Tiziano Treu
Sindacato e rappresentanze aziendali
DOI: 10.1401/9788815412324/c2
Così pure la politica di potenziamento dell’iniziativa delle SAS indica ancora la necessità di superare progressivamente la situazione esistente in cui esse sono del tutto
{p. 71}prive di entrate patrimoniali regolari e devono provvedere in modo episodico alle proprie necessità, dipendendo anche per questo dall’intervento del sindacato territoriale. In base al riconoscimento che ogni autonomia di iniziativa è vanificata in partenza se manca «l’autonoma disponibilità dei mezzi e delle risorse che all’associazione occorrono per vivere e per funzionare» si propone di garantire alle sezioni «un’autonoma gestione amministrativo-finanziaria a copertura delle ordinarie esigenze connesse al loro funzionamento» facendole partecipare al riparto delle entrate sindacali non in via straordinaria e aggiuntiva ma in modo ordinario [80]
.
Se sul piano strutturale la ridefinizione delle SAS si esprime in modo tangibile (anche se con indicazioni rimaste quasi tutte inattuate per lungo tempo persino a livello statutario), non altrettanto può dirsi sotto il profilo funzionale. Pur riconoscendo esplicitamente che per valorizzare l’istituto occorre renderlo partecipe alla conduzione degli stessi «interessi collettivi che nascono dalla dialettica dei rapporti aziendali e in quella sede chiedono di essere tutelati» e «costituiscono la ragion d’essere del fatto associativo» [81]
, le proposte avanzate {p. 72}si riducono ancora una volta a una sottolineatura, più marcata, ma in sostanza verbale, dei compiti della sezione nella fase di formazione contrattuale, senza che venga neppure messa in discussione la possibilità di attribuire ad essa poteri decisori in sede di conclusione del contratto (né tanto meno nella determinazione delle più generali linee politiche dell’azione sindacale) [82]
.Tutt’al più si ammette la opportunità di far partecipare suoi rappresentanti alle trattative aziendali o appaiono i primi cenni ad ammettere un intervento dell’istituto nell’applicazione del contratto, in particolare di quello aziendale. Anche quest’ultimo intervento, peraltro, è concepito sempre come derivato dal sindacato territoriale, e sembra comprendere più che l’esercizio di poteri decisori nell’amministrazione contrattuale, una mera attività di controllo e di vigilanza sulla sua applicazione [83]
. Si tratta inoltre di indicazioni appena abbozzate e poco chiare; il cui limite di significato trova conferma nel fatto che nelle seguenti stipulazioni contrattuali il compito di vera gestione del contratto e di risoluzione delle controversie relative è riservato esplicitamente, ancora per molti anni, o alla CI o ai sindacati territoriali [84]
.{p. 73}
La stessa partecipazione delle SAS (in realtà si pensa ai loro direttivi) alle trattative contrattuali assume in questo contesto un valore al massimo tecnico e di addestramento o, più tardi, di espediente tattico per acquisire un progressivo riconoscimento dell’istituto dalla controparte.
Risulta chiaro il limite di tale impostazione anche solo rispetto alle premesse teoriche dell’analisi confederale, con cui si pone in sostanziale contrasto. Il principio dell’autogoverno associativo viene disapplicato proprio là dove l’autogestione degli interessi collettivi incide più direttamente sulla condizione operaia e anzi, secondo l’ideologia rigorosamente contrattualistica della CISL, nella funzione sindacalmente più qualificante. Si ripropone così una revisione delle strutture aziendali limitata ai loro aspetti organizzativi strumentali, perpetuando quella «scissione di responsabilità» fra momento organizzativo e momento funzionale che pur si era ritenuta «innaturale» e negativa nell’esperienza storica appena trascorsa [85]
. Il che rende precarie le stesse modifiche strutturali, pure correttamente indirizzate al rafforzamento della vita democratica di base, e ribadisce l’originaria ristrettezza di prospettiva dell’istituto e le distorsioni dell’idea associativa sopra rilevate.
In definitiva il bilancio delle novità nella concezione dell’istituto, trova il suo limite invalicabile nella ridistribuzione dei poteri fra le varie strutture sindacali, di fronte all’idea tradizionale che potere di contrattazione e suo esercizio sono esclusivi delle organizzazioni ter{p. 74}ritoriali. Una idea che conferma la sua dipendenza da una ben precisa scelta ideologico-politica sui rapporti intrasindacali, non modificata dai segni premonitori del 1960-62, né dalla crescita di potere sindacale, che, se pur rivelatasi per molti versi effimera, certo permetteva allora un’azione aziendale ben altrimenti efficace di quella esperibile negli anni ’50.
La staticità del modello proposto dalla CISL, che a livello confederale perdura immutato fino oltre la metà degli anni ’60 (in sostanza fino alle soglie dei recenti eventi del 68-69), appare tanto più limitante se raffrontata, oltre che con l’analisi autocritica sopra indicata, con le diverse prospettive ideali che in quel periodo andavano emergendo nel mondo sindacale italiano, anzitutto nella CGIL e quindi all’interno della stessa CISL, in alcuni sindacati industriali, fra cui appunto i metalmeccanici.
Nel caso della CGIL, la rimeditazione dell’istituto, avviata dal consuntivo degli anni ’50 e dall’esigenza di tradurre in un rinnovamento delle politiche organizzative forte potenziale di lotte aziendali espressosi all’inizio egli anni ’60, giunge questa volta a delineare, sotto l’aspetto programmatico, un mutamento ben altrimenti sostanziale nel suo modello normativo. Procedendo per accenni, anche perché la ricostruzione storica di questa fase del pensiero della CGIL è già stata operata in termini largamente convincenti [86]
, lo sviluppo del modello dell’istituto si manifesta pure qui anzitutto in un ripensamento dei suoi caratteri strutturali, che già li delinea in termini diversi rispetto a quelli consueti nella versione originaria e tuttora persistente nella CISL. In particolare, si denuncia il pericolo di sopravvalutare gli aspetti meramente «burocratici» dell’istituto, cioè il suo profilo di organismo elettivo o di «cartello di organizzazioni o di rappresentanze di organizzazioni» e se ne sottolinea invece la natura di «organizzazione di massa» [87]
. Con questa affermazione non {p. 75}si giunge mai a negarne la specificità sindacale, per cui esso «ha il suo centro nell’assemblea degli iscritti» [88]
e d «è l’espressione della volontà organizzata dei lavoratori che hanno scelto una linea di politica sindacale» distinta per i suoi contenuti da quella di altri sindacati [89]
. Si ritiene però essenziale che, nonostante tale specificità sindacale, il gruppo di iscritti realizzi costanti «rapporti con la massa dei lavoratori che non sono iscritti attraverso delle assemblee generali di lavoratori» e si ponga quindi come fattore propulsivo di «unità di azione fra tutti i lavoratori di tutte le tendenze sindacali e politiche» [90]
. Apertura alla generalità dei lavoratori e tensione all’unità sindacale costituiscono, nel pensiero della CGIL, presupposti indispensabili per fare della sezione un fattore propulsivo di democrazia non solo per la vita interna del sindacato ma per tutta l’azione sindacale in azienda [91]
. Appare evidente come, sottolineando tali presupposti, la CGIL sottolinei nel modello dell’istituto le stesse caratteristiche centrali della sua generale concezione del sindacato quale espressione unitaria della classe, che avevano rappresentato i
{p. 76}punti di forza e la ragione tradizionale della sua preferenza per la commissione interna [92]
.
Note
[80] Cfr., soprattutto, la relazione al consiglio generale del 1963, cit., pp. 74 sgg., che individua proprio in questa materia e nel modo in cui è stata tradizionalmente impostata «il terreno sul quale in maniera specifica alligna e imperversa il fenomeno del paternalismo sindacale». Ma l’indicazione proposta dovrà attendere a lungo per essere raccolta dalle organizzazioni interessate (vedi oltre). Del resto in quel tempo la questione finanziaria era oggetto di aspre dispute a livello ben più alto, cioè fra le confederazioni e alcune federazioni, segnatamente quella dei metalmeccanici, che rivendicavano più ampi margini di autonomia amministrativa e più favorevoli criteri di riparto dei contributi fra strutture verticali e orizzontali. Vedi, al riguardo, le tesi della FIM alla I Assemblea organizzativa, cit., pp. 58 sgg.
[81] Queste affermazioni della relazione al consiglio generale del 1963, cit., pp. 73 sgg. (ma vedi analogamente le conclusioni al IV Congresso nazionale della FIM del 1962, p. 148) sintetizzano ancora una volta con efficacia le più rigorose tesi dell’ideologia associativa della CISL, cercando altresì di valorizzarne le potenzialità democratiche. È significativo, in particolare, come si sottolinei a più riprese che il fattore dinamico dell’associazione nasce da una dialettica con i rapporti economici aziendali e con gli interessi relativi, propri come tali di tutti i lavoratori (e non dei soli iscritti). Non a caso si ribadisce l’importanza della «comunanza degli interessi che si ricollega in linea diretta e immediata alla categoria, e, nell’ambito della categoria, a quel centro primario e irripetibile di interessi categoriali che è l’azienda» (p. 73). Si tratta peraltro di accenni non sempre chiari, di cui non sembrano cogliersi (o svolgersi) tutte le implicazioni, talora resi ambivalenti da indicazioni opposte che sembrano alludere a un’idea sterile e autosufficiente dell’associazionismo (v. nota 73). Sono questi del resto fra i punti ancora meno risolti dell’impostazione sindacale, non solo della CISL, il cui peso si renderà sempre più grave negli eventi del ’68-’69 (vedi n. 1 del cap. III e in fine).
[82] Vedi, ad esempio, la relazione alla III Assemblea organizzativa, cit. pp. 48 sgg., 51 sg.; la relazione al consiglio generale del 1963, cit., pp. 73, 76 sgg.; la relazione Storti al IV Congresso nazionale del 1962, cit., p. 79; le conclusioni del IV Congresso nazionale della FIM, 1962, p. 148.
[83] Così, le conclusioni al IV Congresso FIM, loc. cit.
[84] Le procedure tipo di risoluzione delle controversie individuali e collettive di lavoro previste dalla nostra contrattazione collettiva presentano com’è noto, un notevole grado di staticità nel tempo, rimanendo tradizionalmente fondate su un doppio esame della materia controversa da parte degli agenti sopra indicati rispettivamente con la direzione e con le associazioni imprenditoriali (locali o nazionali a seconda dei casi). Neppure le procedure speciali introdotte nella contrattazione collettiva all’inizio degli anni ’60, specie per controversie su cottimi e qualifiche, introducono modifiche sostanziali al riguardo, riducendosi a poco più che a parafrasi del procedimento generale. La prevalenza degli organismi sindacali territoriali in sede di composizione delle controversie di lavoro è del resto tradizionalmente sostenuta dalla CISL; vedi, ad esempio, il volume a cura dell’ufficio studi, Conciliazione ed arbitrato nelle controversie di lavoro, Roma, 1958, specialmente pp. 68 sg. Per un rapido esame critico della normativa contrattuale nel periodo in questione, cfr., in particolare, Giugni, L’evoluzione della contrattazione collettiva nell’industria mineraria e siderurgica, cit., pp. 58 sgg.
[85] Così la relazione al consiglio generale del 1963, cit., p. 74, affermando che operare tale scissione è come «chiedere alla gente di rafforzare uno strumento senza che poi in concreto ne possa sperimentare autonomamente la indispensabilità e l’efficacia».
[86] Dallo studio, più volte citato, di Cella, Manghi, Pasini, La concezione sindacale della CGIL, pp. 111 sgg.
[87] Così, testualmente, Le conclusioni di A. Novella al convegno di Livorno, in «Rassegna sindacale», 1961, n. 43-44, p- 210 (riportate in appendice), indicando proprio in questa impostazione l’unico modo di per far sfuggire l’istituto ai pericoli sempre incombenti di aziendalismo (conclusioni che su questo e altri punti di seguito menzionati riprendono in larga misura un intervento di Scheda allo stesso convegno). In termini analoghi, cfr., ad esempio, Nicosia, L’azienda primo fronte del sindacato di classe, ibidem, n. 43-44, p. 2121.
[88] Le conclusioni di Novella al convegno di Livorno, cit., p. 2170.
[89] Così Didò, Per una verifica critica del lavoro di rafforzamento organizzativo del sindacato, in «Rassegna sindacale», 1962, n. 57-60, p. 16, nonché i testi citati nelle note precedenti e, più tardi, la relazione generale di Trentin, al XIV Congresso nazionale della FIOM (Rimini, 1964), in «Sindacato moderno», 1964, n. 1-3, pp. 61 sg. Sotto tale profilo l’istituto si qualifica, anche per la CGIL, non solo come espressione di «autonomia» e democrazia operaia, ma più specificamente, come «fatto associativo» atto anzitutto a «garantire una giusta vita democratica agli iscritti»: così Egoli, Appunti per una definizione dei compiti delle SSA, in «Rassegna sindacale», 1961, n. 39, p. 1934.
[90] Le conclusioni di Novella al convegno di Livorno, cit., p. 2171. Da taluni si accenna anzi alla necessità che le più importanti decisioni sulla politica contrattuale in azienda scaturiscano da questo confronto e dall’analisi della assemblea di tutti i lavoratori: cfr., ad esempio, Egoli, op. loc. cit.
[91] Cfr., soprattutto, Egoli, op. loc. cit., rilevando come i due aspetti, lungi dall’essere in contrasto, siano entrambi essenziali per una corretta concezione dell’istituto.
[92] Questo nesso è giustamente sottolineato da Cella, Manghi, Pasini, La concezione sindacale della CGIL, cit., p. 113.