Sindacato e rappresentanze aziendali
DOI: 10.1401/9788815412324/a2
Tutti i sindacati, amici della
FIM-CISL, si ritrovano oggi di fronte al pericolo di una paralisi nell’applicazione
del contratto
¶{p. 249}o di una sua applicazione unilaterale, che
danneggerebbero tutti i lavoratori senza distinzioni!
L’unica strada per scongiurare
questi pericoli e per contrastarli durevolmente, è proprio la rivalutazione e la
difesa e a contrattazione a livello di fabbrica, in primo luogo nelle grandi
fabbriche, ad opera delle Sezioni sindacali aziendali.
Noi conosciamo i timori della
FIM-CISL e sappiamo che cosa essi significano, provenendo da un sindacato come
questo. Non possiamo quindi trattare alla leggera la sua preoccupazione di vedere
riaffiorare un pericolo di natura aziendalistica con l’attribuzione alla Sezione
sindacale aziendale di un potere effettivo di contrattazione. E dobbiamo considerare
come legittimo il timore che un potere contrattuale della Sezione sindacale
aziendale comporti una menomazione per il sindacato, provinciale o nazionale che
sia, nel suo necessario sforzo di costruzione di una strategia più generale
dell’azione rivendicativa, quale essa si impone, indubbiamente, tanto a livello di
gruppo industriale che a livello di settore e di zona.
A mio parere questi timori, che
sono legittimi, che non possiamo certo definire come irrilevanti, ma che dobbiamo
invece noi stessi assumere per quel tanto di valido che in essi ci può essere, nel
nostro sforzo di impedire ogni snaturamento aziendalistico della contrattazione di
fabbrica, non sono però tali da giustificare, a nostro giudizio, la opposizione
della FIM-CISL all’obiettivo, che noi proponiamo al movimento sindacale, di affidare
un potere contrattuale effettivo alla Sezione sindacale.
La Sezione sindacale aziendale
non è la CI. Essa è un organismo completamente diverso, per sua natura e sue
caratteristiche istituzionali. La Sezione sindacale di fabbrica, infatti, non è un
organismo elettivo che rappresenta tutti i lavoratori organizzati e non organizzati
e come tale indipendente dai sindacati territoriali. Essa rappresenta, invece, gli
iscritti di un sindacato e a fa parte integrante, quindi, di una Organizzazione
sindacale, di zona, di provincia, nazionale. Essa fa necessariamente parte
integrante, in modo particolare, del Sindacato provinciale, ed è collegata di
conseguenza alle altre istanze del sindacato da una unità di politica rivendicativa
e da un rapporto di disciplina sindacale, che certo non può essere invocato per la
CI e che comunque ha ben poca rilevanza, come è noto, nei rapporti negoziali che
esistono fra CI e direzioni aziendali.
Un potere contrattuale alla
Sezione sindacale aziendale non ostacola, a nostro parere, ma favorisce, dunque, un
coordinamento dell’azione rivendicativa fra più fabbriche, a livello di gruppo
¶{p. 250}industriale, a livello di settore, a livello di zona,
realizzato con il concorso del Sindacato provinciale e della Federazione nazionale;
quando si tratti, certo, di un coordinamento che non sia meramente amministrativo,
che non sia meramente il fatto di pochi funzionari sindacali, attuato sopra le teste
degli iscritti delle grandi fabbriche che contano.
La Sezione sindacale aziendale
favorisce infatti un coordinamento a livello di gruppo, a livello provinciale e di
settore, perché consente in primo luogo la utilizzazione effettiva — e non solo in
forma subalterna — di tutte le forze vive espresse dall’organizzazione di base,
senza le quali noi non potremo dirigere mai una esperienza come quella della
contrattazione articolata.
Ma soprattutto noi vogliamo
ribadire e ricordare ai nostri amici della FIM-CISL che la Sezione sindacale
aziendale garantisce, quando essa non sia soltanto una «cinghia di trasmissione» del
Sindacato provinciale, uno sviluppo qualitativo della vita democratica di
organizzazione sindacale, senza il quale nessuna politica rivendicativa del
sindacato nella fabbrica, che intenda rimanere autonoma dal padrone, potrà mai
essere realizzata.
Non dobbiamo mai dimenticare
questa verità elementare: i lavoratori parteciperanno in massa alla vita, alla
direzione effettiva della Sezione sindacale aziendale, soltanto allorquando essi
avranno acquisito piena coscienza che questo organismo non è un’istanza puramente
organizzativa del sindacato, ma è anche una istanza che, sia pure nell’ambito e nel
limite delle proprie prerogative, è abilitata a decidere in materia di politica
rivendicativa e di negoziazione sindacale aziendale, contribuendo così
immediatamente alla determinazione delle condizioni di vita e di lavoro delle
maestranze interessate.
A queste condizioni e solo a
queste condizioni noi avremo una partecipazione effettiva, impegnata e non meramente
passiva, delle grandi masse di lavoratori alla vita della Sezione sindacale
aziendale.
Questa è l’unica strada aperta,
a nostro avviso, per evitare anche i gravi pericoli che abbiamo già denunciato.
Nessun’altra alternativa convincente ci è stata infatti indicata dalle altre
organizzazioni per scongiurare il pericolo di paralisi nella contrattazione e per
superare i limiti che pesano ancora sulla democrazia interna del sindacato.
È quindi necessario un nostro
grande impegno di lavoro e soprattutto una particolare chiarezza di orientamenti
nella costruzione delle Sezioni sindacali
aziendali.¶{p. 251}
Dalla risoluzione conclusiva al XIV Congresso nazionale della FIOM-CGIL, Rimini 1964 (Atti), pp. 4 e 11.
14. La Sezione sindacale aziendale.
14.1. La Sezione sindacale
aziendale è l’istanza di base della FIOM. Essa deve essere costituita in ogni
azienda in cui vi sono lavoratori (operai, tecnici e impiegati) aderenti alla
FIOM-CGIL.
La Sezione sindacale aziendale
è l’organizzazione di massa che esprime nel modo più diretto una coscienza sindacale
dei lavoratori di fronte ai problemi specifici del rapporto di lavoro e alle
esigenze rivendicative che maturano nel vivo del processo produttivo. Essa deve
quindi diventare il primo strumento di elaborazione rivendicativa, di contrattazione
e di direzione autonoma dell’azione sindacale nella fabbrica.
Spetta perciò alla Sezione
sindacale aziendale di concorrere a determinare la linea politico-sindacale della
FIOM e di elaborare iniziative specifiche per lo sviluppo di tale linea nelle
concrete situazioni di ogni fabbrica.
È compito della Sezione
sindacale aziendale portare avanti l’iniziativa rivendicativa nella fabbrica; la
direzione delle vertenze collettive; la negoziazione con la Direzione aziendale
delle rivendicazioni che scaturiscono dal rapporto di lavoro (in particolare per
quanto riguarda le materie indicate dal Contratto nazionale) e dalle impostazioni
generali del sindacato.
14.2. L’Assemblea degli
iscritti della Sezione sindacale aziendale elabora la linea politico-sindacale e
organizzativa della FIOM nella fabbrica e i suoi programmi rivendicativi; essa
decide inoltre la strategia e la tattica dell’azione sindacale e l’atteggiamento
della delegazione della FIOM nella trattativa aziendale, valutando nel corso di essa
i risultati che si prospettano.
14.3. La Sezione sindacale
aziendale deve operare in modo che tutte le maestranze della fabbrica —
indipendentemente dall’affiliazione o meno al nostro o ad altri sindacati — siano
messe nella condizione di dibattere le impostazioni rivendicative
¶{p. 252}e sindacali della FIOM e non soltanto di essere informate
di ciò che essa decide e realizza.
Va tuttavia ribadito che
l’assemblea della Sezione sindacale aziendale deve poter determinare in piena
autonomia i contenuti generali della sua politica, così come gli obiettivi proposti
all’azione rivendicativa di tutte le maestranze.
14.4. La Sezione sindacale
aziendale tiene il suo Congresso annualmente o ogni qualvolta sono convocati i
Congressi provinciali del sindacato e del settore di appartenenza.
Il Congresso della Sezione
sindacale aziendale elegge il suo Comitato direttivo, il segretario ed eventualmente
una segreteria. Il Comitato direttivo coordina l’attività della Sezione sindacale
aziendale, prende iniziative pratiche per l’attuazione delle decisioni della
assemblea alla quale risponde del suo operato.
La costruzione della Sezione
sindacale aziendale comporta uno sforzo per realizzare una netta distinzione, anche
nelle persone fisiche, tra le responsabilità direttive nella Sezione sindacale
aziendale e quella di membri di CI.
15. Sindacato e Commissione interna.
15.1. Nonostante il Contratto
nazionale attribuisca i diritti di negoziazione aziendale al «Sindacato
territoriale» anziché all’organizzazione di fabbrica, resta fermo l’orientamento
della FIOM circa i compiti e le prerogative della Sezione sindacale aziendale.
E ciò anche perché i diritti e
i poteri di contrattazione del Sindacato nell’azienda possono essere positivamente
esercitati, nei fatti, soltanto dall’organizzazione sindacale aziendale. D’altra
parte solo riuscendo ad esercitare concretamente questi poteri ed a vincere nella
pratica la volontà contraria del padronato, la Sezione sindacale aziendale riuscirà
ad imporre il riconoscimento pieno ed aperto delle sue prerogative.
Il Sindacato provinciale o la
Lega, a seconda dei casi, rappresentano la Sezione sindacale aziendale sul piano
territoriale e sono impegnati a dare ad essa la necessaria assistenza per
l’assolvimento dei suoi compiti fondamentali; ma è sulla Sezione sindacale aziendale
che ricade la responsabilità diretta della elaborazione rivendicativa, della
direzione esecutiva, della negoziazione aziendale.¶{p. 253}
Dalla relazione della segreteria al V Congresso nazionale della FIM-CISL, Brescia 1965, pp. 120-122.
La presenza del sindacato in azienda.
La completa affermazione della
contrattazione integrativa può essere raggiunta soltanto se si utilizza
concretamente il «potere sindacale nelle fabbriche».
La recente esperienza di
applicazione del contratto ha ampiamente dimostrato che non bastano i testi scritti
e le affermazioni di principio, ma che soltanto nelle aziende ove esiste una
struttura sindacale valida ed efficiente si rispettano le norme contrattuali, si
attuano gli impegni stabiliti dal contratto, si superano le occasioni di contrasto
attraverso la via della discussione e degli accordi.
La realtà quindi conferma, una
volta di più, l’impostazione della CISL per cui gli interessi del lavoratore vanno
tutelati sul posto di lavoro; di ciò sono sempre più convinti i lavoratori che, dopo
le affermazioni iniziali raggiunte dal contratto, vogliono ora realizzare tutta una
serie di obiettivi e di prerogative che garantiscano concretamente la possibilità di
azione del sindacato nella azienda.
Si tratta quindi di indicare i
termini operativi per la concretizzazione di questi obiettivi: pur tenendo conto
delle attuali iniziative per uno «Statuto dei lavoratori» la FIM è convinta che i
«diritti sindacali» per assumere un peso effettivo debbono essere il risultato di
una conquista sindacale.
Quindi i problemi che si
pongono per il nuovo contratto di lavoro sono innanzitutto collegati ad una più
ampia estensione dei diritti sindacali ed in particolare:
a) realizzazione della
presenza sindacale in azienda, ogni tanto aumentando la possibilità di intervento
contrattuale per ogni materia e problema che interessa i lavoratori, ma anche
rendendo possibile nominare rappresentanti sindacali nelle fabbriche, fare riunioni
degli operai, e soprattutto trattenere i contributi associativi attraverso le
deleghe dei lavoratori raccolte a mezzo di referendum;
b) riconoscimento formale
della Sezione aziendale sindacale, alla quale vanno attribuite determinate funzioni
in materia di
¶{p. 254}amministrazione dei contratti e degli
accordi, di conoscenza delle situazioni aziendali, di conciliazione delle
controversie, ecc.; perciò vanno ad esse delegati anche alcuni compiti attualmente
attribuiti, alle CI, regolando opportunamente i rapporti tra questi due organismi.
In particolare si dovranno concordare alcune norme generali per il funzionamento
delle SAS, quali: locali per uffici e riunioni, i distacchi ed il tempo a
disposizione per svolgere le proprie funzioni, i permessi per partecipare alle
riunioni sindacali, ecc.; a livello di ogni azienda si stabiliranno poi ulteriori
regole di funzionamento in relazione alle specifiche materie di intervento per le
quali è più opportuna una rappresentanza specifica e competente, che non di tipo
generico (ad esempio esperti cottimi e valutazione mansioni, comitati infortuni,
commissioni controllo produttività, ecc.).
Note