Sindacato e rappresentanze aziendali
DOI: 10.1401/9788815412324/a2
Statuto per i delegati e il Consiglio dei delegati. (Bozza unitaria FIM-FIOM-UILM di Brescia).
Art. 1.
Il delegato è espressione omogenea
di un gruppo di lavoratori, da stabilire secondo le singole realtà produttive con
incidenza di riferimento ottimale di un delegato ogni 30 lavoratori.
Art. 2.
Il delegato viene eletto
direttamente dal gruppo omogeneo, su scheda bianca ed è revocabile in qualsiasi momento
su richiesta della maggioranza semplice dei suoi elettori.
Art. 3.
Il delegato, quale membro del
Consiglio di fabbrica, è il naturale portavoce dei problemi relativi al gruppo omogeneo,
di cui è espressione, e lo strumento di collegamento attivo del Consiglio con la sua
squadra per le decisioni politiche assunte, onde verificarne l’esattezza e
l’applicazione.
Art. 4.
Il delegato riassume in sé tutti i
poteri di rappresentanza sindacale del suo gruppo con facoltà immediata di intervento e
quindi lotta, per i problemi particolari quali — a titolo di esempio — contestazione di
tempi, condizione di nocività, e angherie disciplinari di ogni genere.
Consiglio di fabbrica.
Art. 1.
L’insieme dei delegati di squadra o
di reparto, unitamente ai membri in carica di Commissione interna, di organismi elettivi
per istituti di varia natura (mutue - fondi - assicurazione - ecc. costituiscono il
Consiglio di fabbrica.¶{p. 290}
L’inclusione della Commissione
interna e di altri organismi elettivi nel Consiglio, rappresenta una soluzione
transitoria rispondente alle necessità di avviamento del Consiglio in quanto è da
ritenersi che, con l’affermarsi di questo organismo, detti istituti saranno di volta in
volta eletti dal Consiglio al suo interno, quale espressione della volontà unitaria dei
lavoratori.
Art. 2.
Il Consiglio riassume in sé tutti i
poteri di rappresentanza sindacale all’interno della fabbrica e prefigura la nuova
struttura sindacale unitaria.
Art. 3.
Il Consiglio elegge al suo interno
una «segreteria di coordinamento» composta al massimo di 3 membri su scheda bianca.
Questa Segreteria si incarica di convocare le riunioni del Consiglio e ne stabilisce
l’ordine del giorno.
Art. 4.
La Segreteria rimane in carica di
norma quanto il Consiglio, salvo esplicita richiesta di rielezione avanzata da almeno un
quinto dei componenti il Consiglio.
Art. 5.
Il Consiglio, quale organismo
unitario di rappresentanza sindacale nella fabbrica, rimane in carica di norma un anno.
Art. 6.
Il Consiglio deve riunirsi una
volta al mese e — in caso di necessità — su richiesta di almeno un quinto dei suoi
componenti, alle riunioni del Consiglio possono partecipare tutti i lavoratori
dell’azienda con diritto di intervento, ma non di voto.
Art. 7.
Le decisioni del Consiglio vengono
assunte a maggioranza semplice riferite al 50 +1% dei presenti. Le riunioni del
Consiglio si ritengono valide quando i presenti raggiungono i due terzi dei componenti
il Consiglio, per la prima convocazione. In seconda
¶{p. 291}convocazione per stato di necessità le riunioni del Consiglio
sono da ritenersi valide con qualsiasi presenza.
Art. 8
Per problemi riguardanti settori,
reparti officine, possono aversi riunioni dei delegati articolate secondo necessità.
Art. 9
Le ore di permesso sindacale
retribuite spettanti a norma di contratto ai rappresentanti sindacali, vengono messe
interamente a disposizione del Consiglio.
Art. 10.
La Commissione interna e gli altri
organismi eletti (mutua, fondo, ecc.) quali membri del Consiglio rispondono del loro
operato al Consiglio stesso, il quale di volta in volta ne preciserà le funzioni e i
compiti.
Art. 11.
Si riconfermano le norme che
sanciscono l’incompatibilità fra incarichi di direzione e di rappresentanza del
Consiglio (Segreteria, delegazioni) e cariche esecutive di partito e amministrative. La
definizione completa delle incompatibilità, per decisione del Consiglio, verrà
ulteriormente precisata nel dibattito con i lavoratori.
Art. 12.
Le delegazioni alle trattative
riguardanti il complesso della fabbrica, verranno elette dal Consiglio su scheda bianca.
Art. 13.
Per adempiere alle sue funzioni
(riunioni, bollettini, convegni, delegazioni, ecc.) con la necessaria autonomia
finanziaria il Consiglio istituisce un fondo alla cui formazione concorrerà nella
percentuale del... sulle quote versate dagli iscritti, ogni organizzazione presente in
fabbrica in proporzione al rispettivo numero degli aderenti.
Il fondo è amministrato da una
Commissione eletta dal Consiglio, composta da un massimo di 3 membri.
Art. 14.
I volantini aziendali dovranno
sempre avere la firma del Consiglio.
Note