Contrastare la dispersione scolastica
DOI: 10.1401/9788815413369/c2
Nel presente contributo, dopo aver
evidenziato come il contrasto alla dispersione scolastica sia strettamente
con
¶{p. 40}nesso all’attuazione dei principi affermati nella
Costituzione italiana, anche nell’ottica di un diritto fondamentale «a non disperdersi»,
saranno analizzate le riforme e gli investimenti previsti nell’ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), mettendo in luce le relazioni esistenti tra i
vari interventi volti a potenziare il sistema di istruzione e ridurre i divari
territoriali.
2. Il diritto all’istruzione nella Costituzione italiana e il diritto a non disperdersi
La previsione di una scuola aperta a
tutti, dell’istruzione obbligatoria e gratuita per almeno otto anni
[19]
, del diritto per i capaci e i meritevoli di raggiungere i gradi più alti
degli studi costituiscono i pilastri sui quali l’art. 34 Cost. declina l’accesso
all’istruzione, congiuntamente all’istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e
gradi da parte della Repubblica e alla libertà di insegnamento di cui all’art. 33 Cost.
Se tali previsioni si incentrano
maggiormente, come è stato evidenziato
[20]
, sull’istituzione anziché sul soggetto del diritto, la dottrina si è
interrogata sulle situazioni giuridiche soggettive che i costituenti avevano inteso
tutelare in tale materia, individuando almeno tre distinti diritti sociali: il diritto a
una scuola aperta, il diritto alla gratuità dell’istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, e il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi
[21]
. Ci si chiede se ¶{p. 41}in tale quadro possa configurarsi,
quale declinazione di tali diritti o sviluppo degli stessi, anche un diritto del singolo
ad acquisire dal percorso scolastico quelle conoscenze e competenze che sono correlate
al grado di istruzione frequentato. In altri termini ci si chiede se sia possibile
configurare anche un diritto della persona a essere coinvolta, motivata e inclusa nel
percorso scolastico
[22]
, per evitare sia la mancata acquisizione delle competenze corrispondenti
¶{p. 42}al grado di istruzione frequentato sia l’abbandono scolastico.
In questa direzione occorre leggere
congiuntamente l’art. 34 e gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Come chiarito dalla Corte costituzionale
[23]
, statuendo che «la scuola è aperta a tutti», l’art. 34 pone un principio
secondo il quale
la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» apprestata dall’art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica. L’art. 2 poi, si raccorda e si integra con l’altra norma, pure fondamentale, di cui all’art. 3, secondo comma, che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone e dei cittadini.
Ecco dunque che, lette alla luce di
questi principi fondamentali, le successive disposizioni contenute nell’art. 34
«palesano il significato di garantire il diritto all’istruzione malgrado ogni possibile
ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona». C’è dunque un ponte
ideale tra l’art. 3 e l’art. 34 della Costituzione, che sollecita la messa in campo di
tutte quelle misure volte a contrastare quegli ostacoli «di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana», tra i quali rientrano anche i molteplici fattori
all’origine della dispersione scolastica, sia personali che familiari o derivanti dal
contesto sociale in cui si è inseriti. Il diritto «a non disperdersi» è dunque
strettamente correlato al principio di uguaglianza sostanziale e al pieno sviluppo della
persona umana.
Configurare una tale posizione
soggettiva fornisce inoltre ulteriori prospettive di lettura del diritto a raggiungere i
gradi più alti degli studi, riferito dalla Costituzione ai capaci
¶{p. 43}e ai meritevoli. Non intervenendo nel percorso scolastico per
favorire il coinvolgimento, la motivazione e l’inclusione dello studente/studentessa si
rischia infatti di pregiudicare a una parte della popolazione scolastica (maggiormente
esposta – per ragioni personali, familiari o sociali – a condizioni di fragilità e/o
vulnerabilità) l’acquisizione di quelle capacità necessarie per configurare,
congiuntamente all’indisponibilità dei mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi e l’accesso a «borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso». Si rischia cioè di perpetrare il circuito
della povertà, che vede escludere proprio quella parte della popolazione studentesca che
subisce maggiormente gli effetti della carenza di stimoli, opportunità e reti di supporto
[24]
.
Del resto, se è vero che l’art. 34 –
nel riferirsi alla gratuità dell’istruzione dell’obbligo e al raggiungimento dei gradi
più alti degli studi – pone essenzialmente l’accento sugli ostacoli di ordine economico,
ciò non significa sottacere ostacoli di altro ordine, la cui rimozione è postulata in
via generale come compito della Repubblica nelle già richiamate disposizioni di cui agli
artt. 2 e 3 Cost.
In riferimento all’istruzione delle
persone con disabilità, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che, se il
riferimento ai «capaci e meritevoli» comportasse l’esclusione dall’istruzione superiore
di tali persone in quanto «incapaci», ciò «equivarrebbe a postulare come dato
insormontabile una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso
apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla, tra i quali è appunto fondamentale – per
quanto si è già detto – l’ef¶{p. 44}fettivo inserimento di tali soggetti
nella scuola»
[25]
. E in un caso riguardante le scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, la Corte ha avuto modo di chiarire che
il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente all’istruzione inferiore, ma altresì quello [...] di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai «gradi più alti degli studi» (art. 34, terzo comma): espressione, quest’ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall’ordinamento.
A tale diritto si ricollega anche
quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità,
qualsiasi lavoro o professione, consentendo a tutte le persone di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società, come espressamente affermato all’art. 4
Cost. In questa accezione il diritto allo studio è volto ad acquisire o ad arricchire
competenze anche in funzione di una mobilità sociale e professionale che «è d’altra
parte strumento essenziale perché sia assicurata a ciascuno, in una società aperta, la
possibilità di sviluppare la propria personalità, secondo i principi espressi negli
artt. 2, 3 e 4 Cost.»
[26]
.
Si tratta di una lettura che vuole
combinare merito ed eguaglianza delle opportunità, configurando in capo al singolo il
diritto, in un contesto relazionale, al pieno sviluppo della propria personalità, senza
cedere a logiche «gerarchiche» e «meritocratiche»
[27]
.
¶{p. 45}
Note
[19] L’istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (legge n. 296/2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Inoltre, per tutti i giovani si applica il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18o anno di età (legge n. 53/2003).
[20] R. Calvano, Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato, Roma, Ediesse, 2019, p. 106.
[21] Cfr. M. Benvenuti, La scuola è aperta a tutti? Potenzialità e limiti del diritto all’istruzione tra ordinamento statale e ordinamento sovranazionale, in «Federalismi», 4, 2018, pp. 1 ss., nonché già dello stesso autore, L’istruzione come diritto sociale, in F. Angelini e M. Benvenuti (a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, p. 156. Sul tema, più in generale, si vedano, ex multis, T. Groppi, Scuola e Costituzione in Italia. Una lettura nella prospettiva del «costituzionalismo trasformatore», in «Rivista AIC», 1, 2024, pp. 426 ss.; G. Laneve, L’istruzione come fattore di identità costituzionale, in «Rivista AIC», 1, 2024, pp. 452 ss.; F. Angelini, La scuola nella Costituzione: bilancio e letture prospettiche, in «Diritto Costituzionale», 3, 2021, pp. 11 ss.; F. Cortese, La Costituzione scolastica: radici, temi e risultati, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1, 2018, pp. 45 ss.; N. Maccabiani, La multidimensionalità sociale del diritto all’istruzione nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale italiana, in «Forum di Quaderni costituzionali», 6, 2015, pp. 1 ss.; Q. Camerlengo, Art. 34, in S. Bartole e R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, pp. 341 ss. Tra le prime riflessioni V. Crisafulli, La scuola nella Costituzione, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1956, p. 64; U. Pototschnig, Insegnamento istruzione scuola, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1961, pp. 361 ss.; S. Cassese e A. Mura, Artt. 33-34, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli, 1976, pp. 215 ss.
[22] Con riferimento specifico alle prospettive dell’inclusione, cfr. G. Matucci, Il diritto/dovere all’inclusione scolastica, in «Rivista del Gruppo di Pisa», 1, 2019, pp. 37 ss. Sull’inclusione educativa come diritto fondamentale, cfr. C. Malaquias, J. Davies, J. Gillet-Swan e L.J. Graham, Inclusive Education as Human Rights, in L.J. Graham (a cura di), Inclusive Education for the 21st Century. Theory, Policy, and Practice, New York, Routledge, pp. 38 ss. Sul ruolo decisivo della giurisprudenza costituzionale nell’elevare l’inclusività della scuola a principio costituzionale, cfr. G. Arconzo, Istruzione, inclusione e integrazione socio-culturale. Per una interpretazione dell’istruzione costituzionalmente inclusiva, in «Rivista AIC», 1, 2024, p. 532. Per un approfondimento del dovere a non disperdersi e degli obblighi della comunità scolastica ed educante nel loro complesso, si veda in questo volume il contributo di S. Frega. Sulla comunità scolastica come istituzione e autonomia funzionale a salvaguardia di diritti fondamentali, cfr. E. Gianfrancesco, La comunità scolastica nella forma di stato, in «Rivista AIC», 1, 2024, p. 563.
[23] Le citazioni sono tratte da Corte cost., sent. n. 215/1987. Sul diritto alla socializzazione attraverso la scuola, cfr. C. Colapietro, I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale: il «nuovo» diritto alla socializzazione, in «www.dirittifondamentali.it», 2, 2020, pp. 137 ss.
[24] Sul collegamento tra dispersione scolastica e povertà educativa, si veda in questo volume il contributo di P. Addis. Sul tema, più in generale, O. Giancola e L. Salmieri, La povertà educativa in Italia. Dati, analisi, politiche, Roma, Carocci, 2023; S. Finetti, La povertà educativa. Origini, dimensioni, prospettive, Milano, Franco Angeli, 2023, pp. 135 ss.; P. Bianchi, Nello specchio della scuola, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 160 ss.; L. Di Profio (a cura di), Povertà educativa: che fare? Analisi multidisciplinare di una questione complessa, Milano, Mimesi, 2020; P. Beccegato e R. Marinaro, Uno zaino da riempire. Storie di povertà educativa dei giovani e degli adulti, Bologna, EDB, 2019.
[25] Cfr. Corte cost., sent. n. 215/1987, cit., § 6, Cons. in dir.
[26] Al riguardo cfr. Corte cost., sent. n. 219/2002.
[27] Sul punto chiaramente T. Groppi, Oltre le gerarchie. In difesa del costituzionalismo sociale, Bari-Roma, Laterza, 2021, pp. 61-65. Per un approfondimento del tema, cfr. Q. Camerlengo, Diritto all’istruzione superiore e merito, in G. Matucci e F. Rigano (a cura di), Costituzione e istruzione, Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 352 ss. (in part. p. 370), il quale mette in luce il principio della promozione sociale, da contemperare con quello della solidarietà, senza il quale una società non sarebbe coesa. Sul passaggio dalla meritocrazia scolastica e universitaria alla meritorietà personale, cfr. G. Bertagna, La scuola al tempo del Covid. Tra spazio di esperienza ed orizzonte d’attesa, Roma, Edizioni Studium, 2020, p. 134.