Sindacato e rappresentanze aziendali
DOI: 10.1401/9788815412324/a2
I Consigli di fabbrica devono
assolvere, in un rapporto organico permanente con l’Assemblea di fabbrica, il ruolo di
direzione {p. 278}politico-sindacale per l’azione rivendicativa
aziendale, e quindi sia sul piano della contestazione del potere padronale e
dell’autoritarismo esercitato dalle dirigenze aziendali, sia sul piano della
contrattazione delle condizioni di lavoro. Ai Consigli spettano inoltre tutte le
iniziative qualificanti che, a partire dalla fabbrica, possono coinvolgere i temi
relativi alle generali questioni sociali e di riforma, e che devono tradursi nella
instaurazione di collegamenti efficaci con gli organismi di altre fabbriche,
metalmeccaniche e di altre categorie, e con altri organismi di base. Nella promozione di
queste iniziative di collegamento si dovrà tener conto dell’esigenza di interessare e
stimolare anche le forze politiche, interne ed esternee alla fabbrica, per giungere alla
formulazione di obiettivi comuni sulla condizione operaia in fabbrica e nella
società.
¶{p. 279}
Dal «Documento conclusivo» della II Conferenza unitaria dei metalmeccanici FIM-FIOM-UILM, 7-9 marzo 1971.
In «Il lavoratore metallurgico», marzo 1971, p. 9.
I nuovi organismi unitari di fabbrica.
1)
Assemblea. La conquista del diritto di assemblea ha
consentito un più sostanziale collegamento con i lavoratori, con importanti
conseguenze sul piano della formulazione degli obiettivi rivendicativi e della
conduzione delle lotte di fabbrica. Va ora realizzato un utilizzo dell’assemblea
come fondamentale momento decisionale e di crescita politica dei lavoratori,
soprattutto attraverso articolazioni nei reparti che consentano una maggiore
partecipazione dei lavoratori ed una più significativa presenza dei delegati.
2) Il
delegato. Il delegato è l’espressione diretta del gruppo omogeneo del
reparto. La sua elezione avviene su scheda bianca da parte di tutti i lavoratori
iscritti e non iscritti. Il delegato ha un ruolo di direzione politica del gruppo
che lo ha espresso, di contestazione e contrattazione dei problemi posti nel reparto
dall’organizzazione del lavoro nell’ambito di una linea unificante espressa dal
Consiglio di fabbrica. Il delegato può essere revocato in qualsiasi momento dal
gruppo che lo ha eletto.
3) Consiglio di
fabbrica. È nel dibattito all’interno del Consiglio che si superano
le spinte corporative a volte presenti in gruppi di lavoratori; è nel Consiglio che
si costruiscono le linee di politica rivendicativa; è anche attraverso il Consiglio
che è possibile realizzare un impegno sui temi più generali di lotta e quindi
collegarsi alle esperienze di lavoratori di altre categorie. Per questo il Consiglio
di fabbrica, composto da tutti i delegati eletti, assume in stretto collegamento con
l’assemblea la responsabilità politica dell’elaborazione delle piattaforme
rivendicative, della gestione delle lotte e delle trattative aziendali.
4) Esecutivo del
Consiglio di fabbrica. Per il coordinamento e l’esecuzione delle
proprie decisioni, il Consiglio di fabbrica potrà darsi un organismo esecutivo o di
coordinamento eletto dallo stesso Consiglio. Nessuna distinzione va fatta tra
delegati e rappresentanti sindacali aziendali, i quali sono individuati dal
¶{p. 280}C.d.F. al proprio interno. Pertanto le ore di permesso
sindacale e la tutela prevista dalle attuali norme contrattuali per i rappresentanti
sindacali aziendali dovranno essere utilizzate, secondo le decisioni dei singoli
Consigli di Fabbrica, o per il funzionamento degli organismi esecutivi o per la
realizzazione di altre attività sindacali.
Si riafferma comunque il
criterio dell’avvicendamento dei delegati componenti di organismi esecutivi, in modo
da realizzare una più ampia responsabilizzazione dei delegati medesimi.
5) Passaggio dalle
vecchie alle nuove strutture in fabbrica. La II Conferenza unitaria
dei metalmeccanici ritiene che nella attuale fase sia improponibile, tanto a
livello provinciale che nazionale, una regolamentazione generale negoziata con le
controparti, in merito alle nuove strutture, ai loro compiti e funzioni. Occorre
invece indirizzare gli sforzi e la lotta per l’estensione, il riconoscimento e la
tutela dei delegati e dei consigli attraverso la loro affermazione nei fatti e la
realizzazione di accordi aziendali.
L’affermarsi della logica
unitaria delle nuove strutture di fabbrica non consente più il permanere a quel
livello di organismi sindacali separati; le sezioni sindacali e i gruppi aziendali
sono pertanto superati. Per quanto concerne le Commissioni interne si decide la non
effettuazione dei rinnovi ed il definitivo superamento di tale istituto attuando in
primo luogo, il passaggio delle sue prerogative al Consiglio di fabbrica.
6)
Incompatibilità. La II Conferenza unitaria dei
metalmeccanici ribadisce l’importanza e la validità delle deliberazioni finora
assunte in materia di incompatibilità.
Queste decisioni dovranno
essere armonizzate nell’ambito dei vari momenti di costruzione del Sindacato
unitario e stabilite in via definitiva con l’approvazione dello Statuto del
Sindacato unitario dei metalmeccanici, particolarmente per quanto riguarda le
differenze di regolamentazione attualmente esistenti sulle incompatibilità tra gli
incarichi direttivi di partito e la responsabilità di direzione sindacale a livello
provinciale e nazionale oltre che dei quadri permanenti del sindacato.
Le norme di incompatibilità non
esauriscono il problema dell’autonomia intesa come affermazione di un ruolo
originale del sindacato e di un suo nuovo modo di porsi nella società anche
attraverso la ricerca di un confronto diretto con i partiti e le forze politiche.
Le strutture unitarie di
fabbrica, per le loro caratteristiche e per le modalità di costituzione, pongono
tuttavia dei problemi nuovi.
L’esperienza fino a ora
compiuta dimostra infatti l’esigenza ¶{p. 281}di garantire il
massimo di efficienza e di rapidità nella formazione e nell’applicazione delle
decisioni del Consiglio di Fabbrica. A questo scopo è opportuno identificare delle
funzioni esecutive all’interno del Consiglio di Fabbrica ed in pari tempo favorire
concrete sperimentazioni di rotazione degli incarichi nell’ambito del Consiglio
stesso.
La II Conferenza mentre non
ritiene di stabilire incompatibilità per i delegati di squadra e di gruppo omogeneo,
decide di adottare le incompatibilità tra le funzioni di responsabilità esecutive e
di coordinamento dei Consigli di fabbrica con gli incarichi esecutivi di partito a
livello nazionale, provinciale, comunale e di fabbrica, nonché con i mandati
pubblici e le candidature a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
La II Conferenza impegna i
Consigli di Fabbrica all’attuazione politica e pratica di tale decisione. Nel corso
del processo di sviluppo della fase costituente del sindacato unitario si darà luogo
ad una verifica politica delle esperienze realizzate in questo campo, di cui il
Congresso unitario trarrà le dovute conclusioni statutarie.
L’avvio della fase costituente.
La II Conferenza unitaria
dichiara aperta la fase costituente del sindacato unitario dei metalmeccanici. Tale
scelta politica si realizza innanzitutto attraverso le decisioni delle tre
Federazioni di rinunciare, a tutti i livelli, alla propria sovranità per quanto
riguarda l’elaborazione delle piattaforme rivendicative, la conduzione delle
vertenze, la proclamazione di scioperi generali di categoria, le scelte di politica
unitaria.
Sedi decisionali per tali
materie saranno solo quelle degli organismi unitari ai vari livelli. Ma il salto
qualitativo della fase costituente dell’unità dei metalmeccanici è rappresentato
dall’impegno che la Conferenza assume di proiettare fuori della fabbrica
l’esperienza di democrazia e di rinnovamento dei consigli dei delegati.
1) Organismi
sindacali unitari fuori della fabbrica. I nuovi organismi di
democrazia sindacale devono proiettarsi fuori della fabbrica favorendo un
rinnovamento delle altre strutture sindacali e consentendo momenti di collegamento e
di coordinamento tra tutte le categorie e nuovi rapporti con gli organismi sindacali
orizzontali. A tal fine nella fase costituente le attuali strutture di
organizzazione a livello zonale, provinciale e nazionale vanno integrate con
rappresentanze espresse direttamente dai Consigli di fabbrica secondo le
¶{p. 282}norme che gli organismi decisionali ai rispettivi livelli
si daranno. Questi nuovi organismi, così costituiti, dovranno gestire la fase
costituente dell’unità dei metalmeccanici, articolando la loro attività in
commissioni, salvo per i momenti decisionali nei quali si delibererà in assemblea
plenaria.
Allo scopo di snellire
l’iniziativa dei nuovi organismi unitari, questi ultimi provvederanno ad eleggere
nel proprio seno commissioni operative con compiti esecutivi.
2) Dirigenti
sindacali a tempo pieno. Si decide la utilizzazione in modo organico
dei dirigenti sindacali a pieno tempo non in base alle esigenze di rappresentanza
delle tre organizzazioni, ma esclusivamente secondo criteri di funzionalità.
3)
Formazione. La II Conferenza, per rendere concreta una
maggiore partecipazione di base ed un ruolo di direzione dei delegati e dei
Consigli, ribadisce un ruolo primario della formazione unitaria ed impegna le
strutture provinciali, in particolare i Coordinamenti Regionali, a sviluppare tale
attività con la costituzione di apposite Commissioni, come già realizzato a livello
nazionale.
4) Sedi
unitarie. Parallelamente alla costituzione degli organismi unitari
zonali e provinciali nonché all’utilizzo del dirigente sindacale unico, vanno
realizzate sedi unitarie ai corrispondenti livelli.
5)
Tesseramento. Il tesseramento unitario acquista un profondo
significato politico e di superamento delle tradizionali divisioni organizzative.
Per questo si decide che il tesseramento 1972 — che avrà inizio con l’autunno
dell’anno in corso — sia unitario e si realizzi attraverso il rilancio di una
tessera stampata a livello nazionale, tenendo presente l’esigenza di mantenere un
collegamento organico con le centrali confederali.
6) Convocazione
Congresso costituente. La II Conferenza decide che entro il 1971
venga convocato il Congresso costituente del Sindacato unitario dei metalmeccanici
e dà mandato agli organismi decisionali unitari a livello nazionale di stabilirne i
tempi e i modi di realizzazione, comunque non oltre la primavera del 1972. In tal
modo il prossimo rinnovo contrattuale vedrà tutti i metalmeccanici uniti nel nuovo
sindacato.
7)
Unità di tutti i lavoratori. L’inizio della fase costituente
dell’unità dei metalmeccanici rappresenta un importante contributo allo sviluppo
dell’unità sindacale di tutta la classe lavoratrice, in quanto frutto di un
processo maturato sulla base di una strategia generale dell’unità.
Pur esprimendo un giudizio
positivo sulle decisioni degli ¶{p. 283}organi confederali relative
all’unità, la II Conferenza dei metalmeccanici ribadisce sulla base della propria
esperienza e di quella di altre categorie, l’esigenza, oltre ai tempi entro cui
realizzare l’unità, di indicare una strategia che assuma la scelta delle nuove
strutture unitarie dei Consigli, come criterio su cui fondare le nuove strutture
sindacali orizzontali, e sulla quale aprire con i lavoratori un dibattito di
massa.
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Note