Massimo Roccella
I salari
DOI: 10.1401/9788815411143/c2
La teorizzazione finale del principio di onnicomprensività retributiva ha finito, peraltro, con l’essere applicata in maniera meno rigida di quanto, di solito, si ritiene. È stata infatti ammessa la legittimità dell’esclusione convenzionale di singoli elementi retributivi dalla base di calcolo dell’indennità di anzianità, purché il trattamento di fine rapporto assicurato dal contratto collettivo risulti globalmente migliorativo rispetto a quello che discenderebbe dalla mera applicazione della disciplina legale [142]
.
{p. 142}
L’accezione «onnicomprensiva» della retribuzione, in tal modo, è stata valutata alla stregua di una vera e propria norma di legge, derogabile (solo) in melius dall’autonomia collettiva.
Ove, invece, la nozione onnicomprensiva di retribuzione sia stata puramente e semplicemente disattesa dalla norma collettiva, la giurisprudenza è intervenuta con puntuali dichiarazioni di nullità, secondo un orientamento del tutto coerente a quello che ha ammesso la possibilità di annullare disposizioni (anche) collettive per contrasto con l’art. 36 Cost. [143]
. Nell’uno come nell’altro caso emerge, infatti, la consapevolezza che la disciplina collettiva, prodotto di instabili rapporti di forza, non necessariamente risulta, sempre e comunque, conforme al modello legale. La dichiarazione di nullità, allora, ben lungi dal turbare inopportunamente l’equilibrio contrattuale raggiunto dalle parti, serve a ricondurlo nel solco tracciato dall’ordinamento.
Le stesse parti collettive, del resto, hanno finito, con maggiori o minori resistenze, per piegarsi all’opera di razionalizzazione della giurisprudenza. Nel contratto collettivo dei tessili, ad esempio, la cancellazione del riferimento ai soli elementi retributivi corrisposti in relazione all’orario normale è, forse, tributaria dell’orientamento giurisprudenziale favorevole al computo dei compensi per lavoro straordinario continuativo [144]
. I contratti collettivi dei bancari e degli edili, per parte loro, presentano nozioni analitiche di retribuzione ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità alquanto instabili nel tempo, perché progressivamente evolutesi nel senso di una sempre più completa onnicomprensività. Nella contrattazione collettiva del settore bancario il processo può dirsi compiuto col ccnl 27 giugno 1973. Per gli impiegati dell’edilizia ancora prima, col rinnovo contrattuale del 1963 [145]
, mentre per gli operai dello stesso settore la piena onnicomprensività si raggiunge solo col ccnl 1° luglio 1979 [146]
, forse per {p. 143}compensare la desensibilizzazione dell’indennità di anzianità rispetto al maturare degli scatti di scala mobile.
Naturalmente, permangono ancora zone d’ombra. Di discutibile legittimità, ad esempio, appare quell’inciso, costantemente ripetuto nel ccnl dei tessili (parte impiegati), a mente del quale i compensi aventi carattere continuativo ed ammontare determinato vanno computati, salvo che per essi «sia diversamente stabilito dalle relative disposizioni o accordi istitutivi e modificativi» [147]
; come pure l’esclusione dalla base di calcolo dell’indennità di anzianità dell’indennità di trasferta forfettaria, prevista dalla contrattazione collettiva dell’edilizia (parte impiegati) [148]
.
A conferma di una lunga e consolidata tradizione, peraltro, proprio il ccnl dell’edilizia è l’unico, fra quelli rinnovati dopo l’entrata in vigore della riforma dell’indennità di anzianità, a contenere una nozione di retribuzione analitica e precisa, utile ai fini del calcolo del nuovo trattamento di fine rapporto [149]
.
Nel settore del lavoro pubblico, a fronte di disposizioni legislative alquanto restrittive, la giurisprudenza è stata costretta a muoversi con maggiore cautela. Non sono mancati, peraltro, orientamenti affini a quelli dei giudici ordinari, in particolare nella sottolineatura del requisito di continuità nella corresponsione di un dato emolumento, soprattutto in relazione a trattamenti di fine rapporto più assimilabili alla liquidazione del settore privato (come l’indennità di anzianità del parastato e l’indennità di licenziamento del personale non di ruolo). L’emergere di linee di tendenza comuni avrebbe potuto essere interpretato dal legislatore come un invito a disciplinare la materia in modo omogeneo per i due comparti (pubblico e privato). Ma la sollecitazione, abbastanza chiaramente percepibile anche nella sentenza n. 116/1976 della Corte costituzionale, non è mai stata presa in seria conside{p. 144}razione, e risulta definitivamente lasciata cadere in occasione della emanazione della legge 29 maggio 1982, n. 297, la cui sfera applicativa, com’è noto, resta circoscritta al settore privato.

6. Il trattamento retributivo delle ferie e delle festività

L’assenza nell’ordinamento di una nozione di retribuzione analitica, quale quella prevista dall’art. 2121 cod. civ. per la determinazione della base di calcolo dell’indennità di anzianità, è all’origine delle incertezze (dottrinali e giurisprudenziali) in ordine alla quantificazione del trattamento economico delle ferie.
Incertezze e contrasti, per la verità, sono un fenomeno particolarmente accentuatosi negli ultimi anni, sulla scorta della critica all’affermazione (più o meno consapevole) dell’esistenza di una nozione unitaria di retribuzione di generale applicabilità. Almeno per tutti gli anni ’50 e ’60, viceversa, sembra esservi stato un consenso, abbastanza largamente diffuso, sul diritto del lavoratore a percepire, durante il periodo feriale, la stessa retribuzione globale di fatto che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato servizio, nonché sul ricorso, quale criterio selettore degli emolumenti concorrenti nelle fattispecie concrete a determinarla, alla continuità di erogazione [150]
.
Sulla base dell’accertata continuità di corresponsione sono stati così ritenuti computabili svariati elementi retributivi, quali premi di produzione [151]
, percentuali di maggiorazione per lavoro a squadre [152]
e notturno [153]
, compensi per lavoro straordinario [154]
. Allo stesso orientamento può ascriversi, nonostante le contrarie apparenze, quell’opinione giurisprudenziale che fa discendere la non computabilità nella retribuzione feriale dei compensi per {p. 145}lavoro notturno a turni alternati dall’asserita mancanza di continuità degli stessi [155]
.
Sul piano sistematico la valorizzazione della continuità quale carattere distintivo delle componenti della retribuzione feriale non sembra meritare le aspre censure che le sono state rivolte dalla dottrina più recente [156]
.
Una ricostruzione attenta ai dati della contrattazione non può infatti ignorare che, seppure tale criterio discriminante risulta legalmente previsto con riferimento al calcolo dell’indennità di anzianità, ad esso si è fatto ampiamente ricorso nei contratti collettivi anche per determinare la base di computo delle competenze indirette.
Nel ccnl per i lavoratori addetti alle industrie tessili varie, ad esempio, è presente, a partire dal 1973, una nozione analitica di retribuzione di fatto, utilizzabile, fra l’altro, anche ai fini del trattamento dovuto per le ferie [157]
, che prevede, con norma di chiusura, l’obbligatoria computabilità, oltre che degli elementi espressamente indicati, di «tutti gli altri elementi retributivi comunque {p. 146}denominati di carattere continuativo». Analoga normativa è prevista sin dal ccnl 1° agosto 1959 per gli impiegati del settore edile [158]
.
Più in generale non pare trovare conferma nei contratti collettivi quella tesi dottrinale secondo la quale il trattamento economico delle ferie (e degli altri istituti indiretti) andrebbe commisurato alla retribuzione normale astratta, intesa come il complesso dei soli emolumenti corrisposti a tutti i lavoratori indistintamente, a prescindere dalle specifiche modalità di esecuzione della prestazione [159]
.
Dall’insieme della contrattualistica, al contrario, emerge con sufficiente nettezza il riferimento alla retribuzione individuale concreta, da cui deriva la computabilità nelle competenze indirette di una molteplicità di elementi, ivi compresi, fra gli altri, quelli legati allo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni particolari. Esemplare, in questo senso, risulta l’evoluzione normativa della contrattazione collettiva per gli impiegati edili. Sin dal ccnl 14 novembre 1947 la relativa nozione di retribuzione feriale appare di tipo onnicomprensivo [160]
e riferita allo stipendio individuale [161]
, dovendosi computare in essa anche gli aumenti di
{p. 147}merito e una molteplicità di indennità accessorie. Incertezze interpretative potevano derivare dal successivo ccnl 31 gennaio 1952 che, pur confermando la nozione specifica (onnicomprensiva) di retribuzione feriale, escludeva dalla nozione generale di retribuzione «tutte le indennità che abbiano carattere specifico (indennità per lavori in cassoni ad aria compressa, in alta montagna, galleria e simili)» [162]
, ma sono state superate col ccnl 1° agosto 1959 dove la precedente nozione generale di retribuzione risulta abbandonata in favore di un’elencazione analitica degli elementi «che possono concorrere a formare il trattamento economico globale» [163]
e, in relazione a questa, il trattamento delle ferie viene ritenuto comprensivo anche di tutti i compensi tipicamente individuali: superminimi ad personam di merito, nonché, esplicitamente, «ogni altra indennità avente carattere specifico» [164]
.
Note
[142] Cfr. Cass., 7 luglio 1981, n. 4465, in «Foro it.», 1982, I, c. 2183; Cass., 28 maggio 1982, n. 3297, ivi, 1982, I, c. 2181; ma esistono anche precedenti più antichi: cfr., per tutte, Cass., 23 agosto 1954, n. 2984, in «Rep. giur. it.», 1954, c. 1716; Cass., 9 ottobre 1957, n. 3682, in «Foro it.», 1958, I, c. 206.
[143] V. retro, cap. I. Del resto, anche per decidere sulla computabilità di singoli emolumenti ai fini della liquidazione, la giurisprudenza ha spesso sottolineato la circostanza ch’essi si rendevano necessari per conformare la retribuzione al parametro di sufficienza richiesto dall’art. 36 Cost. (così ad esempio per la contingenza, l’indennità di mensa, l’indennità concorso spese tram).
[144] La norma era contenuta nell’art. 33 parte operai ccnl 31 gennaio 1947 e venne soppressa già con l’art. 38 ccnl 6 dicembre 1950.
[145] ccnl 21 dicembre 1963, art. 42.
[146] ccnl 1° luglio 1979, artt. 27 e 37.
[147] La norma dovette essere pensata, originariamente, con riferimento all’indennità di contingenza ed è poi sempre stata ripresa in modo tralaticio.
[148] Cfr. da ultimo il combinato disposto degli art. 52 e 81 ccnl 1° luglio 1979.
[149] L’affermazione del testo è valida, ovviamente, solo con riferimento alle categorie contrattuali prese in considerazione. Definizioni analitiche di retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto si trovano anche in altri ccnl: cfr. Di Vezza, Gli aspetti economici della contrattazione nazionale, in «Contrattazione», 1983, 4, pp. 33-36.
[150] Cfr. Hernandez, Indagine critica sulla nozione di retribuzione elaborata dalla giurisprudenza, in «Riv. dir. lav.», 1963, I, p. 175.
[151] Trib. Monza, 11 maggio 1955, in «Riv. giur. lav.», 1955, II, p. 376.
[152] Trib. Milano, 14 gennaio 1957, in «Rep. giur. ir.», 1957, c. 1996.
[153] Trib. Milano, 13 luglio 1961, in «Giur. it.», 1961, I,2, c. 795; Cass., 21 aprile 1958, n. 1315, in «Mass. giur. lav.», 1958, p. 131; Cass., 14 aprile 1961, n. 795, in «Riv. dir. lav.», 1962, II, p. 78.
[154] Pret. Genova, 15 maggio 1962, in «Orient. giur. lav.», 1963, p. 301.
[155] Cass., 25 luglio 1967, n. 1935, in «Foro it.», 1967, I, c. 2040. Il riferimento a una nozione rigida di continuità, evidente in questa sentenza della Cassazione, è stato disatteso, peraltro, dalla successiva evoluzione giurisprudenziale non soltanto con riguardo alla determinazione degli elementi computabili nella base di calcolo dell’indennità di anzianità (v. retro in nota 138), rispetto ai quali, come si è visto, è stata ritenuta sufficiente una periodicità (continuativa) di corresponsione, ma anche in relazione alle voci retributive da tenere in conto per la quantificazione delle competenze indirette. L’indennità per lavoro notturno a turni alternati, ad esempio, è stata ritenuta computabile nella retribuzione feriale, fra le tante, da Trib. Milano, 11 novembre 1977, in «Orient. giur. lav.», 1977, p. 1158; Pret. Milano, 2 dicembre 1980, in «Lavoro ’80», 1981, p. 176 (ove la chiara affermazione che anche per i lavoratori che effettuano il lavoro notturno a turni ricorre «la ripetitività predeterminata che è riconducibile al concetto di continuità giuridica»); Cass., 8 maggio 1981, n. 3044, ivi, p. 744. L’utilizzo della continuità quale criterio discriminante degli elementi da includere nella retribuzione feriale risulta diffuso, come si è accennato nel testo, anche nella dottrina meno recente: cfr. D’Eufemia, L’orario di lavoro e i riposi, in Trattato di diritto del lavoro, diretto da Borsi e Pergolesi, Padova, Cedam, 1959, p. 262; Id., Diritto del lavoro, Napoli, Jovene, 1963, p. 236; Corrado, Trattato di diritto del lavoro, III, Torino, Utet, 1969, p. 193.
[156] V. retro, par. 4.
[157] Si veda il combinato disposto degli artt. 17 - parte generale, 13 - parte operai e 9 - parte impiegati del ccnl 20 luglio 1973. La disciplina è rimasta immutata sino al più recente rinnovo contrattuale della categoria (ccnl 31 luglio 1983).
[158] Si veda il combinato disposto degli artt. 13 e 17 del ccnl 1° agosto 1959. Anche in questo caso la normativa risulta riprodotta sino ai giorni nostri, da ultimo nel combinato disposto degli artt. 47 e 65 del ccnl 6 luglio 1983. Nel contratto collettivo del settore, del resto, è sempre stata attribuita specifica rilevanza alla continuità di erogazione per qualificare in termini retributivi un determinato emolumento, anche prima che col rinnovo del ’59 venisse introdotta una elencazione analitica degli elementi del trattamento economico globale: si veda in proposito la nozione generale di retribuzione mensile contenuta nell’art. 16 del ccnl 14 novembre 1947, a mente della quale deve intendersi per tale « l’importo complessivo dello stipendio... e — in quanto abbiano carattere certo, determinato e continuativo — delle indennità, dei compensi e dei premi, nonché delle provvigioni».
[159] V. ancora retro par. 4.
[160] A norma dell’art. 13 del ccnl 14 novembre 1947 «l’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale integralmente retribuito come il normale periodo di lavor».
[161] Sulla base del combinato disposto degli artt. 13 e 16 del citato ccnl. Quest’ultima norma, oltre a contenere una nozione generale (onnicomprensiva) di retribuzione (v. in nota 156), chiariva che «per stipendio mensile intendesi l’importo corrisposto di fatto al lavoratore... composto dal minimo contrattuale di stipendio, dagli assegni di merito o ad personam e dagli aumenti periodici di anzianità». Da tale disposizione derivava la computabilità anche degli aumenti di merito nella retribuzione feriale, mentre quella delle indennità accessorie poteva argomentarsi, oltre che dal tenore della specifica nozione di retribuzione feriale contenuta nell’art. 13, con riferimento alla nozione generale di retribuzione mensile.
[162] Si v. l’art. 16 del ccnl 31 gennaio 1952.
[163] Così, testualmente, si esprime l’art. 13 del ccnl 1° agosto 1959.
[164] Si v. il combinato disposto degli artt. 13 e 27 del ccnl da ultimo citato. Di rilievo il fatto che, in questo settore, l’approdo ad una nozione pienamente onnicomprensiva di retribuzione sia stato raggiunto dapprima in relazione all’istituto delle ferie e solo col successivo ccnl 21 dicembre 1963 anche per l’indennità di anzianità, con l’espressa previsione di computo pure ai fini della liquidazione di tutte le indennità a carattere specifico (combinato disposto degli artt. 8 e 42 del ccnl da ultimo citato: sul punto v. retro par. 5).