Ciro Tarantino (a cura di)
Il soggiorno obbligato
DOI: 10.1401/9788815412584/c28
In origine sono istituti giuridici e sistemi organizzativi di sostegno nati per tutelare la persona e la sua salute psicofisica attraverso le cure e fondati anche per garantire la dignità di una vita, propria, nel rispetto del principio di autodeterminazione. Nella realtà, invece, si tratta di zone grigie dove prevale l’assenza di politiche gestionali e di promozione dell’indipendenza che una rete di istituzioni e servizi preparata dovrebbe implementare. Una rete che dovrebbe sapere scandagliare e offrire ogni possibile percorso che realizza il massimo grado di autodeterminazione della persona presa in carico e la tutela dell’esigibilità dei suoi diritti, evitando lo scivolamento in qualsiasi forma di violazione dell’articolo 13 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali.
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Sui luoghi sanitari, socio-sanitari e assistenziali il Garante nazionale esercita la sua funzione di vigilanza affinché le disposizioni normative e organizzative delle strutture residenziali, come le carte dei servizi, contrastino logiche emarginanti e di isolamento in favore della realizzazione di un sistema residenziale orientato a promuovere le relazioni sociali e l’indipendenza e finalizzato a rimuovere gli ostacoli che possono impedire la piena realizzazione delle capacità relazionali, benché residue, della persona. L’attività di prevenzione di possibili violazioni dell’articolo 3 CEDU e di forme di privazione della libertà arbitrarie è svolta con visite non preannunciate nei luoghi come RSA, RSSA, case di riposo, RSD. Le visite sono finalizzate a verificare che la concezione organizzativa di queste strutture sia ispirata ai principi dei Trattati e delle Convenzioni internazionali e che siano garantiti adeguati standard [17]
trattamentali diretti a realizzare la più ampia autodeterminazione possibile.
Il Garante nazionale, quindi, al fine di monitorare situazioni nelle quali di fatto, informalmente, la libertà delle persone è limitata al punto da configurare l’impossibilità decisionale del singolo circa il suo muoversi all’esterno dell’istituzione o della struttura che lo ospita, impedendo anche la sua libera decisione di lasciare la stessa, richiede documenti organizzativi, e le fonti legittimanti le strutture oggetto di visita e verifica gli standard trattamentali. Appare superfluo ricordare che le visite del Garante nazionale e i rapporti redatti successivamente alle stesse, inviati in forma di dialogo costruttivo alle Autorità istituzionali che amministrano i luoghi visitati, costituiscono un obbligo statuale.
La funzione di controllo svolta dal Garante nazionale consiste nel monitorare affinché la dimensione sostanziale dei princìpi più sopra citati sia concretizzata sul piano della dimensione operativa e nel verificare che essi vengano tradotti in disposizioni organizzative, gestionali e relazionali, a tutela della dimensione relazionale e sociale della vita della persona espressa liberamente e con dignità.
Una terza funzione dell’Autorità di garanzia è quella di indirizzo. È rivolta alle istituzioni e riguarda sia il piano normativo che le politiche organizzative. Nello specifico ambito della salute, il Garante nazionale è impegnato a rafforzare l’orientamento delle policy per superamento del paradigma medico nell’approccio alla disabilità e per costruire un sistema di servizi basato sui principi di progettualità, autodeterminazione della persona assistita e connessione territoriale dei servizi in modo continuativo. È parere dell’Autorità garante che per la realizzazione di tali princìpi, i criteri di accreditamento dei luoghi di cura e assistenza dovrebbero essere ripensati secondo una logica di valutazione dei servizi, ormai da tempo {p. 632}formalmente uguali pur essendo indirizzati a soggetti differenti, fondata su nuovi indicatori, come la capacità inclusiva delle persone residenti verso il mondo esterno e la differenziazione dell’offerta delle prestazioni.

4. Le forme di limitazione della libertà personale nelle strutture residenziali

Come si è detto, l’accesso e la permanenza della persona disabile o anziana nei diversi tipi di strutture monitorate [18]
dal Garante nazionale nell’ambito della tutela della salute [19]
è libero, volontario e temporaneo. È tale in quanto, sebbene alcune persone diventino lungodegenti e vi rimangano per un tempo indeterminato, non è prevista alcuna imposizione a permanere in un determinato luogo da parte di un’Autorità giudiziaria. Unica eccezione è il SPDC dove l’ingresso può avvenire per disposizione di un trattamento sanitario obbligatorio.
La trattazione che qui segue si snoda attraverso la descrizione di casi e luoghi appartenenti al mondo assistenziale e a quello della disabilità psichiatrica. Essa restituisce uno spaccato di limitazioni e forme di segregazione insinuate su condizioni di internamento del tutto involontario rilevate durante le visite di monitoraggio del Garante nazionale.
Nella realtà, infatti, alcune strutture, che con diverse nomenclature regionali si occupano di tutela della salute e assistenza delle persone disabili o anziane con differenti forme e gradi di disabilità, diventano luoghi di internamento.
La pandemia ha reso più visibili le limitazioni che possono essere adottate all’interno di questi luoghi: la chiusura alle relazioni sociali con i propri familiari, anche quando in altri luoghi l’andamento della pandemia ne consentiva l’accesso [20]
, l’apertura alle visite dei parenti affidata per lungo {p. 633}tempo alla discrezionalità dei singoli gestori delle strutture residenziali, l’isolamento protratto rispetto ad altri servizi.
Nella RSA XX, dove è ospitata mia madre, non sono ammesse, visite. La direzione sanitaria mi ha fatto sapere che la struttura non può sostenere la spesa per la fornitura dei tamponi, che dunque andrebbero distribuiti dalla Regione (la stessa cosa mi risulta che valga per le altre strutture della Regione).
Nella RSA XY le porte sono state riaperte una tantum il 15 dicembre, senza utilizzo di test rapidi, per solo 10 minuti con utilizzo di plexiglass e distanziamento massimo.
Nella RSA YY le visite non sono state riammesse. Nelle restanti di mia conoscenza, se riaprono, lo fanno una tantum in condizioni che non soddisfano in alcun modo l’esigenza di un riavvicinamento tra congiunti [21]
.
Il regime di isolamento prevede la reclusione in stanza singola con contatti minimi col personale e limitazione anche alle videochiamate alla famiglia perché dovrebbero essere fatte con tablet comune. [...] Vige poi da tre mesi l’assoluto divieto di visite da parte della famiglia (sia pur in sicurezza e distanza). Mi domando se questo non prefiguri una lesione dei diritti costituzionali degli anziani, che di fatto si trovano in un regime molto simile al 41-bis [22]
.
La diffusione del COVID-19 ha trasformato le RSA convenzionate o autorizzate in micro-corsie ospedaliere dove, a quelle condizioni, non era certo possibile realizzare il principio di autodeterminazione nel suo massimo grado di espressione.
Questo è solo un esempio delle restrizioni cui sono sottoposti gli anziani in RSA. Dopo 5 mesi non ci è permesso di vedere nostra mamma ospite in Casa di Soggiorno XX di Y in quanto allettata [23]
.
Sono molteplici le forme nelle quali si possono declinare le sottrazioni degli spazi di autodeterminazione e che possono assumere gradi di privazione della libertà diversi all’interno di una scala crescente. In una dialettica di vita unidimensionale, cioè di vita assistita, a determinate condizioni, l’accudimento diventa una vera e propria vita reclusa. All’origine di tali sottrazioni si possono incontrare omissioni, impedimenti formali e informali adottati a tutela della salute della persona ma che di fatto comportano un depotenziamento delle sue capacità di scelta.
Gli impedimenti si snodano in una progressione crescente di limitazioni: da provvedimenti limitativi dell’esercizio di alcune facoltà a divieti generali. Tutti sono adottati a tutela della persona ma si basano {p. 634}sull’«interpretazione» della volontà dell’anziano o del disabile da parte di esperti, periti o figure tutelari [24]
coinvolti a diverso titolo dal sistema di sostegno, cura e assistenza all’interno del quale una persona fragile può trovarsi avviluppata.
Sono le stesse figure di riferimento che, pur riconoscendo al proprio familiare o tutelato la capacità di esprimersi, possono attribuire alla sua espressione di volontà un valore residuale e trascurabile.
È accaduto, infatti, che il Garante nazionale abbia rilevato che le scelte di vita vengano fatte dalle figure tutelari, familiari o amministratori di sostegno, senza tener conto delle aspirazioni della persona.
rilevato che mediante due scritti (datati x e xx) e un audio (allegato alla predetta relazione) YY ha dichiarato di voler conferire incarico all’avv. XX per la tutela dei propri diritti e in particolare per ottenere la revoca dell’avv. DD, rilevato che non vi è certezza circa l’autenticità di tali scritti sia con riferimento alla provenienza sia con riferimento al contesto in cui tali dichiarazioni sono state raccolte, avendo il beneficiario dichiarato di aver scritto e pronunciato tali frasi solo perché suggerito e incitato in tal senso da terze persone, che hanno raccolto tali dichiarazioni [...].
Rilevato che mediante altro scritto (datato xxx e redatto alla presenza dell’avv. DD) il beneficiario ha confermato la massima fiducia nell’attuale amministratore di sostegno; rilevato che, interrogato sul punto, il beneficiario ha affermato di non ricordare [...], ritenuto pertanto che, alla luce di tali elementi, emerge chiaramente la non autenticità della volontà di conferire mandato all’XX; ritenuta la gravità della condotta posta in essere da terze persone, e in particolare dalla sig.ra FF, che all’interno della stessa RSA, nei più svariati modi, addirittura con promesse di dolci e sigarette ad altri ospiti, avvicina XY turbando la sua tranquillità e il suo riposo, al fine di carpire dichiarazioni per poi trasmetterle all’esterno in modo strumentale e non rispettoso della sua condizione di fragilità; conferma la non opportunità di autorizzare l’incontro richiesto dall’avv. XX, stante la non autenticità della volontà di conferire procura da parte di XY [25]
.
Incapacitazione e sistema di servizi indifferenziati sono il binomio che ingabbia il singolo all’interno di procedure pensate da altri e dirette indistintamente a tutti. Procedure che, talvolta in modo involontario, aprono percorsi di progressiva erosione di spazi di decisione e autodeterminazione. Una rete di istituzioni e servizi che diventano inglobanti, totalizzanti.
Riassumendo [...] l’ADS [26]
e il Comune di XY hanno arbitrariamente trasferito la signora XX presso la RSA «VV» dopo un’intera vita vissuta presso la Casa di riposo «PP».
Siamo oggi molto preoccupati, e per questo motivo ci rivolgiamo direttamente a lei, che venga perpetrata la grave situazione di discriminazione attuata nei confronti {p. 635}della signora XX da parte del Comune XY e dell’ADS. L’Amministratore di sostegno, successivamente all’incontro del giorno xx presso il Comune, ha adottato un atteggiamento di ulteriore chiusura, limitando i contatti e le relazioni della signora XX con gli amici di sempre e vincolandoli alla sua «autorizzazione». Ha infatti previsto espressamente che: «le visite in presenza e le videochiamate saranno consentite, previa prenotazione, rivolgendosi direttamente al Direttore della RSA che, di volta in volta, chiederà alla sottoscritta la relativa autorizzazione». Ricordiamo che i volontari e amici hanno sempre, da marzo 2021, ogni settimana fatto una videochiamata o sono andate fino a VV distante due ore di viaggio ad andare e due ore a tornare, per farla sentire comunque a casa. Ricordiamo che sono gli amici di sempre e che in tutto questo anno sono riusciti a mantenere un rapporto costante con la signora XX, nonostante la lontananza, permettendole di non farla sentire sradicata ulteriormente. Questa gravissima situazione – iniziata oltre un anno fa con l’arbitrario trasferimento della signora XX e ora culminata con l’illegittima violazione del suo diritto di decidere personalmente e in autonomia chi incontrare – sta ponendo la signora XX in una ulteriore forma di segregazione e isolamento contraria alla legge che di fatto non può che aggravare le sue condizioni psichiche [...].

5. Il lavoro di ricerca sociale di E. Goffman e lo sguardo interpretativo del Garante nazionale

Il Garante nazionale durante i suoi monitoraggi realizza un lavoro complesso e multifocale, volgendo uno sguardo interpretativo di valore scientifico diverso da quello di qualsiasi altra ricerca.
Per rendere più visibili le forme improprie di istituzionalizzazione, giova procedere in un parallelismo tra il quadro logico che ha ispirato il famoso trattato sulle istituzioni totali di Erving Goffman [2010] e le realtà emerse durante l’esperienza settennale dell’Autorità di garanzia.
Secondo Goffman,
un’istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato [2010, 29].
Se Goffman, registrando la vita quotidiana degli internati all’interno delle istituzioni nella sua opera Asylums, evidenzia la pretesa delle istituzioni di dettare la loro logica organizzativa nella vita delle persone, il Garante nazionale, dopo le visite di monitoraggio, restituisce in chiave interpretativa, nella sua funzione preventiva e di controllo, una descrizione di luoghi monitorati a rischio di limitazioni dell’espressione della libertà della persona [27]
.
{p. 636}A rendere il quadro più esaustivo vengono in aiuto le documentazioni riguardanti segnalazioni pervenute al Garante nazionale [28]
. Esse riconducono alla dimensione umana della persona, sottoposta a pratiche di mortificazione del sé o collocata contro la propria volontà in una residenza.
Note
[17] Per la distinzione tra standard minimi e standard elementari, cfr. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale [2018].
[18] Sui dati relativi ai presidi residenziali, alle presenze e ai posti letto, cfr. Pizzo, supra.
[19] Codice di autoregolamentazione del Garante nazionale. Articolo 8. Organizzazione e articolazione. [...] comma 3. Uo 5. Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali: Monitoraggio e visita dei Servizi di diagnosi e cura (SPDC) e delle strutture dove possano trovarsi persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Monitoraggio e visita di strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali tra cui, in particolare, le Residenze per persone disabili – minori o adulte – o anziane dove si possono configurare di fatto forme di privazione della libertà. Monitoraggio e visita delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza di natura psichiatrica (REMS). Trattazione delle segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà personale in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario e le persone in essi ospitate. Rapporti con le relative Amministrazioni, con le Autorità giudiziarie e con enti e istituzioni, anche di ricerca e universitarie, nell’ambito di competenza. Visione di atti, richieste di documentazione. Controllo sull’evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private della libertà in strutture dell’ambito di competenza.
[20] Cfr. D.P.C.M. 8 marzo 2020, legge di conversione n. 76 del 28 maggio 2021 del decreto-legge n. 44 del 1o aprile 2021, decreto-legge n. 24 del 24 marzo del 2022, D.P.C.M. 11 giugno 2020, decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021.
[21] Segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2020.
[22] Segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2021.
[23] Segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2020.
[24] Giudici della volontaria giurisdizione e amministratori di sostegno.
[25] Segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2023.
[26] Amministratore di sostegno.
[27] Una parte degli argomenti riportati sono rivisitati e tratti dalla relazione di G. Losito, La tutela delle fragilità parte dall’auto potenziamento della persona, in occasione del Seminario di studio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale «La misura dei diritti» in collaborazione con l’Istituto italiano degli Studi filosofici di Napoli dal 16 al 18 gennaio 2023.
[28] Dal 2017 al 2022 sono pervenute 169 segnalazioni riguardanti le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.