Tiziano Treu
Sindacato e rappresentanze aziendali
DOI: 10.1401/9788815412324/a2

Statuto per i delegati e il Consiglio dei delegati. (Bozza unitaria FIM-FIOM-UILM di Brescia).

Art. 1.

Il delegato è espressione omogenea di un gruppo di lavoratori, da stabilire secondo le singole realtà produttive con incidenza di riferimento ottimale di un delegato ogni 30 lavoratori.

Art. 2.

Il delegato viene eletto direttamente dal gruppo omogeneo, su scheda bianca ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta della maggioranza semplice dei suoi elettori.

Art. 3.

Il delegato, quale membro del Consiglio di fabbrica, è il naturale portavoce dei problemi relativi al gruppo omogeneo, di cui è espressione, e lo strumento di collegamento attivo del Consiglio con la sua squadra per le decisioni politiche assunte, onde verificarne l’esattezza e l’applicazione.

Art. 4.

Il delegato riassume in sé tutti i poteri di rappresentanza sindacale del suo gruppo con facoltà immediata di intervento e quindi lotta, per i problemi particolari quali — a titolo di esempio — contestazione di tempi, condizione di nocività, e angherie disciplinari di ogni genere.

Consiglio di fabbrica.

Art. 1.

L’insieme dei delegati di squadra o di reparto, unitamente ai membri in carica di Commissione interna, di organismi elettivi per istituti di varia natura (mutue - fondi - assicurazione - ecc. costituiscono il Consiglio di fabbrica.{p. 290}
L’inclusione della Commissione interna e di altri organismi elettivi nel Consiglio, rappresenta una soluzione transitoria rispondente alle necessità di avviamento del Consiglio in quanto è da ritenersi che, con l’affermarsi di questo organismo, detti istituti saranno di volta in volta eletti dal Consiglio al suo interno, quale espressione della volontà unitaria dei lavoratori.

Art. 2.

Il Consiglio riassume in sé tutti i poteri di rappresentanza sindacale all’interno della fabbrica e prefigura la nuova struttura sindacale unitaria.

Art. 3.

Il Consiglio elegge al suo interno una «segreteria di coordinamento» composta al massimo di 3 membri su scheda bianca. Questa Segreteria si incarica di convocare le riunioni del Consiglio e ne stabilisce l’ordine del giorno.

Art. 4.

La Segreteria rimane in carica di norma quanto il Consiglio, salvo esplicita richiesta di rielezione avanzata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.

Art. 5.

Il Consiglio, quale organismo unitario di rappresentanza sindacale nella fabbrica, rimane in carica di norma un anno.

Art. 6.

Il Consiglio deve riunirsi una volta al mese e — in caso di necessità — su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti, alle riunioni del Consiglio possono partecipare tutti i lavoratori dell’azienda con diritto di intervento, ma non di voto.

Art. 7.

Le decisioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza semplice riferite al 50 +1% dei presenti. Le riunioni del Consiglio si ritengono valide quando i presenti raggiungono i due terzi dei componenti il Consiglio, per la prima convocazione. In seconda {p. 291}convocazione per stato di necessità le riunioni del Consiglio sono da ritenersi valide con qualsiasi presenza.

Art. 8

Per problemi riguardanti settori, reparti officine, possono aversi riunioni dei delegati articolate secondo necessità.

Art. 9

Le ore di permesso sindacale retribuite spettanti a norma di contratto ai rappresentanti sindacali, vengono messe interamente a disposizione del Consiglio.

Art. 10.

La Commissione interna e gli altri organismi eletti (mutua, fondo, ecc.) quali membri del Consiglio rispondono del loro operato al Consiglio stesso, il quale di volta in volta ne preciserà le funzioni e i compiti.

Art. 11.

Si riconfermano le norme che sanciscono l’incompatibilità fra incarichi di direzione e di rappresentanza del Consiglio (Segreteria, delegazioni) e cariche esecutive di partito e amministrative. La definizione completa delle incompatibilità, per decisione del Consiglio, verrà ulteriormente precisata nel dibattito con i lavoratori.

Art. 12.

Le delegazioni alle trattative riguardanti il complesso della fabbrica, verranno elette dal Consiglio su scheda bianca.

Art. 13.

Per adempiere alle sue funzioni (riunioni, bollettini, convegni, delegazioni, ecc.) con la necessaria autonomia finanziaria il Consiglio istituisce un fondo alla cui formazione concorrerà nella percentuale del... sulle quote versate dagli iscritti, ogni organizzazione presente in fabbrica in proporzione al rispettivo numero degli aderenti.
Il fondo è amministrato da una Commissione eletta dal Consiglio, composta da un massimo di 3 membri.

Art. 14.

I volantini aziendali dovranno sempre avere la firma del Consiglio.
Note