Massimo Roccella
I salari
DOI: 10.1401/9788815411143/c2
Dall’insieme della contrattualistica, al contrario, emerge con sufficiente nettezza il riferimento alla retribuzione individuale concreta, da cui deriva la computabilità nelle competenze indirette di una molteplicità di elementi, ivi compresi, fra gli altri, quelli legati allo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni particolari. Esemplare, in questo senso, risulta l’evoluzione normativa della contrattazione collettiva per gli impiegati edili. Sin dal ccnl 14 novembre 1947 la relativa nozione di retribuzione feriale appare di tipo onnicomprensivo [160]
e riferita allo stipendio individuale [161]
, dovendosi computare in essa anche gli aumenti di
{p. 147}merito e una molteplicità di indennità accessorie. Incertezze interpretative potevano derivare dal successivo ccnl 31 gennaio 1952 che, pur confermando la nozione specifica (onnicomprensiva) di retribuzione feriale, escludeva dalla nozione generale di retribuzione «tutte le indennità che abbiano carattere specifico (indennità per lavori in cassoni ad aria compressa, in alta montagna, galleria e simili)» [162]
, ma sono state superate col ccnl 1° agosto 1959 dove la precedente nozione generale di retribuzione risulta abbandonata in favore di un’elencazione analitica degli elementi «che possono concorrere a formare il trattamento economico globale» [163]
e, in relazione a questa, il trattamento delle ferie viene ritenuto comprensivo anche di tutti i compensi tipicamente individuali: superminimi ad personam di merito, nonché, esplicitamente, «ogni altra indennità avente carattere specifico» [164]
.
Una definizione onnicomprensiva di retribuzione feriale, riferita al salario o stipendio individuale, si riscontra anche nella contrattazione collettiva del settore tessile. Una simile conclusione, probabilmente sostenibile, in via interpretativa, anche con riferimento alle espressioni «retribuzione di fatto» e «retribuzione» utilizzate, sino al rinnovo contrattuale del ’70, per individuare, rispettivamente, il trattamento economico feriale degli operai e degli impiegati [165]
, è palesemente rispecchiata dal combinato di{p. 148}sposto degli artt. 17-parte generale, 13-parte operai, 9-parte impiegati del ccnl 20 luglio 1973, dove il carattere individuale della nozione di retribuzione feriale è sottolineato dalla considerazione dei superminimi individuali e delle percentuali di maggiorazione per lavoro a squadre e notturno, mentre l’inclinazione in senso onnicomprensivo della definizione risulta dalla, già ricordata, inclusione di tutti gli elementi retributivi continuativi.
La commisurazione del trattamento economico delle ferie alla retribuzione individuale emerge anche nella contrattazione collettiva dei settori commerciale e bancario. Nel ccnl 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali compare, per la prima volta, una nozione generale di retribuzione normale comprensiva di a) stipendio o salario, b) indennità di contingenza, c) eventuali scatti di anzianità. Ai fini che qui interessano, peraltro, rileva che la specifica nozione di retribuzione feriale sia definita in rapporto alla normale retribuzione di fatto, dove con l’espressione « di fatto » non si può, evidentemente, aver fatto riferimento, come vorrebbe l’opinione dottrinale prima ricordata, agli scatti di anzianità, già ricompresi, a norma dell’art. 81 del ccnl, nella «retribuzione normale», né, ovviamente, ai soli elementi retributivi normali, ma piuttosto ad altri verosimilmente di carattere individuale come gli aumenti di merito e l’indennità di cassa [166]
. Per altro verso la nozione di retribuzione feriale accolta nel ccnl del 1958 sembra il risultato di un progressivo affinamento tecnico della medesima, sempre {p. 149}comunque espressiva della volontà di includere nel particolare trattamento l’insieme dei compensi normalmente (al singolo) corrisposti (con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario non continuativo). Nello stesso senso, del resto, deponevano le espressioni «retribuzione globale di fatto» e «tutte le retribuzioni fisse normalmente corrisposte» utilizzate, rispettivamente, nell’accordo normativo 10 agosto 1946 e nel ccnl 23 ottobre 1950 per determinare il trattamento economico delle ferie [167]
.
Nella contrattazione collettiva per gli addetti alle aziende di credito l’utilizzo di una nozione di retribuzione feriale individuale e onnicomprensiva appare evidentissimo e assolutamente consolidato. Sin dal ccnl 14 novembre 1949, infatti, la relativa disciplina prevede che «il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie, durante il quale decorre l’intero trattamento economico»; la valutazione dello stesso in senso individuale, argomentabile forse anche sulla base di dati letterali [168]
, risulta indubbia se si tien conto che la normativa del settore, in luogo di una definizione generale di retribuzione, ha sempre contenuto un’elencazione analitica dei compensi che possono concorrere a formare il trattamento economico, espressamente comprensiva anche di emolumenti tipicamente individuali (quali assegno di carica e indennità di rischio) [169]
.
La tesi che si sta cercando di sostenere non trova smentita, a ben vedere, neanche nella contrattazione collettiva per gli operai edili, dove pure è sempre esistito un elenco di voci non computabili (maggiorazioni e indennità varie) nella retribuzione feriale, magari accompagnato dalla precisazione, in relazione a taluna di esse, che il divieto di computo discende dalla circostanza che nella determinazione delle rispettive misure percentuali si è già tenuto {p. 150}conto dell’incidenza per ferie, gratifica natalizia e festività [170]
. Pur disegnando una nozione di retribuzione feriale non onnicomprensiva, infatti, anche il ccnl di questo settore mostra di tenere in conto il salario individuale, come risulta dal riferimento esplicito alla «paga attribuita all’operaio ad personam» [171]
.
L’impressione che certe costruzioni dottrinali traggano origine da un’indebita generalizzazione di analisi legate al contratto collettivo per gli addetti all’industria metalmeccanica privata sembra, dunque, trovare fondamento non appena si allarghi lo spettro dell’indagine ad altre categorie contrattuali. Anche con riferimento al contratto dei metalmeccanici, peraltro, l’opinione in questione non sembra poter andare immune da critiche. Almeno per quanto riguarda il trattamento economico delle ferie degli impiegati, infatti, non v’è dubbio — ed è stato riconosciuto anche da sostenitori della tesi più restrittiva — che il relativo parametro di riferimento sia da individuare in una nozione di retribuzione onnicomprensiva, basata sullo stipendio individuale [172]
. Alle stesse conclusioni si presta, quanto meno con riguardo al carattere individuale della retribuzione-parametro, la normativa dettata per gli operai, dove l’espressione «retribuzione globale di fatto», costantemente utilizzata per definire il trattamento economico delle ferie [173]
, non può non ritenersi comprensiva dell’aumento di {p. 151}merito, vale a dire del più tipico dei compensi individuali. Si è visto, infatti, come la specificazione di fatto, sovente rintracciabile nella contrattualistica, non sia affatto limitata all’indicazione di voci retributive che, pur previste in via generale, sono attribuite a ciascun lavoratore con entità variabile, come gli scatti di anzianità [174]
. Questi possono rientrare nella retribuzione di fatto o in quella normale, a seconda della specifica disciplina collettiva [175]
, fermo restando che connotato essenziale della retribuzione di fatto è, tipicamente e in primo luogo, la comprensione in essa degli aumenti (individuali) di merito [176]
.
La retribuzione di fatto è, dunque, una retribuzione individuale e in questo senso l’espressione è stata costantemente utilizzata nei contratti collettivi vuoi in generale, vuoi per definire il parametro di calcolo delle competenze indirette. Del resto, se pure non sembra possibile applicare meccanicamente a una disciplina contrattuale soluzioni interpretative legate alle definizioni accolte in altre normative collettive, il metodo del raffronto, sul piano sistematico, mantiene piena validità.
Nello specifico non è priva di significato la circostanza che i contratti collettivi per gli operai metalmeccanici ed edili ricomprendano entrambi nella retribuzione feriale la paga base di fatto, senza ulteriori specificazioni il primo, con la precisazione il secondo che essa va intesa come «la paga attribuita all’operaio ad personam
(minimo contrattuale più eventuale superminimo)» [177]
. La formulazione, tecnicamente più pregevole, del ccnl per gli operai edili risulta, all’evidenza, conforme all’accezione in cui l’espressione «di fatto» viene utilizzata nella contrattualistica e può servire a comprendere l’analogo riferimento contenuto nel contratto dei metalmeccanici. Un’interpretazione più restrittiva in relazione a quest’ultimo, peraltro, oltre ad essere priva di ragionevoli giustificazioni, finirebbe col fare assurdamente coincidere le nozioni di paga-base (individuale) di fatto e paga base (tabellare) [178]
.
Note
[160] A norma dell’art. 13 del ccnl 14 novembre 1947 «l’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale integralmente retribuito come il normale periodo di lavor».
[161] Sulla base del combinato disposto degli artt. 13 e 16 del citato ccnl. Quest’ultima norma, oltre a contenere una nozione generale (onnicomprensiva) di retribuzione (v. in nota 156), chiariva che «per stipendio mensile intendesi l’importo corrisposto di fatto al lavoratore... composto dal minimo contrattuale di stipendio, dagli assegni di merito o ad personam e dagli aumenti periodici di anzianità». Da tale disposizione derivava la computabilità anche degli aumenti di merito nella retribuzione feriale, mentre quella delle indennità accessorie poteva argomentarsi, oltre che dal tenore della specifica nozione di retribuzione feriale contenuta nell’art. 13, con riferimento alla nozione generale di retribuzione mensile.
[162] Si v. l’art. 16 del ccnl 31 gennaio 1952.
[163] Così, testualmente, si esprime l’art. 13 del ccnl 1° agosto 1959.
[164] Si v. il combinato disposto degli artt. 13 e 27 del ccnl da ultimo citato. Di rilievo il fatto che, in questo settore, l’approdo ad una nozione pienamente onnicomprensiva di retribuzione sia stato raggiunto dapprima in relazione all’istituto delle ferie e solo col successivo ccnl 21 dicembre 1963 anche per l’indennità di anzianità, con l’espressa previsione di computo pure ai fini della liquidazione di tutte le indennità a carattere specifico (combinato disposto degli artt. 8 e 42 del ccnl da ultimo citato: sul punto v. retro par. 5).
[165] L’art. 17 del ccnl 31 gennaio 1947 disponeva, per gli operai, che «la retribuzione delle ferie sarà calcolata in base alla retribuzione di fatto…». L’art. 18-parte impiegati prevedeva, più genericamente, che «l’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione». 11 riferimento alla retribuzione, peraltro, poteva essere interpretato alla luce dell’art. 9, che conteneva una nozione di stipendio di fatto (comprensiva di: a) stipendio base; b) aumenti periodici di anzianità; c) condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti in merito) e anche dell’art. 10 che, pur disciplinando specificamente le modalità di corresponsione della retribuzione, conteneva un’elencazione analitica e onnicomprensiva degli elementi della stessa (stipendio, compensi per ore straordinarie, festive, notturne, emolumenti variabili, indennità ecc.). A partire dal ccnl del ’73 anche per gli impiegati si fa riferimento, per definire il trattamento economico delle ferie, alla retribuzione di fatto, in ovvia connessione con la nozione generale di retribuzione di fatto introdotta dall’art. 17-parte generale del medesimo ccnl. La disciplina della retribuzione feriale, peraltro, non sembra di carattere innovativo: più semplicemente essa indica, con maggior precisione, criteri di computo già rintracciabili, in via interpretativa, nella normativa collettiva precedente.
[166] Quest’ultima venne istituita dall’art. 7 del ccnl 14 maggio 1964. Sembra indubitabile la sua inclusione nella retribuzione dei dipendenti che, di fatto, la percepiscono e, conseguentemente, la sua corresponsione anche in occasione del periodo di ferie. Contra, ma con argomentazione affrettata e non convincente, D’Avossa, Contratto del Commercio. Commentario, Milano, Ipsoa Informatica, 1983, p. 61.
[167] Qualche dubbio poteva essere sorto in relazione alla disciplina contenuta nell’accordo 7 giugno 1948, a mente della quale «durante il periodo di ferie decorrono a favore del lavoratore le retribuzioni fisse normalmente corrisposte». Ma l’utilizzo dell’espressione tutte nel successivo ccnl (ricordato nel testo) sembra chiaramente indicare l’intenzione di non escludere alcun compenso dal trattamento delle ferie.
[168] La disciplina del trattamento economico feriale fa riferimento alla retribuzione del lavoratore. Se si fosse voluto sottolineare una considerazione della stessa in termini collettivo-generali (anziché concreto-individuali) sarebbe stato più congruo usare l’espressione al plurale o in forma impersonale.
[169] Cfr. gli artt. 18 e ss. del ccnl 14 novembre 1949 e, da ultimo, gli artt. 32 e ss. del ccnl 17 febbraio 1983.
[170] Così l’art. 34 del ccnl 1° ottobre 1957 in relazione alle indennità per lavori speciali disagiati, in alta montagna e in zona malarica. La normativa è riprodotta, da ultimo, nell’art. 19 del ccnl 6 luglio 1983.
[171] Così, per la prima volta, il combinato disposto degli art. 21 e 34 del ccnl 1° ottobre 1957.
[172] Cfr. L. Spagnuolo Vigorita, op. cit., p. 193. Sin dal ccnl 25 giugno 1948 (art. 16) nel settore metalmeccanico si prevede che «l’impiegato ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto come se avesse prestato servizio». Non sembra doversi attribuire particolare significato alla scomparsa dell’inciso «come se avesse prestato servizio», a partire dal rinnovo contrattuale del ’73, stante il perdurante riferimento alla retribuzione globale di fatto, che, già di per sé, evoca l’integralità del trattamento economico (individuale). In senso contrario si v. Sotgiu, op. cit., p. 45, con argomentazioni tratte dalla disciplina dettata dal medesimo contratto collettivo per la retribuzione feriale degli operai: disciplina, peraltro, di cui sembra sconsigliabile l’estensione in via analogica, non foss’altro perché la sua contorta formulazione ne ha reso notoriamente problematica l’esatta applicazione anche in riferimento alla categoria per la quale è stata dettata (ma su ciò si v. infra nel testo).
[173] Anch’essa sin dal ccnl 25 giugno 1948 (art. 19 - parte operai).
[174] Secondo la nota costruzione di Persiani espressa nello scritto citato in nota 57 e ribadita nel successivo Determinazione delle singole voci retributive ed interpretazione del contratto collettivo, cit., p. 466; nello stesso senso, ma senza ulteriori argomentazioni, si v. Sotgiu, op. cit., p. 45.
[175] La ragione per cui sovente la contrattualistica include gli scatti nella retribuzione di fatto discende dalla circostanza che essi cominciano a maturare solo dopo il decorso di una certa anzianità aziendale di servizio, cosicché, in fatto, è possibile riscontrarli o meno nelle singole buste paga. La disciplina collettiva per gli impiegati del settore edile, ad esempio, ha sempre previsto, sino al ccnl 1° gennaio 1973, una nozione di stipendio di fatto (v. retro in nota 159) comprensiva anche degli scatti di anzianità. Ciò non toglie che altre discipline collettive, come è il caso di quella (ricordata nel testo) del settore commerciale, facciano rientrare gli scatti nella retribuzione normale.
[176] Connotato essenziale, ma non esclusivo: si è già visto, ad esempio, che la nozione di retribuzione di fatto accolta dal contratto dei tessili ricomprende, oltre ad aumenti individuali di merito e scatti, anche le maggiorazioni ed ogni sorta di indennità accessoria, purché continuativa.
[177] In questi termini la formulazione riprodotta a partire dal ccnl 1° ottobre 1957 (art. 21); da ultimo si veda l’art. 26 del ccnl 6 luglio 1983.
[178] In contrario non varrebbe replicare che la prima delle due nozioni potrebbe ritenersi caratterizzata dalla comprensione in essa degli scatti di anzianità, giacché la stessa è stata introdotta nella contrattazione collettiva dei metalmeccanici quando ancora la disciplina degli scatti non era stata estesa agli appartenenti alla categoria operaia.