La valutazione dell'esperienza duale nell'istruzione e formazione professionale
DOI: 10.1401/9788815371225/c6
Con la revisione costituzionale
del 2001 le regioni hanno assunto competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e a partire dal 2003, dopo un iter tortuoso di forte
osteggiamento e di stop and go, si è giunti ad assegnare
un’autonoma fisionomia alla IeFP
[5]
. Con il d.lgs. n. 61 del 2017 si è anche superato definitivamente il
modello della c.d. offerta «integrata», retaggio scuola-centrico degli anni Novanta.
Oggi, infatti, non sono più praticabili le soluzioni per cui spezzoni di percorso o
curricoli di formazione professionale e di istruzione di diverso ordinamento
¶{p. 173}si integrano a vicenda, bensì solo quella per cui gli
istituti professionali possono erogare, accanto ai percorsi quinquennali, anche
l’offerta formativa dell’ordinamento regionale nella sua interezza. Ciò al fine di
arricchire e integrare (in questa accezione sì) l’offerta ordinaria territoriale di
questa tipologia, se e laddove carente.
Da sottolineare, a questo
riguardo, quanto fissato dai LEP nazionali, ossia che le regioni devono assicurare:
a) l’organizzazione del servizio [6] ; b) il soddisfacimento della domanda di frequenza; c) l’adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell’università o nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente; d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi, nonché il conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato [7] ; e) l’articolazione dei percorsi formativi in tutte le tipologie, triennale di Qualifica e quadriennale di Diploma [8] ; f) l’avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione [9] .
Per completare il quadro va poi
tenuto presente che nel tempo anche la materia della competenza programmatoria delle
regioni si è estesa, fino a comprendere in modo esplicito anche gli ambiti di
specializzazione (IFTS) e terziari non accademici (ITS) della filiera professionalizzante
[10]
. Per quanto riguarda il livello secondario, va ricordato che gli
istituti professionali laddove offrano un’offerta sussidiaria a integrazione – nella
nuova accezione – di quella ordinaria garantita dalle istituzioni formative, devono
essere anch’essi accreditati al pari di queste ultime
[11]
. Il che significa che ¶{p. 174}devono assicurare gli
stessi elementi minimi sopra ricordati di cui al capo III del d.lgs. n. 226/2005.
L’offerta sussidiaria ricade nell’ambito della programmazione regionale e la
declinazione specifica dei profili in esito ai percorsi quinquennali di istruzione,
con riferimento ai codici Istat-Nup, deve avvenire nell’ambito di criteri fissati
dalla regione
[12]
. Vincoli, questi ultimi, posti dal legislatore per evitare i rischi di
una possibile sostituzione o sovrapposizione delle due tipologie ordinamentali di
percorso e per garantire all’utenza l’effettivo diritto di scelta tra di esse
all’atto di iscrizione.
Operando un bilancio del quadro
appena abbozzato, potremmo dire che risulta ormai chiaro – almeno sul piano
normativo e regolamentare – che:
– la competenza programmatoria
regionale oggi non concerne solo ciò che integra istruzione con formazione
professionale, ma direttamente e compiutamente sia l’intero segmento
professionalizzante del sistema di secondo ciclo, sia il suo sviluppo orizzontale di
specializzazione (IFTS) e verticale di progressione (ITS);
– nei LEP, cui fanno riferimento
le stesse istituzioni scolastiche che operano in via sussidiaria, rientrano non solo
la gamma completa dei percorsi di IeFP, ma anche un insieme di servizi ritenuti
altrettanto decisivi, come il tutoraggio e l’orientamento e volti alla prosecuzione
dell’iter formativo e lavorativo;
– allo stesso modo vanno
garantiti quali elementi essenziali dei percorsi l’alternanza scuola-lavoro e
l’apprendistato.
2.2. Le possibili soluzioni e i rischi
Dalla lettura combinata di tutti
gli elementi normativi richiamati relativi al d.lgs. n. 112/1998 e ai LEP (necessità
di organizzare il servizio di IeFP garantendo il
soddisfaci¶{p. 175}mento della domanda, avvio sincrono dei percorsi
di diverso ordinamento e non sovrapposizione confusiva dell’offerta sussidiaria),
nonché in considerazione delle concrete necessità operative connesse alla loro
attuazione, emerge poi con chiarezza come la programmazione non possa che essere
unitaria, debba cioè realizzarsi tenendo strettamente congiunti i diversi piani:
– della rete scolastica (in cui
ricadono i percorsi di IP) e dell’offerta di IeFP;
– dei servizi, comuni e
trasversali a tutti i percorsi;
– dell’offerta di
specializzazione e terziaria non accademica, che deve essere collocata in evidente
continuità con quella del livello secondario.
Per quanto concerne la filiera
professionalizzante, la programmazione e le conseguenti scelte di attivazione o non
attivazione dei percorsi dovranno ovviamente essere attuate sulla base di una
complessiva analisi dei fabbisogni di competenze e profili espressi dal mondo del
lavoro.
Quanto alla forma che tutto ciò
può assumere per i percorsi e i servizi (in particolare di primo e secondo ciclo),
le soluzioni possono essere diverse. Per richiamare alcuni casi concreti, la Regione
Lombardia, nel solco tracciato dalla legge n. 19/2007 sul proprio sistema educativo
territoriale, procede ormai da tempo alla redazione di un unico Atto (Piano
regionale) a cadenza annuale, formulato sulla base dei diversi Piani provinciali,
messi a punto attraverso un iter che vede il coinvolgimento attivo negli ambiti
territoriali dei diversi soggetti interessati (comuni, dirigenti scolastici, uffici
territoriali del Miur ecc.) e inglobante gli aspetti relativi al dimensionamento
[13]
. In Regione Basilicata, invece, è nel ¶{p. 176}«Piano di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche» che trova contestuale definizione la
rete scolastica e l’offerta formativa territoriale di istruzione (primo e secondo
ciclo). Il Piano viene predisposto sulla base delle proposte e dei Piani elaborati
dalle province, le quali operano con riferimento ai criteri e alle modalità per la
programmazione esplicitati in Linee guida per il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche approvate dalla Giunta regionale. Le
Linee, così come il Piano, hanno carattere triennale.
In ogni caso, al di là della
tipologia di Atti, ciò che risulta decisivo è la considerazione complessiva e
l’armonizzazione anche temporale dei diversi aspetti. Uno dei problemi di cui ad
esempio soffre la Regione Basilicata, così come molte altre, non solo del Sud, è il
disallineamento tra le decisioni relative al dimensionamento e quelle concernenti
l’approvazione formale dei percorsi. Così il primo precede e condiziona il secondo,
il quale non sempre consegue a criteri di attivazione in risposta a fabbisogni e
tendenze di sviluppo futuro del mondo del lavoro. In molti casi poi è la stessa
offerta di IeFP a rimanere sganciata e in alcuni casi fortemente disallineata
rispetto alla tempistica dell’avvio dell’anno scolastico, rendendo tra l’altro
impossibile la preliminare informativa orientativa per la scelta delle famiglie.
In molti sistemi regionali
l’azione programmatoria continua a coincidere con l’emanazione dei bandi con cui si
attribuiscono ai soggetti accreditati le risorse necessarie all’avvio dei percorsi.
Spesso ciò avviene dopo che l’anno scolastico è stato avviato, con riferimento a
quel target di popolazione che ricade nella categoria della «dispersione» o comunque
rimasto fuori dal circuito scolastico. Prassi, questa, in linea con il precedente
assetto normativo, in cui l’aspetto economico ha un rilievo determinante e il
significato del termine stesso «programmare» – così è ancora nell’uso corrente di
diverse amministrazioni e operatori del settore – coincide tout
court con l’azione di previsione e allocazione delle risorse
regionali.¶{p. 177}
Il rischio è che tutto ciò
avvenga al di fuori del quadro programmatorio complessivo previsto dall’attuale
assetto normativo, che deve riguardare la totalità dei percorsi e dei servizi in cui
anche l’offerta di formazione professionale ricade, quale componente non subalterna
o residuale rispetto all’istruzione.
Va ancora sottolineato che la
gestione dell’aspetto economico della programmazione della IeFP comporta un insieme
di difficoltà oggettive e di relativi rischi. Nei percorsi di istruzione statale
questo aspetto è per così dire assicurato a priori e in automatico; si pone quindi
solo marginalmente
[14]
. La fonte del finanziamento, infatti, è statale e di fatto unica (MEF) e
il problema che si incontra è sostanzialmente quello del rispetto dei parametri di
costituzione delle classi
[15]
. Per la filiera della IeFP, invece, il finanziamento deriva da fonti
diverse (MLPS, FSE ecc.), che giungono nella disponibilità delle regioni in tempi,
secondo modalità, nonché vincoli – anche di rendicontazione – altrettanto diversi,
nella stragrande maggioranza dei casi, senza quelle condizioni di certezza e
stabilità che sono riservate all’altro segmento del sistema educativo. Situazione,
questa, causata anche da un certo grado di dimenticanza, per non dire elusione della
norma imputabili allo stesso livello statale, come è recentemente accaduto, ad
esempio, per la citata previsione cui non è stato dato seguito dei Fondi PON estesi
alla IeFP (ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Tutto ciò comporta un’ulteriore
possibile segmentazione dell’azione programmatoria. Ma non solo. Sulla scia di
queste pur oggettive condizioni di gestione delle risorse, in diverse regioni si è
recentemente arrivati – o tornati – a definire la tipologia dei percorsi attivati in
rapporto alla loro fonte economica, con un evidente primato delle logiche
amministrativo-gestionali e con il rischio di snaturare la stessa fisionomia
ordinamentale del sistema. Così si parla
¶{p. 178}impropriamente di
«percorsi duali», quasi costituissero una diversa tipologia rispetto a quelli
ordinari e dimenticando che per questi ultimi alternanza scuola-lavoro (Asl) e
apprendistato sono elementi minimi ed essenziali (LEP) da assicurare in ogni caso.
Ossia che il sistema stesso della IeFP nella sua interezza dovrebbe connotarsi
propriamente come «duale». In molti contesti regionali la mancanza di certezza delle
fonti di finanziamento ha poi consolidato la prassi della navigazione a vista e di
piccolo cabotaggio, che si traduce nell’emanazione di dispositivi di bando annuali
per percorsi anche frammentati (non assicurati cioè nel loro intero sviluppo e nel
raccordo di filiera) e che riserva alla formazione professionale un ruolo di
supplenza rispetto all’istruzione. In tale quadro per le istituzioni formative
accreditate risulta ovviamente difficile investire, dotandosi di risorse
professionali e strutturali per l’adeguamento e il miglioramento continuo, nonché
stabilire alleanze formative con le imprese in una prospettiva di medio-lungo
termine.
Note
[5] Vedi gli Atti successivi al tentativo di smontaggio operato dal ministro Fioroni. In particolare: legge n. 133/2008, Conversione in Legge con modifiche del DL n. 112/08, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, art. 64, c. 4-bis (assolvimento dell’obbligo di istruzione anche nei percorsi di IeFP) e d.i. 15 maggio 2010, recepimento dell’Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010 (adozione degli Standard Formativi Minimi del sistema di IeFP, ex art. 27, c. 2, d.lgs. n. 226).
[6] Capo III, d.lgs. n. 226/2005, art. 15, c. 2.
[7] Art. 16.
[8] Art. 17, c. 1.
[9] Art. 17, c. 2.
[10] D.p.c.m. 25 gennaio 2008, recante Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori, art. 6, cc. 1 e 6; art. 9, c. 1; art. 11, cc. 1 e 2.
[11] D.lgs. n. 61/2017, Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, art. 4, c. 4; d.i. n. 92/2018, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, art. 5, c. 10.
[12] D.i. n. 92/2018, art. 5, c. 4.
[13] In Regione Lombardia «I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l’offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l’educazione stradale, musicale e alla salute». «Il Piano regionale dei servizi garantisce l’offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all’istruzione e alla formazione sull’intero territorio regionale» (legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia, art. 7, cc. 2 e 7).
[14] Se non per servizi di supporto quali trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico ecc.
[15] Cfr. d.p.r. n. 81/2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola.