Note
  1. Convenzione – Articolo 3. Proibizione della tortura. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
  2. Il Protocollo, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 57/199 del 9 gennaio 2003, è entrato in vigore sul piano internazionale il 22 giugno 2006. Il Protocollo è stato ratificato dall’Italia con l. 9 novembre 2012, n. 195. Il deposito dello strumento di ratifica è avvenuto il 3 aprile 2013 mentre il Protocollo è entrato in vigore il 3 maggio 2013.
  3. Protocollo opzionale – Articolo 17. Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall’entrata in vigore del presente Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno. Possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti a livello locale, purché rispondano ai requisiti fissati dal presente Protocollo.
  4. Si tratta della Note Verbale del 28 aprile 2014 del Subcommitee on Prevention of Torture – Office of the High Commissioner for Human Right reperibile su https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/Italy25April2014.pdf.
  5. Protocollo opzionale – Articolo 3. Ciascuno Stato Parte istituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazionale uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d’ora innanzi: «meccanismi nazionali di prevenzione»). Articolo 4. 1) Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, in virtù di un ordine dell’autorità pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l’acquiescenza di una pubblica autorità (d’ora innanzi: «luoghi di detenzione»). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare, laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 2) Ai fini del presente Protocollo, per privazione della libertà si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.
  6. Protocollo opzionale – Articolo 18. 1) Gli Stati Parti garantiscono l’indipendenza funzionale dei meccanismi nazionali di prevenzione nonché l’indipendenza del loro personale. 2) Gli Stati Parti adottano le misure necessarie per assicurare che gli esperti del meccanismo nazionale di prevenzione abbiano le necessarie capacità e conoscenze professionali. Si adopereranno per un equilibrio di genere e per un’adeguata rappresentanza dei gruppi etnici e delle minoranze nel Paese. 3) Gli Stati Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie per il funzionamento dei meccanismi nazionali di prevenzione. 4) Nell’istituire meccanismi nazionali di prevenzione, gli Stati Parti terranno in debita considerazione i Princìpi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani.
    Articolo 19. Ai meccanismi nazionali di prevenzione è concesso almeno il potere di: a) esaminare regolarmente il trattamento delle persone private della libertà nei luoghi di detenzione definiti nell’articolo 4, al fine di rafforzare, se necessario, la loro protezione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; b) formulare raccomandazioni alle autorità competenti allo scopo di migliorare il trattamento e le condizioni delle persone private della libertà e prevenire la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto delle pertinenti norme delle Nazioni Unite; c) presentare proposte e osservazioni riguardanti la legislazione esistente o progetti di legge.
    Articolo 20. Al fine di consentire ai meccanismi nazionali di prevenzione di adempiere al loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a concedere loro: a) l’accesso a tutte le informazioni relative al numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione di cui all’articolo 4, nonché al numero di luoghi e alla loro ubicazione; b) l’accesso a tutte le informazioni relative al trattamento di tali persone nonché alle loro condizioni di detenzione; c) Accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle loro installazioni e strutture; d) l’opportunità di avere colloqui privati con le persone private della libertà senza testimoni, personalmente o con un traduttore se ritenuto necessario, nonché con qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale di prevenzione ritenga possa fornire informazioni pertinenti; e) la libertà di scegliere i luoghi che vogliono visitare e le persone che vogliono intervistare; f) il diritto di avere contatti con il Sottocomitato per la prevenzione, di inviargli informazioni e di incontrarlo.
    Articolo 21. 1) Nessuna autorità o funzionario può ordinare, applicare, consentire o tollerare alcuna sanzione nei confronti di qualsiasi persona o organizzazione per aver comunicato al meccanismo nazionale di prevenzione informazioni, vere o false, e nessuna di tali persone o organizzazioni può essere altrimenti pregiudicata in alcun modo. 2) Sono privilegiate le informazioni riservate raccolte dal meccanismo nazionale di prevenzione. Nessun dato personale viene pubblicato senza il consenso espresso dell’interessato.
    Articolo 22. Le autorità competenti dello Stato Parte interessato esamineranno le raccomandazioni del meccanismo nazionale di prevenzione e avvieranno un dialogo con esso sulle possibili misure di attuazione.
    Articolo 23. Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a pubblicare e diffondere i rapporti annuali dei meccanismi nazionali di prevenzione.
  7. Articolo 7. 1) È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
    Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione (contro la tortura) e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e (ratificato ai sensi della legge) 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo. 2) Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. 3) I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all’ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale è attribuita un’indennità forfetaria annua, determinata in misura pari al 40% dell’indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali. 4) Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell’interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale è scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell’ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze. 5) Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:
    a) vigila, affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
    b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
    c) prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
    d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l’amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione;
    e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall’articolo 14 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché presso i locali di cui all’articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
    f) formula specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
    f-bis) formula specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L’amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
    g) trasmette annualmente una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia.
    Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l’esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi).
    Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2018. (Nell’ambito delle funzioni attribuite dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell’ufficio, nell’ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo).
  8. La struttura e la composizione sono definite con d.m. 11 marzo 2015, n. 36 del Ministero della giustizia che ha adottato il Regolamento che disciplina la struttura e la composizione dell’ufficio del Garante; la nomina del Presidente dell’organismo collegiale e di un primo componente dello stesso con il D.P.R. 1o febbraio 2016; la nomina del secondo componente con D.P.R. del 3 marzo 2016, atto con il quale è stata completata la composizione del collegio del Garante nazionale. In seguito alle successive modificazioni, ritroveremo anche nella norma primaria che l’ha istituito, al comma 1-bis dell’articolo 7 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, la designazione in quanto NPM.
  9. Si tratta della Procedura di infrazione n. 2014/2235, del 21 ottobre 2014 aperta nei confronti dell’Italia dall’Unione europea per aver recepito solo parzialmente la direttiva riguardante le modalità dei rimpatri.
  10. Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del Codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
  11. La pluralità del mandato si estrinseca nelle quattro aree di intervento del Garante nazionale: penale, forze di polizia, migranti, salute. Per un approfondimento cfr. Albano [2021].
  12. All’inizio del mandato istituzionale non sono mancate occasioni nelle quali alcune strutture hanno impedito l’accesso alla visita, pur trattandosi di un obbligo immediatamente vincolante per gli Stati parte discendendo da norma internazionale.
  13. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. L’Italia ha firmato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità il 30 marzo 2007, ratificandola il 15 maggio 2009, data in cui la legge di ratifica n. 18 del 3 marzo 2009 è stata depositata presso le Nazioni Unite.
  14. CRPD. Articolo 33. Applicazione a livello nazionale e monitoraggio. 1) Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all’attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all’attuazione della presente Convenzione nei differenti settori e a differenti livelli. 2) Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l’attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i princìpi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani. 3) La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.
  15. Per la distinzione tra standard minimi e standard elementari, cfr. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale [2018].
  16. Sui dati relativi ai presidi residenziali, alle presenze e ai posti letto, cfr. Pizzo, supra.
  17. Codice di autoregolamentazione del Garante nazionale. Articolo 8. Organizzazione e articolazione. [...] comma 3. Uo 5. Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali: Monitoraggio e visita dei Servizi di diagnosi e cura (SPDC) e delle strutture dove possano trovarsi persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Monitoraggio e visita di strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali tra cui, in particolare, le Residenze per persone disabili – minori o adulte – o anziane dove si possono configurare di fatto forme di privazione della libertà. Monitoraggio e visita delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza di natura psichiatrica (REMS). Trattazione delle segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà personale in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario e le persone in essi ospitate. Rapporti con le relative Amministrazioni, con le Autorità giudiziarie e con enti e istituzioni, anche di ricerca e universitarie, nell’ambito di competenza. Visione di atti, richieste di documentazione. Controllo sull’evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private della libertà in strutture dell’ambito di competenza.
  18. Cfr. D.P.C.M. 8 marzo 2020, legge di conversione n. 76 del 28 maggio 2021 del decreto-legge n. 44 del 1o aprile 2021, decreto-legge n. 24 del 24 marzo del 2022, D.P.C.M. 11 giugno 2020, decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021.
  19. Segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2020.
  20. Segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2021.
  21. Segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2020.
  22. Giudici della volontaria giurisdizione e amministratori di sostegno.
  23. Segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2023.
  24. Amministratore di sostegno.
  25. Una parte degli argomenti riportati sono rivisitati e tratti dalla relazione di G. Losito, La tutela delle fragilità parte dall’auto potenziamento della persona, in occasione del Seminario di studio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale «La misura dei diritti» in collaborazione con l’Istituto italiano degli Studi filosofici di Napoli dal 16 al 18 gennaio 2023.
  26. Dal 2017 al 2022 sono pervenute 169 segnalazioni riguardanti le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.
  27. Da una segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2020.
  28. Da una segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2023.
  29. Segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2023.
  30. Di solito la colazione viene servita tra le 8.00 e le 9.00, mentre il pranzo tra le 11.30 e le 12.30.
  31. In alcune strutture il pranzo viene servito a distanza di qualche ora dalla colazione.
  32. Da una segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2022.
  33. Da una segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2021.
  34. Si tratta di visite ad hoc, tematiche, regionali, di follow up per monitorare i luoghi a seguito delle raccomandazioni. Cfr. Albano [2021].
  35. Cfr. Codice di autoregolamentazione, cit., articolo 3. Compiti del Garante.
  36. Da una segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2022.
  37. Ci si riferisce a una segnalazione riguardante un minore affidato dall’Autorità giudiziaria a una comunità a seguito di decadenza della potestà genitoriale.
  38. Da una segnalazione pervenuta al Garante nazionale nel 2021.