La dinamica è analizzata con i dovuti approfondimenti nel saggio di D. Lustig e J.H.H. Weiler, Judicial Review in the Contemporary World – Retrospective and Prospective, in «International Journal of Constitutional Law», 2018, pp. 315 ss., i quali individuano una contemporanea «terza ondata» dei fenomeni di controllo giurisdizionale sviluppato a livello nazionale e globale da corti interne e corti internazionali, caratterizzata proprio da una logica di contrapposizione tra le istanze giudiziarie coinvolte. Si vedano anche i commenti a tale studio raccolti nel forum curato da G. Palombella, Corti, Costituzioni e rapporti tra ordinamenti. Una riflessione italiana sulla cartografia di Lustig e Weiler, in «Quaderni Costituzionali», 2020, pp. 163 ss.
[9] Cfr. in generale sul fenomeno M. Rask Madsen, P. Cebulak e M. Wiebusch, Backlash against International Courts: Explaining the Forms and Patterns of Resistance to International Courts, in «International Journal of Law in Context», 2018, pp. 197 ss.
[10] A nostra conoscenza, il termine «contro-costituzionalismo» è stato fin qui applicato a fenomeni di natura socio-politica che, nel contesto delle democrazie costituzionali liberali, portano a distanziare o contrapporre il corpo sociale dalle istituzioni costituzionali dello Stato: per una analisi in termini giuridici del fenomeno cfr. R. Albert, Counterconstitutionalism, in «Dalhousie Law Journal», 2008, pp. 1 ss.; più recentemente, il termine è stato associato alle tendenze populiste di contestazione dei principi giuridici costituzionali dello Stato: cfr. P. Blokker, Populist Counter-Constitutionalism, Conservatorism, and Legal Fundamentalism, in «European Constitutional Law Review», 2019, pp. 519 ss. Come suggerito nel testo, il nostro intento è invece usare l’espressione per identificare: i. un’opposizione sviluppata in un contesto di dialettica giudiziaria tra le Corti supreme/sovranazionali/internazionali di due (o più) ordinamenti; ii. un’opposizione vertente intorno a una difesa dei principi costituzionali/identitari dell’assetto costituzionale degli ordinamenti coinvolti.
[11] Per un’analisi parallela del fenomeno del contro-costituzionalismo nei due contesti dell’UE e della CEDU, si rinvia a M. Arcari e S. Ninatti, Exploring Counter-constitutionalism. The Backlash Effect of Constitutional Vocabulary of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights, paper presentato al Convegno Challenges to Global Constitutionalism, WZB Center for Global Constitutionalism, Berlino, 5-6 luglio 2018.
[12] Per una valutazione complessiva della questione del «backlash» nei confronti della Corte EDU, cfr. A. Nussberger, From High Hopes to Scepticism? Human Rights Protection and Rule of Law in Europe in an Ever More Hostile Environment, in H. Krieger, G. Nolte e A. Zimmermann (a cura di), The International Rule of Law. Rise or Decline?, Oxford, Oxford University Press, 2019, pp. 150 ss.; A. Sajó e S. Giuliano, The Perils of Complacency. The European Human Rights Backlash, in Klabbers e Palombella (a cura di), The Challenge of Inter-legality, cit., 2019, pp. 230 ss. Cfr. anche il volume a cura di P. Popelier, S. Lambrecht e K. Lemmens, Criticism of the European Court of Human Rights, Cambridge-Antwerp-Portland, Intersentia, 2016, che raccoglie una valutazione in ottica «critica» dei rapporti tra la Corte EDU e le istituzioni politiche e giudiziarie di quindici Stati parti alla CEDU.