La valutazione dell'esperienza duale nell'istruzione e formazione professionale
DOI: 10.1401/9788815371225/c6
Occorre quindi assicurarsi che
nell’indicazione dei potenziali beneficiari degli interventi, accanto alle
istituzioni scolastiche (statali e paritarie, come già condiviso con la Commissione
europea) siano previste anche le istituzioni
¶{p. 168}formative
accreditate, così da dare fattivo sostegno allo sviluppo a quella Rete nazionale
delle scuole professionali prevista dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 per la cui
piena operatività è in corso di perfezionamento il decreto ministeriale di
attivazione. Ciò sarebbe per altro organico e funzionale al processo, ancora
incompiuto, di attuazione della riforma del sistema educativo del paese. Il
consolidamento della filiera professionalizzante può essere sostenuto infatti anche
attraverso la «Rete delle scuole» prevista dal d.lgs. n. 61/2017, in una logica di
effettiva parità tra istituzioni scolastiche e istituzioni formative accreditate per
la IeFP.
Le risorse del PON Scuola e
competenze 2021-2027 non sono comunque l’unico strumento con cui le istituzioni
posso sostenere il rafforzamento della rete (e non solo dell’offerta). Un’altra
opportunità è data ad esempio sicuramente dal PON Giovani, donne e lavoro a
titolarità del Ministero del Lavoro/Anpal, la cui dotazione di circa 1,3 miliardi è
proprio il consolidamento del sistema afferente alle politiche per la formazione e
il lavoro. Per loro natura, le istituzioni formative sono storicamente già
destinatarie dei PON gestiti dal Ministero del Lavoro. Il quadro delle priorità
definite dai Fondi strutturali è assolutamente coerente, e anzi reclama, la
previsione di interventi di rafforzamento delle competenze degli operatori e degli
strumenti di intervento a loro disposizione. Tali linee di azione, a carattere
nazionale e con la finalità di omogeneizzare (non omologare) i diversi sistemi
territoriali, potranno essere auspicabilmente complementate dai singoli Programmi
operativi regionali che sono anch’essi in fase di elaborazione da parte delle
singole regioni.
In ultimo, ma non ultima, vi è
l’opportunità rappresentata dal PNRR, la cui declinazione operativa è anch’essa in
fase di definizione. Purtroppo, nella fase di redazione del programma non è stato
inserito, nell’insieme di investimenti previsti, un programma specifico di
intervento sulle istituzioni formative analogo a quelli definiti per la
riqualificazione e il potenziamento edilizio delle scuole, per la loro
infrastrutturazione tecnica e tecnologica, per il rafforzamento delle competenze del
personale. Vi sono però linee di intervento ¶{p. 169}ampie in cui
può essere ricompresa, in fase attuativa, anche la dimensione delle istituzioni
formative e della loro rete.
Tra gli interventi a titolarità
del Ministero dell’Istruzione (MI) nell’ambito della Misura 4 Componente 1, le
istituzioni formative dell’IeFP potrebbero essere ricomprese tra i destinatari degli
investimenti 1.4 (Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari
territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado), 1.5
(Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria, ITS) e, financo, 2.1
(Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale
scolastico).
Analogamente, tra gli interventi
a titolarità del Ministero dell’Istruzione nell’ambito della Misura 4 Componente 1,
al rafforzamento della rete delle istituzioni formative dell’IeFP (e non solo
all’erogazione di servizi formativi), potrebbero essere orientati, in parte, gli
investimenti 1.4 per il consolidamento del sistema duale e pure 1.1 per il
potenziamento dei centri per l’impiego.
1.2. Alcune proposte
L’azione delle istituzioni a
sostegno dell’infrastrutturazione della rete, attingendo alle dotazioni sopra
elencate, si dovrà articolare su due binari:
a) il
sostegno agli investimenti per il potenziamento e ri-orientamento delle Agenzie e
delle imprese formative già esistenti, che spesso denotano ancora una fragilità
organizzativa e gestionale che ne limita l’efficacia;
b) la
valorizzazione delle esperienze di eccellenza già consolidate e riconosciute, per la
loro efficacia ed esemplarità, in varie parti d’Italia per la loro disseminazione
nei territori che ad oggi ancora scontano un ritardo nello sviluppo di
un’infrastruttura formativa adeguata quantitativamente e qualitativamente alle
esigenze dell’utenza e delle imprese.
In entrambi i casi lo scopo è la
convergenza di investimenti pubblici (Stato, regioni, enti locali) e del «privato»
(imprese, in primis, ma anche privato sociale, impact
financing ecc.).¶{p. 170}
Questa proposta, nelle sue linee
caratterizzanti, è già stata sottoposta al governo e di fatto da esso condivisa (si
veda, ad esempio, l’intervento del Ministro per l’Istruzione Bianchi al convegno
Il lavoro che verrà. Imparare a imparare del 22 agosto 2021)
[2]
. Si tratta ora di provare ad attuarla.
Essa dovrà sostanziarsi, per
quanto riguarda la prima linea di intervento, di contributi vincolati al sostegno a
spese di investimento sostenute dagli enti per potenziare quantitativamente e
qualitativamente la propria capacità di offerta formativa. Gli investimenti dovranno
riguardare, certo, l’adeguamento delle dotazioni laboratoriali e strumentali in
rapporto al cambiamento tecnologico; ma almeno altrettanta rilevanza andrà
attribuita al rafforzamento organizzativo delle agenzie e allo sviluppo delle
competenze coinvolte nel processo formativo, a partire dalla ridefinizione del ruolo
centrale dei tutor formativi e aziendali. A tal fine potranno essere capitalizzate
le esperienze che in quest’ambito sono state realizzate da Anpal (in particolare con
il progetto Fixo) e dalle realtà (come Forma) che hanno affrontato la
sperimentazione duale come un’opportunità di crescita delle professionalità dei
formatori, delle loro metodologie e degli strumenti di intervento.
Trattandosi di una misura
universale (rivolta a tutti i soggetti accreditati per l’istruzione e formazione
professionale attivi, in primis le agenzie formative che non
sono interamente sostenute economicamente dallo Stato come le istituzioni
scolastiche) volta a migliorare e rendere più effettivo il raggiungimento dei LEP
definiti dalla normativa nazionale, i contributi potranno essere riconosciuti
direttamente dall’amministrazione centrale in coordinamento con le regioni che sono,
in ogni caso, titolari delle reti dei servizi formativi accreditati.
La modalità di riconoscimento e
validazione degli impegni potrà e dovrà essere improntata alla massima
semplificazione burocratico-amministrativa, centrando la verifica sull’accertamento
delle finalità per cui sono stati utilizzati.¶{p. 171}
Per quanto riguarda la seconda
linea di intervento, volta alla disseminazione delle esperienze di eccellenza nelle
regioni, soprattutto del Sud, in transizione (TR) e in ritardo di sviluppo (LD),
essa dovrà essere attivata attraverso lo «sviluppo di progetti selezionati
ad hoc» e caratterizzati da:
– integrazione, frutto di
un’azione combinata di attività orientative, formative, di introduzione e avviamento
al lavoro;
– apertura al lavoro attraverso
il coinvolgimento delle imprese del territorio, con una particolare attenzione alle
MPMI, in tutte le fasi del processo, dalla programmazione alla progettazione
didattica, all’erogazione dei percorsi formativi, all’accompagnamento
all’inserimento;
– collaborazione, sin dalla fase
progettuale, sia con soggetti istituzionali (enti locali, fondazioni bancarie e non
ecc.), sia con il vasto tessuto dei soggetti che intercettano il bisogno dei
giovani;
– presenza di un cofinanziamento
privato testimone della qualità del progetto, a sostegno degli investimenti iniziali
e di funzionamento generale del progetto.
Il potenziamento della rete dei
servizi quale via per un’effettiva lotta alla povertà educativa, la riduzione della
dispersione scolastica e il miglioramento del successo formativo costituiscono
interventi fondamentali e non più rimandabili, al centro di tutte le raccomandazioni
dell’UE e quindi altrettanto centrali in tutti gli strumenti di programmazione in
elaborazione.
Inoltre, la necessaria
collaborazione tra autorità nazionali e istituzioni regionali per l’attuazione di
questa azione potrà essere occasione per porre mano alla rilettura e alla riforma
(normativa e, soprattutto, operativa) della governance
istituzionale del settore, così da ridurre quelle conflittualità e pluralità di
prassi che si sostanziano, nei fatti, in una diversità territoriale che penalizza i
giovani, le loro famiglie, e la capacità di sviluppo dei sistemi economico-sociali
locali.¶{p. 172}
2. Programmazione dell’offerta formativa
2.1. Le competenze regionali
Nell’ambito delle competenze
regionali ricade anche la programmazione dell’offerta formativa. A partire dal
d.lgs. n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, quindi fin dal 1998 e ante
riforma del Titolo V
[3]
, alla regione compete:
a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale [....] della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali [....]; c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite [4] .
Con la revisione costituzionale
del 2001 le regioni hanno assunto competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e a partire dal 2003, dopo un iter tortuoso di forte
osteggiamento e di stop and go, si è giunti ad assegnare
un’autonoma fisionomia alla IeFP
[5]
. Con il d.lgs. n. 61 del 2017 si è anche superato definitivamente il
modello della c.d. offerta «integrata», retaggio scuola-centrico degli anni Novanta.
Oggi, infatti, non sono più praticabili le soluzioni per cui spezzoni di percorso o
curricoli di formazione professionale e di istruzione di diverso ordinamento
¶{p. 173}si integrano a vicenda, bensì solo quella per cui gli
istituti professionali possono erogare, accanto ai percorsi quinquennali, anche
l’offerta formativa dell’ordinamento regionale nella sua interezza. Ciò al fine di
arricchire e integrare (in questa accezione sì) l’offerta ordinaria territoriale di
questa tipologia, se e laddove carente.
Note
[3] Legge cost. n. 3/2001.
[4] Art. 138.
[5] Vedi gli Atti successivi al tentativo di smontaggio operato dal ministro Fioroni. In particolare: legge n. 133/2008, Conversione in Legge con modifiche del DL n. 112/08, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, art. 64, c. 4-bis (assolvimento dell’obbligo di istruzione anche nei percorsi di IeFP) e d.i. 15 maggio 2010, recepimento dell’Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010 (adozione degli Standard Formativi Minimi del sistema di IeFP, ex art. 27, c. 2, d.lgs. n. 226).