L'era dell'interlegalità
DOI: 10.1401/9788815370334/c11
Con riferimento ai contesti
multilivello, il punto di partenza deve rimanere l’assunto secondo cui le norme
sulla competenza hanno una natura complessa. Le competenze hanno tanto una
dimensione definitoria (o costitutiva) quanto una dimensione deontologica
[56]
. Inoltre, sottostanno a condizioni principalmente personali, procedurali
e sostanziali
[57]
. Secondo una disposizione in materia di competenza, un’autorità è
titolata a sancire norme e emanare altri provvedimenti e ciò deve accadere sempre in
ottemperanza a condizioni procedurali e in relazione a un determinato ambito di fini
sostanziali o di scopi che devono essere raggiunti. Queste tre diverse condizioni
fanno sì che «if an attempt is made to exercise competence ultra vires (outside the
scope of the competence) no legal norm is created»
[58]
.
¶{p. 314}
In conformità con il principio
moderno di legalità, una norma sulla competenza dovrebbe essere considerata come un
imperativo definito, cosicché i soggetti potenzialmente coinvolti siano messi in
grado di prevedere le norme di condotta a cui sono tenuti e che informano le loro
relazioni giuridiche
[59]
. Perciò, si può dare per assodato che le competenze siano delle
regole paradigmatiche non sottoponibili a bilanciamento
[60]
, un’affermazione che resta valida sia per le condizioni di competenza
personali, sia per quelle procedurali. Una conferma si trova nel fatto che le
competenze inglobano un campo di applicazione sostanziale per il loro possibile
esercizio.
In questo senso, l’art. 5 (1)
del Trattato sull’Unione europea (TEU) stabilisce che la proporzionalità governa
l’uso, ma non la delimitazione, delle competenze dell’Unione, che sono fondate sul
principio di attribuzione
[61]
. Peraltro, una valutazione di proporzionalità potrebbe entrare
all’interno del quadro solo dopo aver determinato l’adempimento delle condizioni di
competenza personal e procedural, cioè una
volta che sia stato deciso che un’autorità sia competente e per assicurare che «il
contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il
conseguimento degli obiettivi dei trattati»
[62]
. La proporzionalità, ¶{p. 315}dunque, è necessaria per
determinare che l’esercizio delle competenze sia rimasto all’interno dell’ambito
sostanziale riconosciuto alle stesse. D’altra parte, è stato notato che nella sua
pronuncia del 5 maggio 2020, che riguardava il Public Sector Purchase
Program (PSPP), la Corte costituzionale federale
tedesca ha fatto un’applicazione più vasta della proporzionalità, ampliandola alle
norme sulla competenza in quanto tali (e non solo al loro esercizio)
[63]
.
La situazione è diversa
nell’ambito delle costellazioni orizzontali. Tra i vari regimi settoriali di diritto
internazionale e di Global Administrative Law, il principio
dell’attribuzione di competenza è sostituito da un’applicazione più fluida della
giurisdizione, accompagnata da una variante più snella del principio di legalità.
Operando nel rispetto della subject-matter expertise (che
risulta in un ambito specifico) e sulla base di una legittimazione
outcome-oriented o fondata sul carattere epistemico
dell’autorità, regole e decisioni provenienti da regimi specializzati regionali o
globali si assumono come legittime fintantoché non contravvengano a condizioni
¶{p. 316}minime di rispetto del diritto
[64]
. Tale approccio appare inevitabile nella realtà giuridica attuale, priva
di un’autorità centralizzata capace di regolare problemi transnazionali. La
conseguenza è che la regolazione e il controllo in questo contesto necessariamente
si spostano sul piano delle relazioni tra differenti legalità.
Una maggiore apertura alle altre
legalità coinvolte è coerente con la sopramenzionata interpretazione «leggera» della
legalità o dei limiti giurisdizionali di questa costellazione. Resta interessante
notare, comunque, come le valutazioni di proporzionalità svolte dagli organi
giurisdizionali (soprattutto i tribunali arbitrali) in questi contesti tendano a
essere meno intense o comunque limitate all’interno di specifiche aree, o dello
stretto petitum delle parti: a differenza di quanto accade per
opera delle corti costituzionali che sono in grado di offrire una considerazione
complessiva delle norme rilevanti nell’interezza del proprio sistema giuridico
[65]
. ¶{p. 317}In ogni caso, una valutazione limitata di
proporzionalità rimane dipendente da una grande varietà di fattori, che non possono
considerarsi come un argomento tout court avverso all’uso della
proporzionalità in queste costellazioni. Al contrario, offre i motivi per uno studio
ulteriore dei diversi standard di scrutinio adoperati in questo contesto di fronte a
(o tra) regimi speciali. Un’analisi ravvicinata dello sviluppo interlegale del
bilanciamento, ad esempio, sarebbe promettente per operare una qualche ricognizione
di ipotesi di non-riconoscimento o di non-effettività di decisioni «esterne»,
chiarendo le diverse tipologie di norme e di rapporti
interistituzionali.¶{p. 318}
5.2. La comparabilità dei valori attraverso ordinamenti giuridici e diverse legalità
Come si è osservato in
precedenza, non è chiaro se il bilanciamento sia possibile nelle costellazioni
orizzontali, dove ciascun hub giurisdizionale è piegato sulle
sue proprie rationes e potrebbe raggiungere risultati
divergenti nel bilanciamento
[66]
.
In questo tema si incrociano due
problemi, relativi, rispettivamente, alla legittimità istituzionale (le diverse
rationes di ciascun regime o ordinamento giuridico
speciale) e alla giustificazione obiettiva delle risultanti decisioni (mancano basi
per una comparazione razionale fra i diversi valori coinvolti).
Quanto alla legittimità
istituzionale, non bisogna trascurare che i trattati alla base di ciascun regime
potrebbero fornire direttive per tenere in considerazione altre norme giuridiche,
per così dire «esterne». Ciò potrebbe avvenire esplicitamente, tramite disposizioni
di rinvio, ovvero implicitamente, tramite clausole generali (interpretative)
[67]
. Anche in assenza di tali
¶{p. 319}clausole, peraltro,
l’intreccio di legalità non si verifica in un vuoto giuridico: il diritto
internazionale generale potrebbe a sua volta aiutare nell’interpretazione coerente
dei diversi Trattati, mentre le norme in tema di diritti umani o di jus
cogens possono entrare in gioco attraversando i vari ordinamenti. Se
è vero che non esiste un catalogo di valori «esaustivo», si può
senz’altro affermare che ne esistano nel diritto internazionale e in altri
ordinamenti giuridici
[68]
.
Note
[56] Cfr. G. Villa Rosas, Prescribir y definir. Cuatro tesis para una teoría de la competencia jurídica, in «Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija Za Ustavno Teorijo in Filozofijo Prava», 2018, pp. 111 ss.
[57] Cfr. A. Ross, Directives and Norms, London, Routledge & Kegan Paul, 1968, p. 130.
[58] Ibidem, p. 131.
[59] Uno scambio di vedute con Wei Feng (di cui si veda Hierarchy, Formal principles, and a Non-Positivistic Constitutionalism: Comments on Gabriel Encinas’ «Interlegal Balancing», 03/2020; Inter-Legality Working Paper Series, disponibile alla pagina https://www.cir.santannapisa.it/working-papers) è stato di grande aiuto per approfondire questi problemi. Sul principio di legalità in rapporto con le sfide dell’interlegalità, si veda A. di Martino, Interlegality and Criminal Law, in Klabbers e Palombella (a cura di), The Challenge of Inter-legality, cit., pp. 250 ss.
[60] Cfr. G.A. Azevedo Palu, Grundrechte, Spielräume und Kompetenzen, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp. 371 ss.
[61] Art. 5 (1) TUE: «La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità».
[62] Art. 5 (4) TUE: «In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità».
[63] Il caso PSPP riguardava (BVerfG, 2 BvR 859/15 et al.) il programma della Banca centrale europea di acquisto di obbligazioni avviato nel 2015. Il punto cruciale era se il PSPP rimanesse all’interno del campo della politica monetaria o se il suo esercizio sconfinasse nella politica economica, di competenza degli Stati membri. La valutazione di proporzionalità offerta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea è stata ulteriormente sottoposta a esame da parte della Corte costituzionale tedesca. Questa pronuncia è importante per tre ragioni. Anzitutto, per la prima volta, la Corte tedesca ha svolto un controllo ultra vires. In secondo luogo, la valutazione di proporzionalità svolta dalla Corte di giustizia, basata su argomenti della Banca centrale europea, è stata ritenuta insufficiente. In questo senso, la Corte tedesca si è pronunciata sui livelli di scrutinio nella valutazione di proporzionalità, imponendone, in questo caso, uno più alto, per effetto del margine di discrezionalità della Banca centrale europea. In terzo luogo, la corte tedesca ha inteso mostrare che lo scrutinio di proporzionalità operato nell’Unione e più limitato permette atti normativi che vanno al di là del campo di competenza. Su questa pronuncia, F.C. Mayer, The Ultra Vires Ruling: Deconstructing the German Federal Constitutional Court’s PSPP decision of 5 May 2020, in «European Constitutional Law Review», 2020, p. 733, che offre un’utile visione d’insieme sul modo in cui è stata accolta dalla dottrina.
[64] Si veda M. Kumm, The cosmopolitan turn in constitutionalism: On the relationship between constitutionalism in and beyond the state, in J.L. Dunoff e J.P. Trachtman (a cura di), Ruling the World?: Constitutionalism, International Law, and Global Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 258 ss.: 274: «The principle of legality, in its thinnest interpretation, establishes that wherever public authority is exercised, it should respect the law. If there is a law that governs an activity, public authorities are under an obligation to abide by it». Cfr. la sua interpretazione in D. Roth-Isigkeit, The Plurality Trilemma: A Geometry of Global Legal Thought, Berlin, Springer, 2018, p. 205: «This move turns the argument of legitimacy through legality upside down. Authority is legitimate insofar as it does not contravene the law, instead of having to be positively legitimated».
[65] Ad esempio, De Brabandere e da Cruz, The Role of Proportionality in International Investment Law and Arbitration: A System-Specific Perspective, cit., p. 474, reputano che i tribunali arbitrali «have engaged with proportionality in a more casuistic way», rilevando che i lodi arbitrali sono meno omogenei, specialmente per quanto attiene al livello di scrutinio nelle valutazioni di proporzionalità, soprattutto in sede di esame della necessity e dell’eventuale disponibilità di mezzi meno restrittivi. De Brabandere e da Cruz comparano, ad esempio, l’alto grado di deference presente nel lodo Glamis Gold v. United States of America dell’International Centre for the Settlement of Disputes del 2009, con un sindacato più rigido nel lodo parziale del novembre 2000 in S.D. Myers Inc. v. Government of Canada. Nello stesso senso, seppure con un focus sulla casistica di diritto interno, Pirker, Proportionality analysis and international commercial arbitration – the example of public policy and domestic courts, cit., che ha svolto una comparazione fra argomenti di bilanciamento che riguardano la libertà di commercio e la protezione di investimenti stranieri, da una parte, e la public policy, dall’altra. Ciò si presta ad essere inquadrato nell’art. V(2)b della Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards delle Nazioni Unite del 1958, che prevede il rigetto della ricognizione e dell’esecuzione dei lodi dei tribunali arbitrali, qualora ciò sia «contrary to the public policy» del Paese nel quale «recognition and enforcement is sought». A questi fini, Pirker, Proportionality analysis and international commercial arbitration – the example of public policy and domestic courts, cit., pp. 311-313, fa riferimento a un caso proveniente dalla Corte d’appello di Parigi, SA Thales Air Défense v. Euromissile, del 18 novembre 2004, che ha confermato lodi che «did not manifestly disregard EU public policy» e ha stabilito un’analogia con il giudizio della Corte di giustizia nella sentenza Régie nationale des usines Renault, causa C-38/98, EU:C:2000:225 § 30, per individuare la soglia per le istanze di politica pubblica in tema di infrazione di diritti o principi fondamentali. Comunque, è stata prestata grande attenzione al giudizio 4A_558/2011 del 27 marzo 2012 del Tribunale federale svizzero, in tema di annullamento di un lodo arbitrale, da parte della Court of Arbitration for Sport, relativo a regole provenienti dalla FIFA poiché conteneva «an obvious and grave violation of privacy» rendendolo perciò «contrary to public policy» (§ 4.3.5), in virtù del previsto «ban from all professional activities in connection with football until a claim in excess of €11 million with interest at 5% from the middle of 2007» (§ 4.3.4), che fu giudicato come sproporzionato.
[66] Cfr. Michaels e Paulwelyn, Conflict of norms or conflict of laws: Different techniques in the fragmentation of public international law, cit. Peraltro, Kuo, Resolving the Question of Inter-Scalar Legitimacy into Law? A Hard Look at Proportionality Balancing in Global Governance, cit., richiama in questo contesto il concetto di nomos elaborato da Robert Cover. In questa sede, non si può discutere se nel Global Administrative Law sussista una thickness di narrative ed aspettative condivise paragonabili a quelle che hanno colpito Cover nel pluralismo delle comunità religiose all’interno dello Stato. Resta più plausibile qui registrare il coinvolgimento di publics, per esempio come risulta in alcuni brani di Crow, The Opacity of Proportionality in International Courts: Could Categories Clarify?, cit.
[67] Si potrebbero richiamare le eccezioni offerte nell’art. XX GATT (le sue clausole necessary to). Cfr. Bücheler, Proportionality in investor-state arbitration, cit., pp. 70-74, e Tancredi, Trade and Interlegality, in Klabbers e Palombella (a cura di), The Challenge of Inter-legality, cit., pp. 158 ss., spec. 170 e 176 ss. Si veda anche il dibattito sull’art. V (2) (b) della Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards di cui dà conto Pirker, Proportionality analysis and international commercial arbitration – the example of public policy and domestic courts, cit.
[68] E. Vranes, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Herleitungsalternativen, Rechtsstatus und Funktionen, in «Archiv Des Völkerrechts», 2009, pp. 21 ss., distingue tre elementi interconnessi nel contesto di simili obiezioni all’uso della proporzionalità in diritto internazionale: i) manca un catalogo esaustivo o un ordine dei valori in diritto internazionale, ii) non esiste una gerarchia di valori nel diritto internazionale e iii) il bilanciamento nel diritto internazionale (o in generale) non è obiettivo.