Edoardo Chiti, Alberto di Martino, Gianluigi Palombella (a cura di)
L'era dell'interlegalità
DOI: 10.1401/9788815370334/c9
In questo contesto, l’Organizzazione mondiale del commercio, l’Unione europea, la United Nations Convention on the Law of the Sea, la CEDU, la Codex Alimentarius Commission, la World Intellectual Property Organization, la International Organization for Standardization distolgono la nostra attenzione dal ristretto public degli Stati [74]
. L’esempio emblematico più recente si potrebbe ravvisare nell’attuale crisi da COVID-19 che, inizialmente, fu identificata in Cina nel dicembre del 2019 ma non è affatto rimasta un problema interno, racchiuso nei confini cinesi [75]
. Invero, l’Organizzazione mondiale per la sanità ha rivestito un ruolo importante nella crisi, tramite la pubblicazione di diversi documenti e la diffusione di comunicati [76]
. Si tratta di un chiaro esempio, ancorché traumatico, della circostanza che
{p. 237}l’ordre public in questo secolo non è un’entità riducibile al mero interesse nazionale [77]
.
L’enfasi sull’internationalisation e i caratteri delle nuove tecnologie avanzate, come evidenziato nella pronuncia, hanno dimostrato che il BVerfG tiene in debita considerazione questa transizione. Il concetto legale della dignità umana come un ideale universale e il collegamento tra diritti fondamentali, diritti umani e le crescenti azioni politiche di respiro internazionale sono diventati chiare ragioni che hanno spinto le Corti a mettere a confronto la Costituzione tedesca e i suoi interlocutori. Sulla base di questa lettura, la Corte ha condotto una «empirical reconnaissance» [78]
tra le normatività pertinenti al caso. Vale la pena notare che la Corte ha spinto oltre il suo ragionamento, coinvolgendo la disciplina internazionale dei diritti umani, alla luce della giurisprudenza pertinente della CEDU e delle convenzioni internazionali sul tema. Confrontarsi con other legalities potrebbe non essere considerato una necessità logica, dal momento che la Corte avrebbe potuto raggiungere il medesimo risultato semplicemente individuando la ratio alla base della Costituzione tedesca nella difesa dei diritti delle persone, nel sindacare l’azione dello Stato tedesco. Tuttavia, ricostruendo la complessità giuridica del caso, che coinvolge più territori, la Corte ha dimostrato di essere consapevole che «what is passing by the real substance of the case in-between multiple legalities settings» [79]
. Infine, un simile ragionamento inter-legal ha permesso alla Corte di colmare i «virtual legal black holes» [80]
ed evitare le ingiustizie.
Note
[74] Cfr. ibidem, pp. 364-365.
[75] WHO announced COVID-19 outbreak as a pandemic on 11 March 2020. Disponibile presso https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19#:~:text=WHO%20announced%20COVID%2D19,on%2011%20March%202020.
[76] Si vedano gli aggiornamenti recenti sulla crisi presso https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19#:~:text=WHO%20announced%20COVID%2D19,on%2011%20March%202020.
[77] WHO chief warns against COVID-19 vaccine nationalism, disponibile presso https://news.cgtn.com/news/2020-10-26/WHO-chief-warns-against-COVID-19-vaccine-nationalism-UTD8hxtXeE/index.html. Si legga un paper recente che opina che la crisi da COVID-19 rischi di rafforzare dinamiche nazionali preesistenti in F. Bieber, Global Nationalism in Times of the COVID-19 Pandemic, Cambridge, Cambridge University Press, Nationalities Papers, 2020, pp. 1-13.
[78] Palombella, Theory, Realities, and Promises of Interlegality, cit., p. 382, ove si utilizza il vocabolo reconnaissance in un senso sia esplorativo sia ricognitivo.
[79] Ibidem.
[80] Si trae ispirazione da Steyn per l’espressione «virtual legal black holes», cfr. supra, nota 38.