Massimo Roccella
I salari
DOI: 10.1401/9788815411143/c2
Tale orientamento restrittivo, fatto proprio da alcune decisioni tutte del TAR del Lazio, pretendeva di fondarsi su un’analisi della legislazione in materia di indennità di buonuscita, che, in realtà, obliterava di considerare che a mente dell’art. 38, 2° comma, d.p.r. n. 1032/1973 «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»: dunque anche la tredicesima
{p. 132}mensilità, trattandosi di emolumento sottoposto a ritenuta contributiva a favore del Tesoro ai sensi dell’art. 2, 2° comma, legge 10 novembre 1953, n. 876 [101]
.
A fronte di un indirizzo del Consiglio di Stato, assolutamente compatto nel ritenere la computabilità della mensilità aggiuntiva [102]
, anche la giurisprudenza dei TAR ha finito col conformarsi [103]
. L’esito del contrasto giurisprudenziale, sanzionato da due pronunce dell’adunanza plenaria [104]
, ha trovato, infine, espresso riconoscimento legislativo con la norma di cui all’art. 2 legge 75/1980 [105]
.
Nel settore privato l’incidenza della gratifica natalizia e/o della tredicesima mensilità sull’indennità di anzianità è sempre stata pacificamente ritenuta, in dottrina come in giurisprudenza [106]
.
Ad ogni buon conto, probabilmente per troncare resistenze applicative, che, anche qui, potevano trovare appiglio nei connotati originari dell’istituto, i contratti collettivi dell’industria della metà degli anni ’50 ne previdero espressamente la computabilità [107]
, con clausole talvolta ripetute sino ai giorni nostri [108]
.{p. 133}
La tendenza ad attrarre nella nozione di retribuzione utile agli effetti del calcolo dell’indennità di anzianità l’insieme degli emolumenti (continuativi) corrisposti dal datore di lavoro ha, storicamente, trovato un punto di riscontro particolarmente significativo in relazione a numerose indennità, collegate allo svolgimento della prestazione lavorativa con particolari modalità, delle quali lungamente si è cercato di accreditare una natura giuridica diversa da quella del corrispettivo salariale. Così, ad esempio, è stato per l’indennità di cassa, per la quale, dopo iniziali oscillazioni, è prevalsa l’affermazione della natura retributiva, con conseguente computabilità ai fini della liquidazione [109]
; o per l’indennità di rischia del settore bancario, rispetto a cui non si è esitato a dichiarare nullo l’art. 88 ccnl 1° agosto 1955 (che implicitamente ne prevedeva l’esclusione dalla base di calcolo dell’indennità di anzianità), con ricorso al meccanismo sostitutivo di cui all’art. 1419, 2° comma, cod. civ. [110]
.
Gli orientamenti espansivi della giurisprudenza non hanno mancato di riflettersi sulla produzione contrattuale. Nel contratto collettivo dei bancari la computabilità dell’indennità di rischio è espressamente riconosciuta a partire dal rinnovo del 1970 [111]
. Nella contrattazione collettiva per gli impiegati del settore edile l’esclusione delle «indennità aventi carattere specifico» (indennità di cassa, per lavori in alta montagna, di zona malarica) prevista dal ccnl 1° agosto 1959 è stata successivamente corretta. La nozione di retribuzione ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità si è evoluta in senso pienamente onnicomprensivo, con inclusione {p. 134}esplicita delle indennità di cassa, per lavori in alta montagna, di zona malarica, nonché di «ogni altra indennità avente carattere specifico» [112]
.
In proposito la problematica forse di maggior rilievo teorico riguarda la valutazione di una serie di indennità dove profilo retributivo e profilo risarcirono e/o assistenziale sono sempre apparsi strettamente intrecciati. A cavallo fra gli anni ’40 e ’50 emblematica fu la querelle (dottrinale e giurisprudenziale) sulla natura giuridica della mensa e della relativa indennità sostitutiva. L’opinione negatrice del carattere retributivo dell’istituto poggiava, fra l’altro, come per l’indennità di contingenza, su una sua presunta temporaneità, che si faceva discendere dalle particolari circostanze, legate agli eventi bellici, in cui esso era sorto e si era diffuso. La tesi favorevole alla computabilità nell’indennità di anzianità e nelle altre competenze indirette fu infine sanzionata dalla stipula dell’accordo interconfederale 20 aprile 1956, sui cui contenuti non poco peso ebbero gli orientamenti, espressamente richiamati nella premessa all’intesa [113]
, che avevano cominciato a prevalere in giurisprudenza [114]
. Al di fuori del settore industriale, del resto, un riscontro degli indirizzi giurisprudenziali si era già avuto nel settore bancario, dove l’art. 88 ccnl 1° agosto 1955 aveva riconosciuto la computabilità della mensa ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità, con la stessa tecnica indiretta già sperimentata per l’indennità di contingenza [115]
.
La stipulazione dell’accordo interconfederale servì, per parte {p. 135}sua, a troncare ogni residua divergenza d’opinioni, riflettendosi immediatamente in una serie compatta di pronunce del giudice di legittimità, univoche nell’affermare la natura retributiva dell’indennità di mensa e la sua obbligatoria computabilità nel calcolo delle competenze indirette [116]
.
L’orientamento della Suprema Corte è stato infine suggellato dalla Corte costituzionale, la quale non soltanto ha confermato il carattere retributivo dell’indennità di mensa ai fini del calcolo delle spettanze indicate dall’accordo interconfederale 20 aprile 1956, ma ha anche stabilito l’importante principio secondo cui agli stessi fini «non è giustificabile la conseguenza che, quando le tabelle di normale retribuzione non la prevedono espressamente, tale indennità debba ritenersi esclusa» [117]
.
A prescindere dalla normativa contenuta nell’accordo interconfederale, resa di efficacia generale per il settore industriale a seguito dell’emanazione del d.p.r. 14 luglio I960, n. 1026, il valore retributivo della mensa, con conseguente incidenza sull’indennità di anzianità, è stato riconosciuto sulla base di specifiche clausole collettive [118]
. Non mancano, peraltro, incertezze e decisioni di segno negativo in relazione a singole fattispecie [119]
.
Più in generale, l’incidenza sull’indennità di anzianità è stata particolarmente controversa soprattutto in relazione ad emolumenti concessi a compenso di situazioni di disagio, legate agli «spostamenti, ai viaggi e ai trasferimenti del lavoratore» [120]
. Il problema non si è posto, naturalmente, per i rimborsi di spese in senso proprio, stante la chiara norma di esclusione di cui all’art. 2121 cod. civ. Si è discusso, invece, — e si discute tuttora — sulla natura giuridica di determinati elementi accessori, anche sulla {p. 136}base del criterio discretivo elaborato in giurisprudenza che riconosce carattere di rimborso spese in senso tecnico soltanto alle somme corrisposte per rifondere esborsi effettuati dal lavoratore nell’interesse specifico del datore di lavoro [121]
.
In argomento, comunque, continuano a sussistere rilevanti divergenze interpretative. All’indennità di trasferta in cifra fissa, ad esempio, un filone giurisprudenziale nega carattere retributivo, sia pure parziale, quando l’emolumento è corrisposto per prestazioni fuori della normale sede di lavoro [122]
. Un diverso orientamento valuta l’indennità di trasferta forfettaria di natura parzialmente retributiva, nei 2/5 del suo ammontare secondo decisioni meno recenti [123]
, oppure in misura pari al 50%, in applicazione analogica di quanto previsto dalla legislazione previdenziale [124]
, e ne afferma conseguentemente la computabilità nel calcolo dell’indennità di anzianità, se corrisposta in via continuativa. Un terzo gruppo di decisioni, riguardanti essenzialmente lavoratori
{p. 137}c.d. «trasfertisti», riconosce all’indennità di trasferta carattere integralmente retributivo [125]
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Note
[101] Cfr. TAR Lazio, sez. I, 23 marzo 1977, n. 293, in «Trib. amm. reg.», 1977, I, p. 1099.
[102] Si v., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 15 ottobre 1975, n. 437, in «Consiglio di Stato», 1975, I, p. 1117; sez. VI, 30 luglio 1976, n. 309, ivi, 1976, I, p. 876; sez. IV, 4 marzo 1977, n. 183, ivi, 1977, I, p. 252; sez. IV, 23 maggio 1978, n. 488, ivi, 1978, I, p. 815.
[103] Fra le numerosissime cfr. TAR Sardegna, 9 novembre 1976, n. 291, in «Trib. amm. reg.», 1977, I, p. 291; TAR Abruzzo, 21 giugno 1977, n. 452, ivi, 1977, I, p. 2873; TAR Friuli V.-G., 18 gennaio 1978, n. 4, ivi, 1978, I, p. 999. In fattispecie riguardanti il settore parastatale la computabilità è stata riconosciuta da TAR Campania, 8 novembre 1979, n. 589, ivi, 1980, I, p. 355; TAR Sardegna, 5 dicembre 1979, n. 401, ivi, 1980, I, p. 830.
[104] Ad. plen., 12 giugno 1979, n. 21, in «Consiglio di Stato», 1979, I, p. 881; Ad. plen., 13 luglio 1979, n. 22, ivi, 1979, I, p. 887.
[105] In materia rilevante è la sentenza della Corte cost., 10 dicembre 1981, n. 185, in «Foro It.», 1982, I, c. 346, la quale sembra aver implicitamente affermato la non computabilità della tredicesima ai fini della buonuscita, per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 75/1980: cfr. Garilli, op. cit., p. 154.
[106] Cfr., fra le tante, Pret. Milano, 28 marzo 1953, in «Riv. giur. lav.», 1953, II, p. 442; App. Firenze, 4 dicembre 1964, in «Orient, giur. lav.», 1966, p. 270 (afferma la computabilità indipendentemente da un’espressa menzione del contratto collettivo); Cass., 9 marzo 1962, n. 478, in «Mass. giur. it.», 1962, c. 164; Cass., 28 luglio 1956, n. 2944, in «Giust. civ.», 1957, I, p. 70.
[107] Cfr. ccnl 1° ottobre 1956 per gli addetti all’industria tessile (art. 39-parte operai; art. 39-parte impiegati); ccnl 21 giugno 1956 per gli addetti all’industria metalmeccanica (art. 40-parte operai); ccnl 18 dicembre 1954 per gli impiegati dell’edilizia (art. 41); ccnl 1° ottobre 1957 per gli operai edili (art. 51).
[108] Problematica affine a quella delle mensilità aggiuntive si pone in ordine alla c.d. gratifica di bilancio, tipica del settore bancario. La computabilità ai fini dell’indennità di anzianità è stata espressamente prevista sin dal ccnl 14 novembre 1949. Anche con riferimento a questo emolumento, comunque, la giurisprudenza ha individuato nella continuità di corresponsione il carattere distintivo tra attribuzione donatizia o a titolo oneroso.
[109] Per la tesi contraria alla computabilità, in quanto l’indennità in parola avrebbe natura di rimborso spese, cfr., per tutte, Trib. Savona, 26 giugno 1952, in «Dir. lav.», 1952, II, p. 204; Trib. Napoli, 31 gennaio 1953, in «Orient. giur. lav.», 1953, p. 76. A favore del computo, fra le tante, Trib. Milano, 2 marzo 1953, in «Riv. giur. lav.», 1953, II, p. 230; Cass., 7 maggio 1957, n. 1556, in «Rep. giur. it.», 1957, c. 2042; Cass., 9 ottobre 1957, n. 3682, in «Giur. it.», 1958, I, 1, c. 38; Cass., 14 dicembre 1960, n. 3246, in «Rep. giur. it.», 1960, c. 2235.
[110] Cfr. App. Milano, 5 febbraio 1971, in «Riv. giur. lav.», 1971, II, p. 61.
[111] ccnl 18 giugno 1970, art. 85.
[112] Ccnl per gli impiegati dell’edilizia 27 gennaio 1967, art. 43.
[113] Nel preambolo dell’accordo interconfederale, infatti, le parti dichiarano di essere «animate dal proposito di tener conto per l’avvenire degli orientamenti della recente giurisprudenza...».
[114] Cfr., per tutte, Trib. Viterbo, 11 marzo 1948, cit.; Cass., 3 giugno 1950, n. 1382, in «Mass. giur. lav.», 1950, p. 255; Cass., 19 luglio 1952, n. 2271, in «Riv. giur. lav.», 1952, II, p. 433; Pret. Genova, 31 dicembre 1954, in «Orient. giur. lav.», 1955, p. 102.
[115] Recita infatti la relativa clausola: «Sarà inoltre corrisposta, in aggiunta all’indennità di anzianità nella misura stabilita..., una speciale erogazione pari all’ulteriore importo che spetterebbe a ciascun interessato qualora, ai fini della determinazione della predetta indennità di anzianità, si tenesse conto anche dell’indennità di mensa...». Nel successivo ccnl 27 agosto 1964 l’indennità di mensa venne pienamente inglobata nella nozione di retribuzione ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità.
[116] Cfr., per tutte, Cass., 27 giugno 1956, n. 2136, in «Rep. giur. it.», 1956, c. 1957; Cass., 7 luglio 1956, n. 2525, ivi, 1956, c. 1957; Cass., 2 agosto 1956, n. 3045, ivi.
[117] Corte cost., 17 giugno 1968, n. 66, in «Giur. cost.», 1968, I, p. 987.
[118] Cfr., ad esempio, Trib. Milano, 21 marzo 1974, in «Orient. giur. lav.», 1974, p. 431; Trib. Milano, 5 febbraio 1976, in «Orient. giur. lav.», 1976, p. 968: entrambe le decisioni fanno riferimento all’art. 6 ccnl 12 marzo 1971 per gli addetti al settore assicurativo.
[119] Cfr., ad esempio, Cass., 11 gennaio 1977, n. 99, in «Not. giur. lav.», 1977, p. 329. Per una fattispecie particolare si v. Pera, Mensa e retribuzione, in «Giur. ir.», 1975, I, 2, c. 91.
[120] Pieri, op. cit., p. 2775.
[121] Cfr., per tutte, Cass., 7 dicembre 1960, n. 3201, in «Giust. civ.», 1961, I, p. 639; Cass., 23 settembre 1966, n. 2385, in «Rep. giur. it.», 1966, c. 2674; Cass., 24 febbraio 1968, n. 636, ivi, 1968, c. 2529; ma, in proposito, si v. già Barassi, op. cit., p. 147.
[122] Cfr. Cass., 26 ottobre 1974, n. 3185, in «Orient. giur. lav.», 1976, p. 414; Cass., 19 luglio 1968, n. 2607, ivi, 1969, p. 73.
[123] Cfr. Cass., 27 luglio 1937, n. 2756, in «Mass. giur. lav.», 1937, p. 433; App. Torino, 25 giugno 1957, in «Riv. dir. lav.», 1959, 11, p. 150; più recentemente App. Torino, 13 aprile 1972, in «Not. giur. lav.», 1972, p. 1031. In dottrina cfr. Peretti Griva, Il concetto di retribuzione e il rimborso spese per vitto ed alloggio, in «Mass. giur. lav.», 1953, p. 260.
[124] Milano, 6 novembre 1974, in «Orient. giur. lav.», 1975, p. 167. All’interno di questo filone giurisprudenziale, in realtà, si distinguono quelle decisioni che fanno applicazione analogica tout court, senz’altra mediazione, dei principi dettati dall’art. 12 legge 153/1969, da altre che ritengono necessaria un’indagine caso per caso, volta ad accertare la natura retributiva e/o di rimborso spese dell’emolumento attraverso la ricostruzione della volontà contrattuale, e, «solo quando l’utilizzazione di tale mezzo sia rimasta infruttuosa» reputano «al giudice del merito consentito di ricorrere al criterio (succedaneo) dell’equità e, in tale ambito, ai criteri dettati, in materia previdenziale, dall’art. 27 del d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797 e dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153»: così, da ultima, Cass., 10 novembre 1981, n. 5963, in «Riv. it. dir. lav.», 1982, II, p. 282 ed anche Cass., 11 agosto 1983, n. 5358, in «Giur. it.», 1984, I, 1, c. 492, con nota di Berruti, L’individuazione della trasferta nella giurisprudenza della Cassazione. Nello stesso senso si v., in dottrina, Bianchi D’Urso, Onnicomprensività, cit., p. 233 ss.
[125] Cfr. Cass., 11 aprile 1978, n. 1716, in «Mass. giur. lav.», 1978, p. 718; Cass., 15 dicembre 1979, n. 6528, in «Not. giur. lav.», 1980, p. 345. Sull’indennità di trasferta in generale si v., in dottrina, Massart, Le indennità di trasferta e missione di fronte alla retribuzione, in «Riv. giur. lav.», 1963, I, p. 35; Fontana, L’indennità di trasferta, in «Dir. lav.», 1977, I, p. 177; Sarzina, L’indennità di trasferta nella giurisprudenza della Cassazione, in «Orient. giur. lav.», 1983, p. 648.