Note
  1. Nel testo è stato utilizzato uno pseudonimo e i riferimenti geografici sono stati oscurati.
  2. Nell’articolo 19, gli Stati parte riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
    a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
    b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o re- sidenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
    c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a dispo- sizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.