I salari
DOI: 10.1401/9788815411143/p1
Prefazione alla riedizione digitaleLa prefazione, benché frutto di una riflessione comune, è stata scritta separatamente: a M. Aimo si devono i §§ 1 e 2 e a D. Izzi i §§ 3 e 4
1. I salari: le ragioni di un libro e di un titolo
Discutere di salario – a metà degli
anni ’80 come ha fatto Massimo Roccella (d’ora in poi M.R.) e al giorno d’oggi –
significa confrontarsi con una questione di fondo del diritto del lavoro, con il suo
cuore pulsante, che intreccia indiscutibilmente, anche sotto il profilo costituzionale,
le due dimensioni, individuale e collettiva, che caratterizzano la nostra materia: come
ben sappiamo, il diritto a un salario equo (proporzionato e sufficiente-dignitoso) è un
diritto individuale fondamentale del lavoratore e la determinazione concreta della sua
misura è funzione originaria del sindacato, non a caso da sempre indicato come autorità
salariale.
Porsi in particolare il quesito se
la contrattazione collettiva sia lo strumento più efficace di regolazione dei salari e
al contempo domandarsi quale possa o debba essere il ruolo della legge in proposito è
quanto mai cruciale e pressante nel contesto attuale di profonda crisi che il sistema
contrattuale sta attraversando, e da qualche tempo – con l’avanzare dell’emergenza dei
bassi salari, aggravata dal trend di incremento progressivo del
tasso inflazionistico e dai ritardi cronici nei rinnovi dei contratti collettivi –
quell’interrogativo anima con crescente enfasi il dibattito politico, anche grazie alla
nuova spinta proveniente dall’Unione europea con l’approvazione della direttiva n.
2022/2041 relativa a salari minimi adeguati, che per la prima volta affronta
direttamente, spingendosi al limite delle competenze legislative europee, la materia
salariale.
Nel 1986, ne I
salari, M.R. risponde a quei quesiti – con l’obiettivo di «recare un
contributo al dibattito sulla riforma del salario» – rivendicando in primo luogo la
necessità di un intervento legislativo sui minimi salariali, che nel percorso
¶{p. 2}tracciato dall’a., come si vedrà, prende avvio da una riflessione
sull’art. 36 Cost. e «sulle modalità più conseguenti di attuazione della direttiva
costituzionale» (p. 10), tenuto conto delle insufficienze della soluzione giudiziale
nell’applicazione di tale principio.
Come lo stesso M.R. spiega
nell’introdurre la monografia, la discussione sviluppatasi in materia retributiva a
partire dalla seconda metà degli anni ’70, in una stagione di accentuato interventismo
legislativo in merito, «ha costituito un momento essenziale della più generale
riflessione giuridica sul ruolo della legge e del contratto nella regolamentazione dei
rapporti di lavoro» (p. 7), vale a dire sulle relazioni tra le fonti. Nel contesto
italiano di quegli anni, in verità, come premette l’a., «il dibattito sulle politiche
salariali (era) tutto incentrato attorno ai problemi del costo del lavoro», si guardava
al salario nelle «sua dimensione massima, assumendo come preoccupazione pressoché
esaustiva il contenimento della sua dinamica di crescita» e trascurando invece i
«problemi di tutela dei più bassi redditi da lavoro» (p. 19): muovendosi controcorrente,
come diremo meglio più avanti, M.R. concentra viceversa la sua attenzione sulla
dimensione minima del salario (alla cui trattazione dedica il capitolo di apertura del
libro e la parte conclusiva dell’ultimo capitolo), denunciando i limiti della
contrattazione collettiva nell’assicurare una tutela effettiva in un mercato del lavoro
in cambiamento e sempre più frammentato, e ricordando che «fra le molteplici cause di
povertà continua a sussistere, in molti casi, il dato di una remunerazione del lavoro
non adeguata» (p. 21), quello che oggi chiamiamo comunemente “lavoro povero”. Come è
stato ben sottolineato da chi in altra occasione ha dialogato con l’a. e con questa
monografia, si è trattato di una «scelta originale e coraggiosa» (Ballestrero, De Simone
2021, p. 20).
Quella correlazione (salari
bassi/povertà) viene messa in risalto già allora dall’a., nell’introduzione del primo
capitolo del libro: il fenomeno dei “lavoratori poveri”, cioè di coloro che, pur
lavorando, non percepiscono abbastanza da poter in concreto condurre un’«esistenza
libera e dignitosa», che oggi è certamente ben più esteso e radicato, era già stato
segnalato all’epoca, con una certa lungimiranza, nel Rapporto finale della Commissione
Gorrieri sulla povertà in Italia (istituita dal Pre¶{p. 3}sidente della
Repubblica in carica, Sandro Pertini), pubblicato nello stesso anno di uscita della
monografia di M.R.
[1]
. Sebbene nel Rapporto si indichi la disoccupazione come la causa più
immediata di povertà per gli adulti e le loro famiglie, si evidenzia altresì, pur nella
multidimensionalità e complessità del fenomeno, la produzione di povertà da parte delle
occupazioni che non forniscono un reddito adeguato
[2]
.
Nell’ambito del dibattito allora
aperto sulla revisione delle politiche salariali, M.R. sceglie dunque di affrontare e
approfondire una questione che si trovava relegata ai margini, trattata con
disattenzione dal sindacato e trascurata dalla dottrina giuslavoristica, e – riprendendo
un suo corposo saggio pubblicato tre anni prima sulla rivista Politica del
diritto (Roccella 1983, p. 231 ss.) – difende efficacemente la sua tesi a
favore dell’introduzione di una legislazione sul salario minimo come «misura di sollievo
dei redditi più bassi (e) strumento di regolazione della concorrenza», ma anche – e a
questa finalità l’a. dice espressamente di attribuire particolare importanza – come
fondamentale tassello della politica economica pubblica, quale «elemento rilevante di
una politica sociale ispirata al cambiamento» (pp. 87 e 96): uno strumento mancante nel
nostro ordinamento, a quel tempo e ancora oggi, com’è noto, ma già quarant’anni or sono
«ampiamente conosciuto nei più disparati contesti di relazioni industriali» (p. 8) di
paesi stranieri.
Nell’analizzare, nei tre densi
capitoli di cui si compone l’opera, «l’insieme di problemi che si agitano attorno
all’istituto retribuzione» (p. 10), l’a. procede, come si è anticipato, a interrogarsi
sulla tenuta del tradizionale assetto delle fonti nella regolamentazione del rapporto di
lavoro, sottolineando l’insegnamento di Gino Giugni secondo cui la «funzione permanente
della legge resta quella non di sostituire la tutela ¶{p. 4}sindacale,
bensì di determinare i modi in cui essa possa svolgersi con maggiore efficienza» (p.
14). A fronte di un tema a elevato tasso di complessità tecnica, il nostro a. – in grado
di maneggiarlo con abilità – accompagna al rigore scientifico il necessario aggancio con
il mondo reale e con il suo dinamismo politico, economico e sociale, all’interno dei
quali la questione salariale deve giocoforza essere collocata per poter essere
seriamente affrontata (come si dirà infra).
Si è sin qui per lo più utilizzato
il termine “salario”, anziché “retribuzione”, in omaggio alla scelta lessicale dell’a.,
che campeggia nel titolo del volume che si (ri)presenta al lettore in versione digitale
open access e che invitiamo a (ri)leggere proiettando nell’oggi
i suoi contenuti e messaggi di fondo: una scelta terminologica sulla quale vale la pena
spendere qualche parola prima di procedere nella presentazione.
Si sofferma sul punto anche la
recensione al libro pubblicata sul Giornale di diritto del lavoro e relazioni
industriali nel 1988, ove si ricorda che il termine salario «è quasi
caduto in disuso nella semantica giuridica, che utilizza quello di retribuzione» quando
analizza i problemi relativi a natura e struttura del corrispettivo dovuto al lavoratore
subordinato, mentre è ancora in voga nella negoziazione sindacale «quando si definiscono
le linee di politica (per l’appunto) salariale» (Maresca 1988, p. 383 ss.). Se è vero,
sul piano terminologico, che nel linguaggio giuridico le espressioni salario e stipendio
sono per lo più utilizzate come sinonimo di retribuzione – espressione ampia che include
le prime due (rispettivamente riferibili alla remunerazione degli operai e a quella
degli impiegati) e prescelta dal legislatore costituente – e che nel linguaggio
economico è salario, più genericamente, il prezzo del lavoro
[3]
, nel caso della monografia di M.R. il titolo I salari
risulta «deliberatamente evocativo della dimensione sociale della retribuzione»: già dal
titolo, dunque, emerge una scelta di campo dell’a., che svela subito la sua intenzione
di affrontare il tema «non soltanto sotto un profilo dogmatico, ma cogliendo i
molteplici profili ¶{p. 5}sociali e storici di una questione centrale
dell’esperienza del movimento operaio» (Barbera, Ravelli 2021, p. 55, anche per la
precedente citazione). E inoltre si tratta di un termine che, ben più di altri, viene
sempre più frequentemente accostato all’aggettivo “minimo”: certamente già da M.R. nel
suo libro, ma anche storicamente dal diritto internazionale e da ultimo dal legislatore
dell’Unione con l’intitolazione della già citata direttiva n. 2022/2041 ai «salari
minimi adeguati».
2. Il percorso della monografia e l’approccio metodologico
Molto ricco è il materiale,
de jure condito e de jure condendo, che
M.R. offre al dibattito dei suoi contemporanei in un momento storico e sindacale
senz’altro peculiare, come già ricordato, e che, a maggior ragione grazie allo
Scaffale di Lavoro e diritto, resta a
disposizione della comunità scientifica in un contesto, quello attuale, in cui
l’interesse verso il tema dei salari (e del salario minimo legale in particolare) è sì
molto alto ma anche circondato da ambiguità e dai pericoli di una fuorviante
“spettacolarizzazione” nell’arena politica.
Sullo Scaffale, a ben vedere,
resta a nostra disposizione – ancora prima dei risultati e degli argomenti di
quell’analisi scientifica, che pur mantengono interesse – l’esempio di un approccio
metodologico che merita di essere parimenti portato all’attenzione del lettore di oggi.
Nella rubrica di rassegna della dottrina giuslavoristica pubblicata
annualmente sul già richiamato Giornale il fondatore di questa
rivista riconosce il «raro valore, sia teorico sia pratico», della monografia, in cui
l’a. dimostra la sua «capacità di dominare contemporaneamente gli aspetti di natura
tecnico-giuridica, di politica del diritto, di contrattualistica e di comparazione
giuridica» (Giugni 1987, p. 830); senza dimenticare il costante uso costruttivo dei
riferimenti storici – definito da M.R. nelle prime pagine del volume «un lavoro di scavo
nel passato» (p. 22) – che vengono esposti con precisione, tenendo altresì conto,
laddove necessario, dell’influenza esercitata dalle dottrine economiche
[4]
.
¶{p. 6}
Note
[1] Si v. La povertà in Italia (1986).
[2] Ivi si sottolinea che i lavoratori più facilmente collocati nella povertà sono «i lavoratori manuali con bassa qualificazione, soprattutto se vivono al Sud e se sono donne» (p. 139). V. l’Audizione Istat presso la Commissione Lavoro, Camera dei Deputati, dell’11 luglio 2023, spec. p. 10 ss., che fotografa la situazione odierna, individuando le caratteristiche socioeconomiche e professionali dei lavoratori dipendenti che vivono in famiglie a rischio di povertà, e dedicando in particolare spazio al segmento dei lavoratori dipendenti considerati “a bassa retribuzione”.
[3] Per tacer d’altro, lo stesso titolo è stato utilizzato dall’economista Maurice Dobb per il suo libro del 1928, appunto intitolato Wages (London: Cambridge University Press), e tradotto con I salari nell’edizione italiana pubblicata da Einaudi nel 1965. Sulla terminologia M.R. torna in diversi punti del libro, traendo spunti anche dalla dottrina francese (v. ad es. p. 99 s. e p. 110 s.).
[4] Cfr. sul punto le osservazioni di Maresca (1988, p. 383), che elogia la completezza del campo d’indagine.