Sindacato e rappresentanze aziendali
DOI: 10.1401/9788815412324/c3
A ben vedere lo scarso dinamismo
democratico dimostrato dalla maggioranza di questi organismi sindacali di base, in
particolare nel loro momento assembleare, conferma più in generale le osservazioni già
avanzare in sede di ricostruzione storica, circa il significato effettivamente assunto
dalla formula associativa sindacale. Nel suo modo concreto di funzionare essa ha
manifestato non solo precarie capacità di aprirsi all’esterno verso la generalità dei
lavoratori, ma una sostanziale tendenza a chiudersi in modo oligarchico rispetto alla
stessa maggioranza degli iscritti, di fatto non partecipi alle decisioni associative a
cominciare dall’unico luogo in cui ciò era direttamente possibile. Cosicché il carattere
di gruppo omogeneo che partecipa al raggiungimento di obiettivi scelti e perseguiti in
comune (tipico del modello associativo e ritenuto fondamento della sua superiorità su
altre forme organizzative) appare propriamente riferibile solo a una minoranza di quadri
o a un’élite sindacale. Se non si supera nei fatti questa impasse
la proposta associativa perde il valore democratico di cui può essere portatrice, per
fungere da mera copertura ideologica o da strumento di controllo di un
sindacato-istituzione nei riguardi della sua base. La soluzione non è di negare in modo
velleitario qualsiasi distinzione fra momento organizzativo ed iniziative spontanee ed
indifferenziate dei lavoratori, ma di esperimentare nuove forme organizzative e
politiche che esprimano
¶{p. 160}correttamente queste ultime senza
mortificarle e senza riprodurre «l’elemento tradizionale della separazione, nel momento
delle decisioni, fra sindacato e lavoratori»
[81]
. È il problema di sempre, ripropostosi nel periodo in esame all’attenzione
del movimento sindacale in termini rinnovati e con l’effetto di rimettere in discussione
le linee programmatiche di fondo della sua politica organizzativa in azienda. Gli
sviluppi di questa discussione in rapporto agli avvenimenti immediatamente successivi
esulano dall’impegno della presente indagine e non potranno essere adeguatamente
considerati. Si tratta del resto di elementi di fatto caratterizzati tuttora da ampi
margini di incertezza, al cui riguardo occorre procedere con particolare cautela e con
analisi molto diffuse se non si vuole incorrere in arbitrarie generalizzazioni. Le
osservazioni che seguono si limiteranno pertanto ad accennare alcune linee di tendenze e
possibili ipotesi evolutive, anche alla stregua delle indicazioni emerse dall’esperienza
più direttamente valutata.
Note
[81] Proprio il venir meno di questo elemento è visto da Ghezzi (Osservazioni sul metodo dell’indagine giuridica nel diritto sindacale, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1970, p. 429) come uno dei punti centrali di novità introdotti dalle nuove forme di democrazia diretta e dal loro riconoscimento da parte delle organizzazioni sindacali.