Tiziano Treu
Sindacato e rappresentanze aziendali
DOI: 10.1401/9788815412324/a2
I Consigli di fabbrica devono assolvere, in un rapporto organico permanente con l’Assemblea di fabbrica, il ruolo di direzione {p. 278}politico-sindacale per l’azione rivendicativa aziendale, e quindi sia sul piano della contestazione del potere padronale e dell’autoritarismo esercitato dalle dirigenze aziendali, sia sul piano della contrattazione delle condizioni di lavoro. Ai Consigli spettano inoltre tutte le iniziative qualificanti che, a partire dalla fabbrica, possono coinvolgere i temi relativi alle generali questioni sociali e di riforma, e che devono tradursi nella instaurazione di collegamenti efficaci con gli organismi di altre fabbriche, metalmeccaniche e di altre categorie, e con altri organismi di base. Nella promozione di queste iniziative di collegamento si dovrà tener conto dell’esigenza di interessare e stimolare anche le forze politiche, interne ed esternee alla fabbrica, per giungere alla formulazione di obiettivi comuni sulla condizione operaia in fabbrica e nella società.
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Dal «Documento conclusivo» della II Conferenza unitaria dei metalmeccanici FIM-FIOM-UILM, 7-9 marzo 1971.

In «Il lavoratore metallurgico», marzo 1971, p. 9.

I nuovi organismi unitari di fabbrica.

1) Assemblea. La conquista del diritto di assemblea ha consentito un più sostanziale collegamento con i lavoratori, con importanti conseguenze sul piano della formulazione degli obiettivi rivendicativi e della conduzione delle lotte di fabbrica. Va ora realizzato un utilizzo dell’assemblea come fondamentale momento decisionale e di crescita politica dei lavoratori, soprattutto attraverso articolazioni nei reparti che consentano una maggiore partecipazione dei lavoratori ed una più significativa presenza dei delegati.
2) Il delegato. Il delegato è l’espressione diretta del gruppo omogeneo del reparto. La sua elezione avviene su scheda bianca da parte di tutti i lavoratori iscritti e non iscritti. Il delegato ha un ruolo di direzione politica del gruppo che lo ha espresso, di contestazione e contrattazione dei problemi posti nel reparto dall’organizzazione del lavoro nell’ambito di una linea unificante espressa dal Consiglio di fabbrica. Il delegato può essere revocato in qualsiasi momento dal gruppo che lo ha eletto.
3) Consiglio di fabbrica. È nel dibattito all’interno del Consiglio che si superano le spinte corporative a volte presenti in gruppi di lavoratori; è nel Consiglio che si costruiscono le linee di politica rivendicativa; è anche attraverso il Consiglio che è possibile realizzare un impegno sui temi più generali di lotta e quindi collegarsi alle esperienze di lavoratori di altre categorie. Per questo il Consiglio di fabbrica, composto da tutti i delegati eletti, assume in stretto collegamento con l’assemblea la responsabilità politica dell’elaborazione delle piattaforme rivendicative, della gestione delle lotte e delle trattative aziendali.
4) Esecutivo del Consiglio di fabbrica. Per il coordinamento e l’esecuzione delle proprie decisioni, il Consiglio di fabbrica potrà darsi un organismo esecutivo o di coordinamento eletto dallo stesso Consiglio. Nessuna distinzione va fatta tra delegati e rappresentanti sindacali aziendali, i quali sono individuati dal {p. 280}C.d.F. al proprio interno. Pertanto le ore di permesso sindacale e la tutela prevista dalle attuali norme contrattuali per i rappresentanti sindacali aziendali dovranno essere utilizzate, secondo le decisioni dei singoli Consigli di Fabbrica, o per il funzionamento degli organismi esecutivi o per la realizzazione di altre attività sindacali.
Si riafferma comunque il criterio dell’avvicendamento dei delegati componenti di organismi esecutivi, in modo da realizzare una più ampia responsabilizzazione dei delegati medesimi.
5) Passaggio dalle vecchie alle nuove strutture in fabbrica. La II Conferenza unitaria dei metalmeccanici ritiene che nella attuale fase sia improponibile, tanto a livello provinciale che nazionale, una regolamentazione generale negoziata con le controparti, in merito alle nuove strutture, ai loro compiti e funzioni. Occorre invece indirizzare gli sforzi e la lotta per l’estensione, il riconoscimento e la tutela dei delegati e dei consigli attraverso la loro affermazione nei fatti e la realizzazione di accordi aziendali.
L’affermarsi della logica unitaria delle nuove strutture di fabbrica non consente più il permanere a quel livello di organismi sindacali separati; le sezioni sindacali e i gruppi aziendali sono pertanto superati. Per quanto concerne le Commissioni interne si decide la non effettuazione dei rinnovi ed il definitivo superamento di tale istituto attuando in primo luogo, il passaggio delle sue prerogative al Consiglio di fabbrica.
6) Incompatibilità. La II Conferenza unitaria dei metalmeccanici ribadisce l’importanza e la validità delle deliberazioni finora assunte in materia di incompatibilità.
Queste decisioni dovranno essere armonizzate nell’ambito dei vari momenti di costruzione del Sindacato unitario e stabilite in via definitiva con l’approvazione dello Statuto del Sindacato unitario dei metalmeccanici, particolarmente per quanto riguarda le differenze di regolamentazione attualmente esistenti sulle incompatibilità tra gli incarichi direttivi di partito e la responsabilità di direzione sindacale a livello provinciale e nazionale oltre che dei quadri permanenti del sindacato.
Le norme di incompatibilità non esauriscono il problema dell’autonomia intesa come affermazione di un ruolo originale del sindacato e di un suo nuovo modo di porsi nella società anche attraverso la ricerca di un confronto diretto con i partiti e le forze politiche.
Le strutture unitarie di fabbrica, per le loro caratteristiche e per le modalità di costituzione, pongono tuttavia dei problemi nuovi.
L’esperienza fino a ora compiuta dimostra infatti l’esigenza {p. 281}di garantire il massimo di efficienza e di rapidità nella formazione e nell’applicazione delle decisioni del Consiglio di Fabbrica. A questo scopo è opportuno identificare delle funzioni esecutive all’interno del Consiglio di Fabbrica ed in pari tempo favorire concrete sperimentazioni di rotazione degli incarichi nell’ambito del Consiglio stesso.
La II Conferenza mentre non ritiene di stabilire incompatibilità per i delegati di squadra e di gruppo omogeneo, decide di adottare le incompatibilità tra le funzioni di responsabilità esecutive e di coordinamento dei Consigli di fabbrica con gli incarichi esecutivi di partito a livello nazionale, provinciale, comunale e di fabbrica, nonché con i mandati pubblici e le candidature a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
La II Conferenza impegna i Consigli di Fabbrica all’attuazione politica e pratica di tale decisione. Nel corso del processo di sviluppo della fase costituente del sindacato unitario si darà luogo ad una verifica politica delle esperienze realizzate in questo campo, di cui il Congresso unitario trarrà le dovute conclusioni statutarie.

L’avvio della fase costituente.

La II Conferenza unitaria dichiara aperta la fase costituente del sindacato unitario dei metalmeccanici. Tale scelta politica si realizza innanzitutto attraverso le decisioni delle tre Federazioni di rinunciare, a tutti i livelli, alla propria sovranità per quanto riguarda l’elaborazione delle piattaforme rivendicative, la conduzione delle vertenze, la proclamazione di scioperi generali di categoria, le scelte di politica unitaria.
Sedi decisionali per tali materie saranno solo quelle degli organismi unitari ai vari livelli. Ma il salto qualitativo della fase costituente dell’unità dei metalmeccanici è rappresentato dall’impegno che la Conferenza assume di proiettare fuori della fabbrica l’esperienza di democrazia e di rinnovamento dei consigli dei delegati.
1) Organismi sindacali unitari fuori della fabbrica. I nuovi organismi di democrazia sindacale devono proiettarsi fuori della fabbrica favorendo un rinnovamento delle altre strutture sindacali e consentendo momenti di collegamento e di coordinamento tra tutte le categorie e nuovi rapporti con gli organismi sindacali orizzontali. A tal fine nella fase costituente le attuali strutture di organizzazione a livello zonale, provinciale e nazionale vanno integrate con rappresentanze espresse direttamente dai Consigli di fabbrica secondo le {p. 282}norme che gli organismi decisionali ai rispettivi livelli si daranno. Questi nuovi organismi, così costituiti, dovranno gestire la fase costituente dell’unità dei metalmeccanici, articolando la loro attività in commissioni, salvo per i momenti decisionali nei quali si delibererà in assemblea plenaria.
Allo scopo di snellire l’iniziativa dei nuovi organismi unitari, questi ultimi provvederanno ad eleggere nel proprio seno commissioni operative con compiti esecutivi.
2) Dirigenti sindacali a tempo pieno. Si decide la utilizzazione in modo organico dei dirigenti sindacali a pieno tempo non in base alle esigenze di rappresentanza delle tre organizzazioni, ma esclusivamente secondo criteri di funzionalità.
3) Formazione. La II Conferenza, per rendere concreta una maggiore partecipazione di base ed un ruolo di direzione dei delegati e dei Consigli, ribadisce un ruolo primario della formazione unitaria ed impegna le strutture provinciali, in particolare i Coordinamenti Regionali, a sviluppare tale attività con la costituzione di apposite Commissioni, come già realizzato a livello nazionale.
4) Sedi unitarie. Parallelamente alla costituzione degli organismi unitari zonali e provinciali nonché all’utilizzo del dirigente sindacale unico, vanno realizzate sedi unitarie ai corrispondenti livelli.
5) Tesseramento. Il tesseramento unitario acquista un profondo significato politico e di superamento delle tradizionali divisioni organizzative. Per questo si decide che il tesseramento 1972 — che avrà inizio con l’autunno dell’anno in corso — sia unitario e si realizzi attraverso il rilancio di una tessera stampata a livello nazionale, tenendo presente l’esigenza di mantenere un collegamento organico con le centrali confederali.
6) Convocazione Congresso costituente. La II Conferenza decide che entro il 1971 venga convocato il Congresso costituente del Sindacato unitario dei metalmeccanici e dà mandato agli organismi decisionali unitari a livello nazionale di stabilirne i tempi e i modi di realizzazione, comunque non oltre la primavera del 1972. In tal modo il prossimo rinnovo contrattuale vedrà tutti i metalmeccanici uniti nel nuovo sindacato.
7) Unità di tutti i lavoratori. L’inizio della fase costituente dell’unità dei metalmeccanici rappresenta un importante contributo allo sviluppo dell’unità sindacale di tutta la classe lavoratrice, in quanto frutto di un processo maturato sulla base di una strategia generale dell’unità.
Pur esprimendo un giudizio positivo sulle decisioni degli {p. 283}organi confederali relative all’unità, la II Conferenza dei metalmeccanici ribadisce sulla base della propria esperienza e di quella di altre categorie, l’esigenza, oltre ai tempi entro cui realizzare l’unità, di indicare una strategia che assuma la scelta delle nuove strutture unitarie dei Consigli, come criterio su cui fondare le nuove strutture sindacali orizzontali, e sulla quale aprire con i lavoratori un dibattito di massa.
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Note