Note
  1. Cfr. Messina, I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro, in «Riv. dir. comm.», 1904, I, ora in Scritti giur., vol. IV, Milano, 1948, p. 29.
  2. Pret. Milano, 18 gennaio 1903, in «Mon. trib.», 1903, pp. 272 s.
  3. Collegio di Milano, ind. al., 13 novembre 1902, in «Mon. trib.», 1903, pp. 116 s.
  4. Cfr. Messina, op. cit., p. 43, nota 156.
  5. Collegio di Milano, ind. al., 28 febbraio 1901, in «Mon. trib.», 1901, p. 615.
  6. Collegio di Milano, ind. al., 20 giugno 1901, in «Mon. trib.», 1901, p. 616.
  7. Cfr. Redenti, Sulla funzione delle magistrature industriali (Introduzione al Massimario della giurisprudenza dei probiviri, Roma, 1906), ora in Scritti e discorsi di un mezzo secolo, vol. II, Milano 1962, pp. 638 s., testo e note 13 e 14.
  8. Cit. supra, nota 3. La derisione fu annullata dal Pretore di Milano, 15 dicembre 1902, in «Mon. trib.», 1903, p. 114.
  9. Cfr. ancora la decisione citata alla nota 3.
  10. Questa teoria ebbe qualche seguito anche nella magistratura ordinaria (cfr. Pret. Borgo San Donnino, 8 febbraio 1904, in «Mon. trib.», 1904, p. 494, confermata da Cass. Torino, 31 dicembre 1904, in Giur. it., 1905, I, 1, c. 387), e fu approvata da Messina, op. cit.,pp. 50 s.
  11. Collegio di Milano, ind. al., 24 febbraio 1903, in «Mon. trib.», 1903, pp. 475 s.
  12. Collegio di Milano, ind. al., 6 febbraio 1901, in «Mon. trib.», 1901, p. 198, con nota critica anonima, attribuita al direttore della rivista avv. Porro da Lessona, La giurisprudenza dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro, in «Riv. dir. comm.», 1903, I, p. 224, che invece approva la decisione. Il Porro preferiva il primo indirizzo (cfr. «Mon. trib.», 1904, p. 494), cioè l’autointegrazione dell’ordinamento mediante operazioni logico-formali (anche se sforzate) all’eterointegrazione mediante lo strumento dell’equità. Troppo duro il giudizio di Romagnoli, Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia, in Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto, Bologna, 1974, p. 129.
  13. Cfr. Flanders, The nature of Collective Bargaining, in Collective Bargaining, a cura del medesimo, London, 1971, pp. 11, 13.
  14. Ascoli, Sul contratto collettivo di lavoro, in «Riv. dir. comm.», 1903, I, p. 99.
  15. Cfr. Redenti, Contratto «cumulativo» di lavoro e licenziamento in «Riv. dir. comm.», 1907, II, p. 149.
  16. Cfr. App. Napoli, 7 agosto 1906, in «Riv. dir. comm.», 1907, II, p. 145.
  17. Nicotra, Il contratto collettivo di lavoro, Napoli, 1906, pp. 97 s., spec. p. 110.
  18. Cfr. Romagnoli, Le associazioni sindacali nel processo, Milano, 1969, pp. 16, 20; Le origini, cit., p. 146 (e v. Barassi, Il contratto di lavoro2, vol. II, Milano, 1917, p. 280, nota 4).
  19. Cfr. Spriano, Storia di Torino operaia e socialista, rist., Torino, 1972, pp. 136 s., 168. Il testo del contratto è riprodotto negli Allegati agli Aiti del Consiglio superiore del lavoro, IX sessione, 1907, p. 53 dell’estr. Cfr. le osservazioni di Messina, ivi, pp. 63 s.
  20. Cfr. Romagnoli, Le associazioni, cit., p. 18, nota 47.
  21. V. supra, nota 1.
  22. D’Amelio, Per un progetto di legge sul contratto di lavoro, in «Riv. dir. comm.», 1907, I, p. 236.
  23. Per sottolineare questa funzione preparatoria Barassi, op. cit., vol. II, pp. 279, 281, propose il termine «concordato preliminare di lavoro», che aveva però il difetto di richiamare il concetto, affatto estraneo, di contratto preliminare (cfr. Messina, I concordati di tariffe, cit., p. 52).
  24. Cfr. Messina, Per il regolamento legislativo dei concordati di tariffe, in Atti del Consiglio superiore del lavoro, cit., p. 4 (estr.); I contratti collettivi di lavoro e la personalità giuridica delle associazioni professionali, ivi, pp. 65 s.
  25. Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen Reiches,vol. I, Leipzig, 1902, pp. 755 s.
  26. Cfr. Sinzheimer, Der korporative Arbeitsnormenvertrag, vol. I, Leipzig, 1907, p. 75.
  27. Lotmar, op. cit., p. 782.
  28. Elaborata nel 1907 da Sinzheimer, op. cit., pp. 75 s.
  29. Cfr. Sinzheimer, op. cit., vol. II, Leipzig, 1908, pp. 54 s.
  30. Cfr. Carnelutti, Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, Padova, 1928, p. 51.
  31. Di «Schicksalsfrage» parlava Sinzheimer, op. cit., vol. II, p. 66.
  32. I «contratti collettivi» ed il disegno di legge sul contratto di lavoro (relazione preliminare al Consiglio superiore del Lavoro, presentata nel 1905), in Scritti giur., cit., vol. IV, p. 72.
  33. Barassi. Contratto di lavoro2, cit., vol. II, p. 317, nota 3; v. pure Carnelutti, Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese private, in «Riv. dir. comm.», 1909, I, p. 427.
  34. Cfr. Messina, Concordati di tariffe, cit., pp. 42 s. Cfr. pure I contratti collettivi di lavoro e la personalità giuridica delle associazioni professionali, cit., p. 67 (estr.), dove precisa che l’inderogabilità non può ricongiungersi se non alla «configurazione pubblicistica del concordato di tariffa», mentre «nel diritto vigente, pel quale non si può parlare che della struttura privatistica della nostra figura, quell’effetto non è conseguibile».
  35. Cfr. Messina, I «contratti collettivi», cit., p. 67, testo e nota 7.
  36. Messina, Concordati di tariffe, cit., p. 41, nota 146.
  37. Ibidem, pp. 40 s. Contra Barassi, Contratto di lavoro1, vol. I, p. 98.
  38. Messina, I «contratti collettivi», cit., p. 67.
  39. Messina, Concordati di tariffe, cit., p. 43.
  40. Lo stesso Messina, ibidem, p. 44, non si faceva illusioni. L’inadeguatezza della sanzione meramente obbligatoria rispetto alla funzione sociale del contratto collettivo è sottolineata dalla definzione del contratto collettivo nell’ordinamento precorporativo come «contratto collettivo improprio», proposta da Carnelutti, Teoria del regolamento collettivo,cit., pp. 53 s.
  41. Sinzheimer, op. cit., vol. II, pp. 147 s.
  42. Concetto, questo, ben diverso da quello di Galizia, Il contratto collettivo di lavoro, Napoli, 1907, p. 76, che vedeva nel contratto un mezzo per cui «alla lotta di classe va sempre più sostituendosi, per spontaneo consenso delle parti, la cooperazione di classe».
  43. Messina, Concordati di tariffe, cit., p. 45 (v. anche p. 39).
  44. Così Romagnoli, Le associazioni sindacali nel processo, p. 22.
  45. Messina, Concordati di tariffe, pp. 47 s. Contra Barassi, Contratto di lavoro1, cit., vol. II, pp. 103 s., 114.
  46. Messina, I «contratti collettivi», cit., p. 72.
  47. Messina, Per il regolamento legislativo, in Atti, cit., p. 5.
  48. Tale responsabilità, regolata nei punti X e XII-XIV, è giustificata dal relatore (p. 14) come «onere correlativo alla posizione privilegiata che la legge dovrebbe dare alle associazioni registrate». Si noti che, secondo il progetto, la responsabilità (in termini di pagamento di una penale) dell’associazione registrata per le violazioni collettive dei concordati perpetrate dai soci non era fondata su un «dovere di influsso», ma era collegata al solo fatto oggettivo della violazione collettiva, indipendentemente dal presupposto che l’associazione avesse omesso l’esperimento dei mezzi a sua disposizione contro i membri violatori delle tariffe (v. il commento al punto XII, in Atti, cit., pp. 16 s.). Il progetto aggiungeva che «l’associazione avrà regresso per il pagamento di tale penalità contro gli associati contravventori, se essa non abbia preordinata la violazione collettiva». Con questa riserva finale era sanzionato specificamente il «dovere di pace».
  49. Murialdi, Sulla personalità giuridica delle associazioni professionali e sui contratti collettivi di lavoro, in Atti, cit., p. 37.
  50. Messina, I contratti collettivi di lavoro e la personalità giuridica delle associazioni professionali, cit., p. 62.
  51. In sostanza, questa prospettiva non è molto distante da quella che nella dottrina tedesca, a cominciare da Sinzheimer, op. cit., vol. I, pp. 63, 68 s., è chiamata «kombinierte Theorie» o «Kombinationstheorie» (cfr. Kaskel, Arbeitsrecht3, Berlin, 1928, p. 22), secondo la quale le associazioni professionali stipulano il contratto collettivo in nome proprio e in pari tempo in nome dei loro associati. Ma il Messina riteneva che la combinazione in unico atto di dichiarazione in nome proprio e di una dichiarazione in nome altrui non fosse possibile se non sulla base di una esplicita disposizione di legge.
  52. Messina, op. ult. cit., p. 73.
  53. V. più avanti, paragrafo 11.
  54. Atti, cit., pp. 37 s.
  55. Messina, op. ult. cit., p. 68.
  56. Per il regolamento legislativo, in Atti, cit., p. 4.
  57. Contratto di lavoro1, vol. II, pp. 76, 116, 279, nota 3.
  58. Cfr. Messina, Concordati di tariffe, cit., pp. 36 s.; Per il regolamento legislativo, in Atti, cit., p. 7; Barassi, Contratto di lavoro2, vol. II, pp. 131, 281.
  59. Cfr. Ascarelli, Sul contratto collettivo di lavoro, in «Arch. giur.», 1928, ora in Studi in tema di contratti, Milano, 1952, p. 112, nota 37.
  60. Cfr. Flanders, op. cit., p. 13.
  61. Cfr. Messina, Concordati di tariffe, cit., p. 37.
  62. Per il regolamento legislativo, in Atti, cit., p. 2.
  63. Romano (Santi), Contratti collettivi di lavoro e norme giuridiche,in «Arch. studi corp.», 1930, p. 37.
  64. Cfr. Mancini, Libertà sindacale e contratto collettivo «erga omnes», in «Riv trim. dir. e proc. civ.», 1963, pp. 570 s., spec. 593.
  65. La letteratura sui temi ricordati nel testo è sterminata. Cfr. le indicazioni bibliografiche in appendice al volume di saggi Il diritto sindacale, a cura di Mancini e Romagnoli, Bologna, 1971, parr. 7, 9, 10, 11 (pp. 510 s.).
  66. Scognamiglio, Autonomia collettiva ed efficacia del contratto collettivo di lavoro, in «Riv. dir. civ.», 1971, I, pp. 140 s.; Persiani, Saggio sull’autonomia privata collettiva, Padova, 1972.
  67. Cfr. Ghera, Linee di tendenza della contrattazione sindacale 1968-1971, in «Rass. sind.», 1971, n. 35, pp. 67 s.
  68. Giugni, Le tendenze evolutive della contrattazione collettiva in Italia, in Il sindacato fra contratti e riforme, Bari, 1973, p. 95.
  69. Coloro che non si inchinano a tale forza sono irrisi dal Corriere della Sera, 7 febbraio 1975, p. 7, come giuristi che pretendono «di mettere le manette alla storia». Questa è davvero un’epoca infestata dai «mêtis», di cui parla Montaigne, I, 54.
  70. L’aggettivo è di Messina, Concordati di tariffe, cit., p. 39.
  71. Cfr. Trib. Como 21 marzo 1921, in «Riv. dir. comm.», 1921, II, p. 249; Comm. prov. imp. priv. Milano, 23 febbraio 1921, ivi, p. 255; Cass. 30 novembre 1928, in «Ann, dir. comp.», 1930, III, con nota di Casanova (ora in Casanova, Opuscoli di vario diritto, vol. II, Milano, 1968, pp. 255 s.).
  72. Valgono, cioè, i medesimi rilievi espressi da Camelutri, Teoria,cit., p. 51 con riferimento alla dottrina precorporativa.
  73. Cfr. Corrado, Trattato di diritto del lavoro, vol. I, Torino, 1965, p. 427; Persiani, Saggio, cit., pp. 41 s.
  74. Cfr. Cataudella, Adesione al sindacato e prevalenza del contratto collettivo sul contratto individuale di lavoro, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.» 1966, p. 557, Contra Persiani, Saggio, cit., p. 44.
  75. Cfr. Scognamiglio, op. cit., p. 160.
  76. Cfr. Giugni, La funzione giuridica del contratto collettivo di lavoro, in Atti del III Congresso nazionale di diritto del lavoro sul tema Il contratto collettivo di lavoro, Milano, 196&, p. 33.
  77. Cfr. Persiani, op. cit., pp. 9 s., 31, 161.
  78. In questo senso anche Pera, Lezioni di diritto del lavoro2, Roma, 1974, p. 120; Mazziotti, in Montesano-Mazziotti, Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale, Napoli, 1974, p. 236; Grasselli, Contributo alla teoria del contratto collettivo, Padova, 1974, pp. 81 s.
  79. Corte cost. 5 aprile 1971, n. 72, in Foro it. 1972, I, c. 1173.
  80. Cfr., nell’ambito delle teorie privatistiche del contratto collettivo nella dottrina germanica, von Tuhr, Allg. Teil des Schweiz. Obligationenrechts, voi. I, Tübingen, 1924, pp. 121 s., 190, nota 59; Jacobi, Grundlehren des Arbeitsrechts, Leipzig, 1927, p. 283.
  81. Cfr. Romagnoli, Le associazioni sindacali nel processo, cit., pp. 115 s.; Persiani, op. cit., pp. 60 s., e qui citazioni complete; Scognamiglio, op. cit., pp. 158 s.; Mazziotti, op. cit., p. 15.
  82. Cfr. Hueck-Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts1, vol. II, Berlin-Frankfurt a M., 1966-67, § 21, pp. 448, s., nota 1a.
  83. Cfr. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, Milano, 1974, pp. 78 s.
  84. Questa soluzione era proposta da Messina, Sul regolamento legislativo, in Atti del Consiglio superiore del lavoro (1907), cit., p. 11 (sub n. III) dell’estr.
  85. Difficilmente, nell’ordinamento attuale, il «dovere d’influsso» potrebbe essere allargato fino a comprendere l’uso del potere disciplinare contro i soci riottosi, come disponeva l’art. 55, comma 2° del regolamento 1° luglio 1926.
  86. Questa funzione è indicata come una delle «funzioni originarie» del contratto da Kahn-Freund, Labour and the Law, London, 1972, p. 75.
  87. Scognamiglio, Le azioni sindacali in vigenza del contratto collettivo, in La contrattazione collettiva: crisi e prospettive, Milano, 1976, p. 60, obietta che «nella sfera dell’autonomia negoziale nessuno vorrà dubitare che il titolare degli interessi possa sempre modificare il suo atto unilaterale di disposizione, e se ha stipulato un contratto possa avanzare anche subito la richiesta di modificarlo ed espletare all’uopo ogni pressione consentita». Certo il venditore, che ha stipulato il contratto per un certo prezzo, può «anche subito» proporre al compratore di modificare il contratto aumentando il prezzo. Ma se il compratore non aderisce alla proposta, il venditore non può premere su di lui rifiutando di consegnare la merce al prezzo originariamente pattuito.
  88. Ghezzi, La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali,Milano, 1963, p. 93, parla di «vizio logico di preposteriorità».
  89. Ghezzi, op. cit., pp. 105 s.
  90. Così Giugni e Mancini, Movimento sindacale e contrattazione collettiva, in Potere sindacale e ordinamento giuridico, a cura della Flm, Bari 1973, p. 102. Anche Kahn-Freund, Poeta sunt servando – A Principia and its Limits, in «Tulane Law Rev.», XLVIII (1973-74), p. 905, pensa che nell’ordinamento italiano l’art. 40 Cost. impedisca l’applicazione al contratto collettivo del principio poeta sunt servanda.
  91. Nel nostro diritto l’«obbligazione di pace» ha dunque un significato diverso e meno forte che nel diritto germanico. Ciò dipende dalla diversa concezione del diritto di sciopero nei due ordinamenti. In Germania lo sciopero è un diritto del sindacato, complementare col diritto di contrattazione collettiva: l’obbligazione di pace si risolve perciò in un divieto di sciopero. In Italia invece, secondo l’interpretazione prevalsa dell’art. 40 quanto alla titolarità del diritto, lo sciopero non è un diritto sindacale, ma un diritto individuale dei lavoratori: perciò l’obbligo di pace derivante dal contratto collettivo, in quanto vincola soltanto il sindacato stipulante, lascia aperta la possibilità di scioperi non ufficiali. Non per questo si potrebbe obiettare che l’art. 40, se non impedisce il sorgere in capo al sindacato dell’obbligo di pace, lo svuota però di importanza pratica. Difficilmente l’ordine contrattuale vigente può essere rotto in misura rilevante da iniziative di coalizioni occasionali di lavoratori non appoggiate dal sindacato e da questo sconfessate. Di regola lo «sciopero selvaggio» è un fenomeno contenuto ai livelli della microconflittualità aziendale.
  92. Giugni e Mancini, op. cit., pp. 104 s., precedentemente Giugni, L’«autunno caldo» sindacale, in Il sindacato fra contratti e riforme, cit., p. 25; e, dello stesso autore, Tendenze evolutive, cit., p. 89.
  93. Giugni, Tendenze evolutive, cit., p. 95; Diritto sindacale2, Bari, 1974, pp. 183 s.
  94. Non si può non rilevare la consonanza della teoria criticata con la dottrina marxista della lotta di classe. Sul piano giuridico questa dottrina si traduce nell’identificazione del criterio discriminante del giusto dall’ingiusto, degli atti virtuosi dagli atti scellerati, in ciò che serve a incrementare o a contrastare il potere dell’organizzazione della classe rivoluzionaria, cioè il potere del partito-guida (il «moderno Principe») e del sindacato di classe (cfr. Gramsci, Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Torino, 1966, p. 8). Perciò la concezione marxista del contratto, nelle società in cui non è stata ancora instaurata la dittatura del proletariato, è contrassegnata da una tenuta precaria del vincolo contrattuale. L’obbligo di fidem praestare, di rispettare la legge del contratto, perde l’assolutezza che gli è propria nella cultura giuridica occidentale, e prende misura invece dalle cangianti valutazioni politiche di convenienza del vincolo agli interessi di classe.
  95. È stato obiettato che «postulare l’esistenza di un obbligo a carico del sindacato, come corrispettivo delle norme contenenti le condizioni di lavoro, significherebbe dover concepire il trattamento economico-normativo non già come norma immediatamente operante nei rapporti di lavoro, ma come contenuto di un obbligo assunto dalle imprese nei confronti del sindacato». Tale costruzione sarebbe «incompatibile con la configurazione del contratto collettivo come atto normativamente operante nel rapporto di lavoro» (Napoli, in Relazioni industriali. Manuale per l’analisi dell’esperienza italiana, a cura di Cella e Treu, Bologna, 1982, p. 66). L’obiezione dimentica che nel nostro ordinamento il nesso di corrispettività tra le prestazioni dedotte in contratto non implica necessariamente l’assunzione di obbligazioni da entrambe le parti. Dalla parte degli imprenditori la prestazione promessa nel contratto collettivo, alla quale è corrispettivo l’impegno di pace del sindacato, si attua (senza lo strumento dell’obbligo) mediante la cosiddetta «efficacia automatica», la quale non è altro che un caso particolare di contratto con efficacia reale (v. più avanti, in questo volume, p. 290 s.).
  96. Flanders, op. loc. cit.
  97. Cfr. Tarello, Situazione sindacale e atteggiamento dei giuristi, in «Politica del dir.», 1970, pp. 206 s.
  98. Cass. 10 febbraio 1971, n. 357, in «Mass. giur. lav.», 1971, p. 24, 371, con note di Riva Sanseverino e Santoro-Passarelli.
  99. Trib. Padova 4 luglio 1973, in «Mass. giur. lav.», 1974, p. 303.
  100. Giugni e Mancini, op. cit., p. 105.
  101. Cfr. Suppiej, Funzione del contratto collettivo, in Nuovo trattato di diritto del lavoro, diretto da Riva Sanseverino e Mazzoni, vol. I, Padova, 1971, p. 222, nota 41.
  102. Flanders, in Managements and Unions: The Theorie and Reform of Industrial Relations, London, 1970, p. 116.