Note
-
Capograssi, Pensieri vari su economia e diritto, in Scritti giuridici in onore di Romano, vol. I, Padova, 1940, p. 222. Sull’insufficienza di questa formula, benché in principio esatta, cfr. oltre Stammler, appresso citato, Heymann, Recht und Wirtschaft, in Festgabe für Stammler,Berlin-Leipzig, 1926, p. 222 e, da ultimo, Raiser, Wirtschaftsverfassung als Rechtsproblem, in Festschrift f. J. von Gierke, Berlin, 1950, p. 184.
-
Stammler, Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung?, Berlin-Leipzig, 1921, p. 108.
-
Croce, Il libro del prof. Stammler, in Materialismo storico ed economia marxista (Saggi critici)2, Milano-Napoli, 1907, p. 152. Cfr. pure, più recentemente, Isay, Die juristische Tecbnik der Wirtschaftslenkung, in Festschrift f. Schmidt-Rimpler, Karlsruhe, 1957, p. 405 («un’autonomia dell’economia rispetto all’ordine giuridico non esiste»); Hesse, Wirtschaftsform und Rechtsordnung, in Festgabe f. Jahn, Berlin, 1955, p. 9 («l’ordinamento giuridico determina la forma dell’economia»).
-
Ballerstedt, Wirtschaftsvertassungsrecht, in Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, a cura di Bettermann, Nipperdey e Scheuner, vol. III, 1, Berlin, 1956, p. 14 (fondamentale per tutto lo studio).
-
Radbruch, Rechtspbilosophie4,a cura di E. Wolf, Stuttgart, 1950, p. 159.
-
Roll, Storia del pensiero economico, Torino, 1954, p. 611.
-
Welzel, Naturrecht und Positivismus, in Festschrift f. Niedermeyer, Gottingen, 1953, p. 289.
-
Kaiser, Wirtschaftsverfassung als Rechtsprohlem, cit., pp. 196 ss.; Ballerstedt, op. loc. cit.
-
Wieacker, Privatrechtsgeschicbte der Neuzeit, Gottingen, 1952, pp. 253 ss., 271 ss.
-
Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Bern-Tübingen, 1952, pp. 272 s.
-
Eucken, op. cit., p. 29; Böhm, Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung, Tübingen, 1950, p. 24. Per un retto giudizio storico si prenda nota tuttavia del rilievo di Schumpeter, Storia dell’analisi economica, vol. II, Torino, 1959, p. 665.
-
Huber, Selbstverwaltung der Wirtschaft, Stuttgart, 1958, p. 56.
-
Ballerstedt, op. cit., p. 42 (v. anche p. 19, e, dello stesso). Über wirtschaftliche Massnahmegesetze, cit., p. 389). In termini di democrazia politica, si tratta di realizzare l’idea della democrazia come sintesi dei principi di libertà e di uguaglianza.
-
Stammler, op. cit., pp. 211 ss.; Heymann, Recht und Wirtschaft,dt., p. 210; Capograssi, op. cit., pp. 185, 188; Ascarelli, Ordinamento giuridico e processo economico, in Problemi giuridici, vol. I, Milano, 1959, p. 47. Le due concezioni contrapposte nel testo possono anche designarsi come concezione puramente normativa e concezione istituzionalistica del diritto.
-
In questo senso è accettabile la definizione dello scopo del diritto proposta da Camelutti, Teoria generale del diritto3, Roma, 1951, p. 21: «lo scopo del diritto consiste nel ridurre all’etica l’economia».
-
La nostra Costituzione non contiene propriamente una costituzione economica, ma soltanto l’enundazione di una serie di prindpi direttivi per la costruzione di un nuovo ordine economico. Leiser, Grundrechte und Privatrecht, München, 1960, p. 181, osserva che «l’apparire della problematica della costituzione economica annunzia la fine dell’ordine liberistico dell’economia, solo costituzionalmente tutelato, non costituzionalmente costruito».
-
Cfr. Menger, Vom Wenden und Wesen der Demokratie, in Staatsund Verwaltungswissenschaftliche Beiträge, pubblicati dalla Hochschule di Speyer (Stuttgart, 1957), p. 59.
-
Wieacker, Privatrechtsgeschichte, cit., p. 331.
-
Così Scheuner, Die staatliche Intervention im Bereich der Wirtschaft, in «Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer», H. 11, Berlin, 1954, p. 12.
-
Schmölders, Die Weiterbildung des Wirtschaftsrechts, in «Zeits. ges. Staatswissenschaft», (1940-41), p. 80.
-
Anche Heymann, op. cit., p. 215, rileva la «discrepanza tra diritto ed economia, determinata dalla peculiare interferenza del principio di giustizia».
-
Raiser, op. cit., p. 195.
-
Constant, Principes de politique, ch. 15, in Oeuvres (Pleiade), Paris, 1957, p. 1203.
-
Klein, Die neueren Entwicklungen in Verfassung und Recht der Aktiengesellschatf, Wien, 1904, p. 55.
-
Considerazioni analoghe, con riguardo alla forma del contratto, svolge Reinhardt, Die Vereinigung subjektiver und obiektiver Gestaltungskräfte im Vertrage, in Festschrift für W. Schmidt-Rimpler, cit., p. 135, sub. d). Cfr. pure Scheuner, op. cit., pp. 53-54.
-
Osserva Hedemann, Das Wirtschaftsrecht. Rückblick und Abschied, in Festschrift f. Hueck, München-Berlin, 1959, p. 391, che «in realtà Stato di diritto e direzione dell’economia sono legati indissolubilmente». V. anche Leiser, op. cit., pp. 167 ss.
-
Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrecbts8, vol. I, München-Berlin, 1961, p. 65.
-
Krüger, Die staatliche Intervention, cit., p. 140. Cfr. anche Ballerstedt, Wirtscbaftsverfassungsrecht, cit., p. 34.
-
Ballerstedt, Über wirtschaftliche Massnahmegesetze, in Festschrift für W. Schmidt-Rimpler, cit., pp. 369 ss., e, dello stesso autore, Wirtschaftsverfassungsrecht, cit., pp. 36 s. Fortsthoff, Lehrbuch, cit., p. 9, definisce le leggi-provvedimento «nient’altro che un intervento della legislazione nell’amministrazione». La distinzione tra leggi-norme e leggi-provvedimenti è riconosciuta anche dalla nostra Corte costituzionale: cfr. sent. 25 maggio 1957, n. 60, in Foro it., 1957, I, c. 944, e, da ultimo, sent. 30 dicembre 1961, n. 78, in Giur. it., 1962, I, 1, c. 940.
-
Ballerstedt, Rechtsstaat und Wirtschaftslenkung, in «Ar. öff. Rechts», 1948, p. 148.
-
Reinhardt, Privates Unternehmen und öffentliches Interesse, in Festschrift f. Hueck, cit., p. 441.
-
Reinhardt, op. cit., pp. 442 s.
-
Cfr. Minervini, Contro la «funzionalizzazione» dell’impresa privata, in «Riv. dir. civ.», 1958, I, p. 623. Diversamente orientato sembra Rodotà, Note critiche in tema di proprietà, in «Riv. trim. dir. proc. civ.», 1960, spec. pp. 1337 s. Nella dottrina tedesca, con riferimento all’art. 14 della Costituzione di Bonn, v. Kiibler, «Eigentum verpflichtet» – eine zivilrechtliche Generalklausel?, in «Ar. civ. Pr.», CLIX (1960-61), pp. 236 ss., spec. p. 256.
-
G. Guarino, Stato ed energia nucleare, in «Riv. soc.», 1959, p. 32, testo e nota 12. Vedi anche Ascarelli, op. cit., p. 59.
-
Cfr. Ballerstedt, Rechtsstaat und Wirtschaftslenkung, cit., p. 155: «Nell’ambito di un’economia diretta, lo Stato può attuarsi come Stato di diritto allora soltanto, quando esso adempia questi compiti non autoritariamente, ma in collaborazione con le libere forze dell’economia».
-
Corna-Pellegrini, Impresa privata e impresa pubblica quali strumenti di progresso economico e sociale, nel volume per il LXX anniversario della «Rerum Novarum» edito dall’università cattolica di Milano, 1961, p. 118, osserva che, mentre «in economie di tipo americano il bilanciamento dei poteri contrapposti, ad alto livello, tende ad avvenire col rafforzamento del potere contrattuale di acquisto di fronte a quello di vendita, in economie di tipo italiano esso sembra manifestarsi soprattutto attraverso la duplicità o meglio la molteplicità di centrali di potere industriale, private e pubbliche».
-
Cfr. Dossetti, Funzioni e ordinamento dello Stato moderno, in «Iustitia», 1952, p. 261.
-
Cfr. Isay, op. cit., p. 409.
-
Meynaud, Pianificazione e politica, Milano, 1963, p. 81.
-
Cairncross, Aspects administratifs des programmes de développement, in La planification en cinq pays de l’Europe occidentale et orientale, a cura dell’Institut univ. d’études européennes, Turin, 1962, p. 21.
-
Cfr. Pototschnig, I pubblici servizi, Padova, 1964, pp. 79 ss., e qui citazioni.
-
Cairncross, op. cit., p. 7.
-
Su questo tipo di intervento, il cui superamento è appunto il presupposto per l’instaurazione di una costituzione economica, cfr. Spagnuolo-Vigorita, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959, pp. 25 ss. Esso porta, in definitiva a ima rottura dell’unità di azione dello Stato, crea un dualismo per cui, da un lato, lo Stato assume l’ordine economico come un dato indipendente da interventi giuridico-istituzionali, dall’altro afferma la necessità di interventi correttivi e integrativi.
-
Cfr. Sica, Programmazione economica, Regioni e localizzazione industriale, in «Giur. cost.», 1963, p. 440.
-
Momigliano-Forte, La strumentazione democratica della programmazione, in «Tempi Moderni» 1962, n. 11, p. 173. Nella letteratura giuridica cfr. Santoro-Passarelli, Norma giuridica e autonomia dei privati,in Saggi di dir. civ., vol. I, Napoli, 1961, pp. 229 s.; V. Bachelet, Legge, attività amministrativa e programmazione economica, in «Giur. cost.», 1961, p. 925. V. pure Corte cost. 24 giugno 1961, n. 35, ivi, 1961, pp. 629 ss., spec. pp. 652 ss., dove, ai fini della definizione del contenuto della riserva di legge sancita nell’art. 41, comma 3°, si afferma: «Ogni programmazione deve essere stabilita, con le relative norme legislative, prima della sua concreta attuazione, affinché non soltanto le autorità pubbliche, ma altresì i singoli operatori sappiano quali sono le finalità politiche, sociali ed economiche die si vogliono raggiungere, si rilevino i mezzi stabiliti per il raggiungimento dei fini, si distinguano le sfere di attività dei poteri pubblici e quelle dei privati operatori, e questi siano così messi in grado di determinare i limiti e la estensione della loro libertà nei rispetti delle iniziative economiche che possano prendere».
-
Capaccioli, Strumenti giuridici di formazione e di attuazione dei piani, in Studi in memoria di Zanobini, vol. I, Milano, 1965, pp. 274 ss.; Predieri, Considerazioni su piani di sviluppo e piani territorali, in «Diritto dell’economia», 1961, pp. 1150 ss.
-
Guarino, in Piano economico e impresa pubblica, a cura di Archibugi e Lombardini, Torino, 1963, pp. 48, 63, 342.
-
Ma si profila tutta una serie di altri problemi di cui non è qui possibile una trattazione approfondita, e nemmeno un’elencazione esauriente. Per esempio, non pare dubbio che tra le libertà individuali collegate alla libertà di iniziativa economica privata vi sia il diritto dell’imprenditore a una sfera di riservatezza, che la pubblica autorità deve rispettare astenendosi dal divulgare notizie attinenti ai piani aziendali di cui venga a conoscenza attraverso procedure di comunicazione obbligatoria di tali piani agli organi preposti all’elaborazione del programma nazionale. Ancora a titolo di esempio, deve essere garantita la parità di trattamento delle imprese private rispetto alle imprese pubbliche nell’accesso al mercato finanziario. Il sistema di controllo dell’emissione dei valori mobiliari in via di assoggettamento ad autorizzazione delle emissioni superiori a un certo montante, oggi previsto esclusivamente allo scopo di proporzionare l’emissione alla capacità di assorbimento del mercato, cioè a scopo di tutela del risparmio, nel sistema della programmazione assume la funzione di regolare la ripartizione globale dei flussi monetari tra le varie destinazioni in conformità delle linee di sviluppo del programma.
-
Cfr. sul punto Giorgianni, Le norme sull’affitto con canone in cereali. Controllo di costituzionalità o di «ragionevolezza» delle norme speciali, in «Giur. cost.», 1962, pp. 92 ss.; Serrani, Brevi note in tema di libertà contrattuale e principi costituzionali, ivi, 1965, pp. 294 ss.
-
Corte cost. 23 aprile 1965, n. 30, «Giur. cost.», 1965, p. 298.
-
Uno spunto in G. B. Ferri, L’ordine pubblico economico, in «Riv. dir. comm.», 1963, I, p. 470.
-
Cfr. G. Ferri, Programmazione e autonomia individuale, in «Diritto dell’economia», 1966, pp. 18 ss.; Barcellona, Il problema del controllo della libertà contrattuale, in «Annali Univ. Catania», 1965, pp. 40 ss. (estr.).