Massimo Roccella
I salari
DOI: 10.1401/9788815411143/c3
Dei diversi significati astrattamente attribuibili al divieto di «ricalcoli in tempi differiti», quello apparso, probabilmente, più convincente alla dottrina è risultato incontrare consensi alquanto limitati in giurisprudenza. La lettura della norma di legge, nel senso di implicare il blocco della rivalutazione annuale degli scatti di anzianità sulla base della contingenza maturata nell’anno precedente, è stata, per la verità, ritenuta «del tutto possibile sul piano letterale», ma tale da comportare «incongruenze sul piano logico-sistematico» [206]
. Su argomentazoni, appunto, di carattere logico-sistematico, sia pure di segno opposto, si appoggiano gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti. Quello c.d. «massimizzante», peraltro, sembra frutto di una vistosa forzatura o, quanto me{p. 276}no, di un fraintendimento del dettato normativo. La tesi secondo la quale esso imporrebbe un completo, reciproco estraneamento fra scatti di anzianità e contingenza, derivandone l’espunzione di quest’ultima anche dalla base di calcolo degli aumenti periodici maturandi, è conseguente alla non esatta percezione della distinzione, esistente nella contrattualistica, fra le nozioni di calcolo e ricalcolo degli scatti. L’indebita sovrapposizione fra l’una e l’altra risulta evidente, ad esempio, laddove si afferma che, ai sensi di legge, «i miglioramenti della contingenza... non possono dar luogo a ricalcolo, vale a dire non possono essere calcolati» [207]
. Al riguardo ci si è chiesti, polemicamente, quale espressione, se i calcoli potessero definirsi tout court «ricalcoli», il legislatore avrebbe dovuto usare qualora avesse inteso colpire esclusivamente i ricalcoli degli scatti in senso proprio e rigoroso [208]
. Né vale richiamare a sostegno dell’opzione interpretativa, come pure è stato fatto [209]
, il contenuto della «leggina Scotti». Non solo perché appare dubbia la correttezza di un procedimento ermeneutico di una norma di legge attraverso le disposizioni di un disegno di legge rimasto tale, quanto soprattutto perché quest’ultimo, dietro le modeste sembianze di un’interpretazione autentica della disciplina previgente, mal dissimulava il tentativo di introdurre contenuti innovativi. Innovativo, ad esempio, avrebbe dovuto considerarsi il divieto di computare la contingenza nella base di calcolo degli scatti. Per altro verso, e a ben guardare, il divieto nuovo conferma, a contrario, la portata più circoscritta della disciplina legale in vigore, essendo testuale, nella proposta governativa, la distinzione fra calcolo degli scatti e ricalcolo degli stessi in tempi differiti [210]
.
{p. 277}
Infondata con riferimento agli scatti di anzianità, l’interpretazione «massimizzante» appare ancora più arbitraria nella sua versione estrema, tendente ad accreditare l’idea che la deindicizzazione disposta dalla legge n. 91 colpirebbe non solo gli scatti, ma anche altri elementi accessori della retribuzione [211]
. L’obiettivo, come si è visto (v. retro, parag. 2), era sicuramente perseguito dalla «leggina Scotti», ma risulta del tutto estraneo alla legge in esame, la quale anzi, in aperta contraddizione con l’opinione giurisprudenziale, contiene un disposto che consente esplicitamente la computabilità della contingenza «su qualsiasi elemento della retribuzione», purché ciò non avvenga in difformità della disciplina prevalente dettata dai contratti collettivi del settore industriale. Nonostante la norma sia stata espressa in termini certamente non perspicui, essa appare, senza alcun dubbio, diretta a realizzare una finalità di parificazione intersettoriale quanto agli effetti riflessi degli incrementi di contingenza, non certo ad abolirli indiscriminatamente. Con riguardo a voci accessorie della retribuzione, diverse dagli scatti di anzianità ma parimenti calcolate in percentuale sull’importo globale risultante dalla somma di paga-base e contingenza, si è giustamente osservato, oltre tutto, che esse «non si ricalcolano affatto “in tempi differiti’’ (cioè a dire a scadenze predeterminate), ma semplicemente si calcolano nel momento in cui matura il diritto alla loro percezione sull’importo attuale della paga-base e dell’indennità di contingenza» [212]
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L’indirizzo giurisprudenziale in discussione, nelle sue diverse versioni, appare costruito, in realtà, più che su improbabili richiami al dato testuale, col sostanziale supporto della valorizzazione della ratio del provvedimento legislativo, considerato espressivo «di un disegno politico... di contenimento del costo del lavoro (ai fini antinflazionistici) attraverso vari strumenti tra i quali il controllo generalizzato di quei meccanismi che comportano — come effetto materiale {p. 278}— l’automatico aumento delle retribuzioni di fatto» [213]
. Ma allora, a fronte di un’argomentazione così indeterminata, risulta del tutto pertinente il rilievo che, trattandosi dell’esegesi di un complesso normativo «per molti versi eccezionale rispetto alle regole legislative fino allora vigenti in materia di lavoro... le singole disposizioni (di esso) sono di stretta interpretazione e, in caso di dubbio, deve prevalere il significato più riduttivo» [214]
. E, soprattutto, l’obiezione, autorevolmente formulata [215]
, secondo la quale «nessun decisivo argomento può offrire la generica ratio della normativa, e cioè il fine di contenere gli aumenti del costo del lavoro, perché il problema interpretativo è proprio quello di individuare, in base all’oggettiva portata della legge, con quali mezzi ed in quali limiti tale fine sia stato in concreto perseguito».
Il «significato più riduttivo», ritenuto coerente alla «oggettiva portata della legge», è stato individuato da altro filone giurisprudenziale, sulla scorta di un orientamento già prospettato da un settore minoritario della dottrina, in inscindibile connessione con la proibizione delle scale mobili anomale. Il divieto di ricalcoli in tempi differiti — si è sostenuto — non riguarderebbe affatto gli scatti di anzianità. La disciplina legislativa dell’incidenza della contingenza su qualsiasi elemento della retribuzione, scatti compresi, andrebbe ricercata esclusivamente nel terzo inciso del 1° comma dell’art. 2 del decreto-legge n. 12/1977 e implicherebbe la legittimità sia dei calcoli, sia dei ricalcoli degli scatti sull’indennità di contingenza, perché tale era la normativa collettiva prevalente nel settore industriale al momento dell’intervento legislativo e almeno sino ai rinnovi contrattuali del 1979. Quanto al significato da attribuire al secondo inciso della norma di legge, si è aggiunto che, trovandosi il divieto di ricalcoli a seguire immediatamente quello di conglobamento della contingenza in paga-base, «l’interpretazione più piana è nel senso che l’intero periodo riguardi soltanto la contingenza e sia appunto diretto a bandire il sistema delle c.d. scale mobili anomale» [216]
.{p. 279}
I fautori dell’indirizzo «minimizzante» non si nascondono che, in forza di esso, si rischia di far «assumere a tutto il secondo alinea valore pleonastico e di mera precisazione» [217]
del divieto di scale mobili anomale già sancito nel 1° inciso della norma. Va, tuttavia, riconosciuto a tale linea interpretativa, rispetto a quella «massimizzante», il pregio di basarsi su riferimenti testuali assai più solidi, non privi di riscontro, oltre tutto, nei pur molto travagliati lavori preparatori della disciplina in esame [218]
. Diversamente dalla prima ipotesi ricostruttiva presa in considerazione, che è invalso definire come «moderata» o «intermedia», l’opzione minimizzante, inoltre, permette di riconoscere nelle diverse parti del disposto normativo (il 1° e il 2° inciso del primo comma considerati unitariamente e, rispettivamente, il 3° inciso) distinte fisionomie, evitando, al tempo stesso, l’incongruenza logica di un’interpretazione secondo la quale la regola generale (che permette di computare la contingenza su qualsiasi elemento della retribuzione, purché in conformità alla regolamentazione collettiva prevalente nel settore industriale) seguirebbe, nel medesimo testo di {p. 280}legge, all’eccezione (rappresentata dal divieto di ricalcolo degli scatti sulla contingenza) [219]
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Ad ogni modo, non si può fare a meno di rilevare come, nonostante l’interpretazione minimizzante sia stata assunta dalla Suprema Corte con la sentenza 19 gennaio 1984, n. 475, poi coerentemente ribadita dalla successiva decisione n. 3102 dello stesso anno, con la quale si è ritenuta legittima l’incidenza della contingenza anche nella base di calcolo di voci retributive diverse dagli scatti [220]
, il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito non sia stato per nulla sedato. Permangono orientamenti diversificati, polarizzati attorno alle ipotesi interpretative estreme [221]
, con sostanziale ripulsa, a quanto sembra, della soluzione c.d. intermedia.
Il maggior numero di pronunce, ancora una volta espressive di indirizzi opposti, pare comunque riguardare l’interpretazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 12/1977. La deindicizzazione dell’indennità di anzianità è stata intesa da buona parte della giurisprudenza come strettamente limitata agli incrementi di contingenza posteriori al 1° febbraio 1977, sia perché così dispone il chiaro dettato normativo, ai sensi del quale l’esclusione dalla base di calcolo della liquidazione risulta estesa dai rimborsi spese a quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza; sia in base al rilievo che sarebbe arbitrario scorporare da altre voci retributive incidenti sull’indennità di anzianità la quota astrattamente ascrivibile a contingenza, giacché, in questo caso, quest’ultima «rileva non di per sé ma solo come parametro di riferimento per il calcolo di un elemento retributivo autonomo» [222]
. Quest’ultima os{p. 281}servazione deve ritenersi condivisa dallo stesso legislatore. Nell’analisi della modifica normativa apportata all’art. 2121 cod. civ. è stata, infatti, di solito sorprendentemente trascurata la circostanza che le parti collettive avevano concordato, con l’accordo interconfederale 26 gennaio 1977, sull’esclusione ai fini della liquidazione non soltanto dei futuri scatti di contingenza ma della «loro incidenza anche sulla tredicesima mensilità e sulle eventuali altre mensilità aggiuntive o frazioni di esse». Il fatto che l’esplicito riferimento estensivo sia stato omesso in sede legislativa, ben lungi dal legittimare interpretazioni «allargate», per di più non limitate alle mensilità supplementari ma tali da coinvolgere tutte le voci retributive calcolate anche in percentuale della contingenza, dovrebbe ragionevolmente imporre una lettura della norma rigorosamente ancorata al dato testuale [223]
.
La soluzione opposta, secondo la quale «gli aumenti della contingenza successivi al 1° febbraio 1977 sono insuscettibili di incidere non solo direttamente, ma anche indirettamente sulla base di computo dell’indennità di fine rapporto» [224]
appare, in
{p. 282}realtà, pure in questo caso, integralmente basata sulla (presunta) ratio della norma interpretata, la quale, essendo parte di una disciplina diretta a «contrastare l’inflazione monetaria mediante il contenimento del costo del lavoro» [225]
, imporrebbe di essere intesa nella maniera più conseguente rispetto a detta finalità. Ma allora, se si pon mente a quanto in precedenza osservato, risulta inevitabile replicare che argomentazioni fondate sulla ratio dell’intervento del legislatore, già fortemente opinabili nei confronti del disposto, per tanti versi contorto e ambiguo, di cui all’art. 2, vanno recisamente disattese in relazione all’inequivoco enunciato dell’art. 1, a fronte del quale interpretazioni di segno estensivo devono essere relegate «in secondo piano, quello del possibile e del non realizzato» [226]
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Note
[206] Così Pret. Milano, 3 settembre 1982, in «Lavoro ’80», 1982, p. 992. L’interpretazione in questione appare, invece, condivisa da Pret. Milano, 12 giugno 1981, ivi, 1981, p. 741; Pret. Perugia, 24 giugno 1982, in «Giust. civ.», 1982, I, p. 2851. Nel medesimo senso si v., in dottrina, Giugni, Parlamento e sindacati, cit.; Saracini, Scatti d’anzianità, cit.; D’Avossa, Contratto del commercio, cit., p. 110; Marzorati, Scatti d’anzianità (art. 2 L. 31 marzo 1977, n. 91), in «Inform. Pirola», 1980, n. 1, p. 30 ss.
[207] Trib. Milano, 15 ottobre 1982, in «Lavoro ’80», 1983, p. 184; ma si v. già, negli stessi termini, Trib. Milano, 13 giungo 1979, in «Orient. giur. lav.», 1979, p. 1044: quest’ultima decisione è commentata criticamente da Marzorati, op. cit.
[208] Cfr. Saracini, op. cit., p. 533.
[209] Dal Trib. Milano nelle sentenze citate in nota 207.
[210] Si v. ancora, per rilievi analoghi, Saracini, op. cit., p. 545 s. Si ricordi che il disegno di legge Scotti disponeva che gli incrementi di scala mobile non potevano «costituire base di calcolo o dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti degli scatti o aumenti periodici di anzianità e di qualsiasi altro elemento della retribuzione»: è evidente che carattere di interpretazione autentica avrebbe potuto riconoscersi soltanto a quella parte della norma dove risulta esplicitato che il divieto di ricalcoli previsto dalla legge n. 91/1977 doveva intendersi riferito agli scatti di anzianità.
[211] Cfr., in questo senso, Trib. Pavia, 20 novembre 1981, in «Foro it.», 1984, I, c. 2491 (con riferimento alle indennità di trasferta e di concorso pasti); contra Pret. Pavia, 28 aprile 1981, ivi, 1981, I, c. 2884; Pret. Pavia, 16 aprile 1984, ivi, 1984, I, c. 2492; Pret. Macerata, 23 dicembre 1980, in «Giust. civ.», 1981, I, p. 1170 (con riferimento al premio di produzione e al compenso per lavoro notturno).
[212] Alleva, Automatismi, cit., p. 99.
[213] Così Trib. Milano, 15 ottobre 1982, cit., p. 185; ma si v. pure, per considerazioni di taglio affine, Pret. Milano, 25 gennaio 1979, in «Foro it.», 1980, I, c. 1464.
[214] Pret. Milano, 3 settembre 1982, cit., p. 993.
[215] Da Cass., 19 gennaio 1984, n. 475, in «Orient. giur. lav.», 1984, p. 756.
[216] Così ancora Cass., n. 475/1984, citata in nota precedente, p. 756, la quale opportunamente prosegue ricordando come i sistemi di indicizzazione «anomala», «percentualizzando la contingenza, la facevano direttamente incidere sulla retribuzione, aumentandone l’importo, sul quale tornava poi nuovamente ad incidere l’aumento percentuale del trimestre successivo, con la conseguenza che la contingenza moltiplicava in continuazione se stessa». L’orientamento della Cassazione era già stato affermato, nella giurisprudenza di merito, da Pret. Milano, 14 febbraio 1979, in «Foro it.», 1980, I, c. 1464, con nota di Mazzotta; Pret. Genova, 16 aprile 1981, ivi, 1981, I, c. 2884, con nota di De Luca; Pret. Palermo, 1° aprile 1982, ivi, 1983, I, c. 1401, con nota di Diamanti; Pret. Milano, 3 settembre 1982, cit.
[217] Secondo le parole della stessa Cass., n. 475/1984, cit. Questo, in effetti, può essere considerato l’unico punto debole dell’opzione interpretativa «minimizzante»: non a caso attorno ad esso ruotano le critiche di Saracini, op cit., espresse in un saggio che resta lo studio più approfondito sulla specifica problematica.
[218] È stato ricordato, infatti, (da Pret. Milano, 3 settembre 1982, cit.) come in sede di discussione alla Camera, proprio con riferimento alla disposizione sui ricalcoli in tempi differiti, il rappresentante del Governo, on. Cristofori, ritenne di chiarire che essa intendeva «eliminare gli effetti c.d. perversi della contingenza attraverso il divieto di conglobamento immediato nella retribuzione delle indennità di contingenza ed il divieto di eventuali ricalcoli previsti in tempi differiti che attuino a fine anno il medesimo conglobamento». Il concetto, certamente, non può dirsi espresso con assoluta limpidezza: pur tuttavia sembra potersi desumere l’intenzione di riferire il divieto agli scatti di contingenza, non a quelli di anzianità o ad altre voci retributive.
[219] La regola generale, oltre tutto, risulta introdotta, nel testo di legge, dall’avverbio «inoltre», l’uso del quale — a parere della Cassazione — starebbe «ad indicare il passaggio ad un diverso tema»: quello, appunto, riguardante le modalità di computo della contingenza su qualsiasi elemento della retribuzione (scatti compresi).
[220] Cass., 19 maggio 1984, n. 3102, in «Foro it.», 1984, I, c. 2490 (con riferimento a un’indennità di «superonastro» introdotta da un accordo aziendale).
[221] L’indirizzo «massimizzante» è stato infatti ribadito da Trib. Milano, 19 ottobre 1984, in «Lavoro ’80», 1985, p. 270; Trib. Milano, 19 gennaio 1985, ivi, 1985, p. 600; quello «minimizzante» da Pret. Milano, 18 febbraio 1984, in «Orient. giur. lav.», 1984, p. 757; Pret. Parma, 2 febbraio 1985, in «Lavoro ’80», 1985, p. 599.
[222] Così Pret. Sassari, 26 novembre 1982, in «Foro it.», 1983, I, c. 1404; in termini analoghi si v. Pret. Milano, 20 aprile 1984, in «Lavoro ’80», 1984, p. 830 (con riferimento alla contingenza incidente su un premio aziendale, mentre la prima sentenza riguardava un compenso forfettario per straordinario).
[223] In questo senso, oltre le sentenze citate in nota precedente, si v. Pret. Milano, 14 febbraio 1979, cit.; Pret. Milano, 12 giugno 1981, cit.; Pret. Perugia, 24 giugno 1982, cit.; Pret. Milano, 6 aprile 1982, in «Lavoro ’80», 1982, p. 720; Pret. Parma, 2 febbraio 1985, cit. (tutte con riferimento alla contingenza incidente sugli scatti di anzianità); Pret. Milano, 27 aprile 1981, in «Lavoro ’8», 1981, p. 736; Pret. Milano, 24 novembre 1982, ivi, 1983, p. 182; Pret. Milano, 20 aprile 1983, ivi, 1983, p. 748; Trib. Milano, 12 dicembre 1984, ivi, 1985, p. 600 (tutte con riferimento alla contingenza incidente sull’indennità di turno); Trib. Milano, 31 maggio 1983, ivi, 1983, p. 749 (con riferimento alla contingenza incidente sull’indennità per lavoro notturno). Allo stesso indirizzo si può ascrivere una decisione che, giudicando di un rapporto di lavoro retribuito mediante il sistema c.d. della «percentuale di servizio», ha escluso che in quest’ultima possa individuarsi una quota, da assumersi come corrispondente all’indennità di contingenza, al fine di espungerla dalla base di calcolo della liquidazione. Anche in questo caso, infatti, è evidente la convinzione che la legge n. 91/1977 abbia inteso «sterilizzare» l’indennità di anzianità soltanto rispetto agli incrementi retributivi automatici derivanti dal meccanismo della scala mobile: si v. Trib. Firenze, 4 febbraio 1985, in «Giust. civ.», 1985, I, p. 1455 con nota di Poso, Sull’indennità di anzianità del personale tavoleggiante.
[224] Cass., 4 dicembre 1981, n. 6442, in «Foro it.» 1983, I, c. 1402 (con riferimento alla contingenza incidente sugli scatti di anzianità). La sentenza è annotata da Simonazzi, Il costo del lavoro di fronte alla legge 91 del 1911, in «Inform. Pirola», 1981, p. 1101.
[225] Così Cass., n. 6442/1981, cit.; ma si v. già Pret. Milano, 25 gennaio 1979, cit.
[226] Pret. Milano, 3 settembre 1982, cit., p. 994, con argomentazione riferita all’art. 2 del decreto, ma che deve ritenersi, a fortiori, del tutto pertinente anche in relazione all’art. 1.