Avanzare insieme nella società anziana
DOI: 10.1401/9788815413086/c7
La giurisprudenza adotta dunque
una diversa soluzione: si tratterebbe di un contratto nullo per contrarietà a una
norma (imperativa) che ha per scopo la «tutela dell’autonomia privata e della libera
esplicazione dell’attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica»
[10]
. Ciò produce un effetto paradossale: in sede civile il contratto viene
giudicato non annullabile perché manca il presupposto dell’art. 428, ma quando sia
individuata la fattispecie di reato, il contratto è addirittura nullo
¶{p. 161}per contrarietà a una norma imperativa. Il problema è
determinato dalla difficoltà di ammettere che forme di abuso, condizionamento o
manipolazione del volere possano aver rilievo anche al fine di accertare
l’incapacità di intendere e di volere. Finché si assume che l’incapacità vada
accertata rispetto a un modello astratto, allora persino l’abuso dell’altrui stato
di vulnerabilità accertato in sede penale rimane del tutto estraneo alla regola
civilistica. Emerge, in ultima analisi, la necessità di ammettere interpretazioni
più elastiche e storicamente più attuali di talune categorie giuridiche, come quella
di dolo, captazione, raggiro e, in primis, di incapacità di
intendere e di volere [Fusaro 2023]. Interpretazioni in cui si tenga conto delle
sfumature dell’individualità umana e di ciò che è mutato nel modo di guardare alla
persona e alle sue fragilità.
Note
[10] Cass., 27 gennaio 2004, n. 1427, in «Contratti», 2004, pp. 997 ss. In senso analogo Cass., 20 marzo 2017, n. 7081, in «Contratti», 2017, p. 655; Cass., 29 ottobre 1994, n. 8948, in «Massimario del Foro italiano», 1994.