Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c5
Gabriele Torelli L’autorizzazione paesaggistica: interventi esclusi e regime semplificato
Notizie Autori
Gabriele Torelli è ricercatore di Diritto amministrativo presso l’Università
IUAV di Venezia. Nel 2020 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale come
professore di seconda fascia. È autore di una monografia dedicata allo studio
della tutela e valorizzazione degli immobili di proprietà dello Stato
(Contraddizioni e divergenze delle politiche legislative sui beni pubblici,
Giappichelli, 2019), nonché di pubblicazioni in tema di società e contratti
pubblici, patrimonio culturale, beni confiscati alle mafie, governo del
territorio e pianificazione territoriale.
Abstract
Il presente contributo intende esaminare il regime normativo inerente
all’autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del
paesaggio. È utile ricordare che l’art. 2, DPR 31/2017, regola – come già premesso –
anche le ipotesi in cui gli interventi e le opere da realizzare non sono soggetti ad
autorizzazione paesaggistica, benché il territorio in cui si agisce sia vincolato
sotto il profilo paesaggistico (c.d. casi di esclusione). L’art. 3, DPR 31/2017,
prevede che sono soggetti ad autorizzazione semplificata gli interventi e le opere
di lieve entità elencati nell’allegato B, il quale individua un numero piuttosto
elevato di lavori. Il che ovviamente è in linea con la ratio dell’istituto, ossia la
tolleranza di una procedura meno rigida in quanto le attività realizzate impattano
in modo meno invasivo sul territorio. I profili di semplificazione risiedono nella
formulazione dell’istanza e, di conseguenza, nelle tipologie di documenti da
allegare. La l. 118/2022, entrata in vigore il 27 agosto 2022, attribuisce al
governo una delega per la revisione dei procedimenti amministrativi, richiedendone
una semplificazione anche con riferimento a quelli relativi al rilascio di
autorizzazioni paesaggistiche. Lo strumento della conferenza di servizi costituisce
evidentemente un mezzo di semplificazione fondamentale disciplinato dagli artt. 14
ss., l. 241/1990. Va infine segnalata una circolare del MiC 42/2017, la quale ha
puntualizzato che la conferenza di servizi nella forma semplificata (asincrona) deve
essere indetta solo nel caso in cui, oltre al titolo paesaggistico semplificato ed a
quello edilizio, vi sia la necessità di acquisire un terzo titolo abilitativo per la
realizzazione dell’intervento.
1. Inquadramento generale del tema
Il presente contributo intende
esaminare il regime normativo inerente all’autorizzazione paesaggistica di cui al
Codice dei beni culturali e del paesaggio. Più precisamente, è
bene sin da subito specificare che tale contributo non è chiamato ad affrontare i temi
del regime autorizzatorio ordinario, già oggetto di analisi da parte di un altro lavoro
all’interno di questo volume, dovendo piuttosto soffermarsi sui seguenti aspetti: le
ipotesi di esclusione dall’autorizzazione e il regime semplificato nel rilascio del
provvedimento autorizzatorio in questione; la definizione della relazione paesaggistica
nella procedura semplificata e la relativa conferenza di servizi.
Il primo dei due temi menzionati –
quello, appunto, dei casi in cui l’autorizzazione paesaggistica non è necessaria
(ipotesi di esclusione) e dei casi in cui vigono regole «meno rigide» per il suo
rilascio – trova il primo riferimento normativo nell’art. 146, c. 9, del Codice, il
quale prescrive l’adozione di apposito regolamento governativo (da emanarsi ai sensi
dell’art. 17, c. 2, l. 400 del 23 agosto 1988), al fine di disciplinare le procedure
semplificate per il rilascio di un’autorizzazione semplificata in relazione ad
interventi di lieve entità. Il regolamento è stato in origine adottato con il DPR
139/2010, in seguito abrogato ad opera del DPR 31/2017, tuttora vigente: è a questa
ultima fonte normativa che verrà dedicata attenzione nel prosieguo dello studio,
costituendo questa la disciplina di riferimento per il procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica.
In via preliminare, è bene segnalare
che il DPR 31/2017 si contraddistingue per una impostazione ancor più
semplifi¶{p. 102}catoria rispetto al precedente DPR 139/2010
[1]
, perché ai fini del rilascio del provvedimento non richiede più la
preventiva verifica della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento e non ammette
più il potere di riesame dell’istanza da parte del soprintendente in caso di rigetto dell’istanza
[2]
da parte della PA procedente, su richiesta dell’istante; inoltre, prevede
semplificazioni procedimentali in relazione ai termini, per cui l’autorizzazione deve
essere rilasciata entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza
(art. 10, DPR 31/2017) e la soprintendenza deve rendere il parere vincolante entro 20
giorni dal ricevimento della proposta formulata dall’amministrazione procedente (art.
11, c. 4)
[3]
.
2. Opere ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata
Tuttavia, prima di procedere
all’analisi di dettaglio della disciplina del procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione semplificata, è utile ricordare che l’art. 2, DPR 31/2017, regola –
come già premesso – anche le ipotesi in cui gli interventi e le opere da realizzare non
sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, benché il territorio in cui si agisce sia
vincolato sotto il profilo paesaggistico (c.d. casi di esclusione). In altre parole, le
attività da svolgersi sono ritenute di entità talmente lieve che non è richiesto alcun
vaglio preventivo da parte dell’amministra- zione.¶{p. 103}
Stando al dettato dell’art. 2,
rientrano in questo novero gli interventi e le opere elencate nell’allegato A e
nell’art. 4, DPR 31/2017.
L’allegato A include un vasto numero
di opere e interventi, tra cui a titolo di semplice esempio si ricordano:
a) le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli
edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti
mutamento della destinazione d’uso; b) gli interventi sui prospetti
o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del
colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature,
rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o
scale esterne; c) gli interventi che abbiano finalità di
consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano
necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non
comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o
di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio; d)
l’installazione di pannelli solari, eliminazione di barriere architettoniche, attività
di consolidamento statico degli edifici, installazione di impianti tecnologici esterni
non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio (es. condizionatori, antenne, ecc.)
purché effettuate su prospetti secondari o spazi pertinenziali interni.
L’art. 4, DPR 31/2017, invece,
prevede un esonero dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata di tipo
«condizionato»: cioè se ne può prescindere se nel provvedimento che pone il vincolo,
ovvero nel piano paesaggistico, sono contenute le specifiche prescrizioni
d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene
paesaggistico.
L’esonero, però, vale solo con
riferimento a determinate categorie di interventi ed opere:
a) gli
interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14
dell’allegato A, nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell’art.
136, c. 1, del Codice, lett. a, b e c, limi¶{p. 104}tatamente, per
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale,
ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei
storici;
b) gli
interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.
La disciplina della lett.
a), i cui interventi ed opere sono riportati in nota per
esigenze di chiarezza espositiva
[4]
, si contraddistingue dunque per il fatto che, se il vincolo è «vestito»
[5]
, cioè prescrive in modo dettagliato le modalità d’uso del bene, allora
l’esonero può riguardare anche interventi realizzati in beni e aree
in cui insiste un vincolo paesaggistico per «notevole interesse pubblico» (art. 136, del
Codice), sui quali altrimenti sarebbe necessaria l’autorizzazione (semplificata).
Diversamente, la lett.
b) appare di più semplice costruzione, perché si limita ad
indicare una serie di interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica senza che
rilevino le aree in cui il bene si trovi
[6]
, salva la condizione per cui è comunque necessario che il provvedimento di
vincolo, ovvero il piano paesaggistico, definiscano le specifiche prescrizioni d’uso per
la tutela e la conservazione del bene.¶{p. 105}
I commi successivi dell’art. 4, DPR
31/2017, precisano poi che la regione ed il Ministero sono chiamati a rendere specifica
pubblicità dell’esonero sui propri siti istituzionali: entrambi questi soggetti hanno
comunque la possibilità di stipulare appositi accordi di collaborazione al fine di
individuare ulteriori ipotesi di interventi di lieve entità, esonerate
dall’autorizzazione paesaggistica semplificata.
3. Il regime semplificato dell’autorizzazione paesaggistica
L’art. 3, DPR 31/2017, prevede che
sono soggetti ad autorizzazione semplificata gli interventi e le opere di lieve entità
elencati nell’allegato B, il quale individua un numero piuttosto elevato di lavori
[7]
. Il che ovviamente è in linea con la ratio
dell’istituto, ossia la tolleranza di una procedura meno rigida in quanto le attività
realizzate impattano in modo meno invasivo sul territorio.
Nel prosieguo, verranno esaminati
in modo autonomo i profili più significativi del regime semplificato.
3.1. Il procedimento
Desta particolare interesse il
procedimento per il rilascio del titolo, regolato dall’art. 7, il quale stabilisce
per prima cosa che sono assoggettati a tale disciplina:
- gli interventi di lieve entità indicati nell’elenco di cui all’allegato B;
- le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’art. 146, del Codice (e dunque di carattere non semplificato!), scadute da non più di un¶{p. 106}anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
Note
[1] Per una più approfondita ricostruzione, cfr. P. Marzaro, Autorizzazione paesaggistica semplificata e procedimenti connessi, in «Rivista giuridica dell’urbanistica», 2017, n. 2, pp. 220 ss.
[2] Si ricorda che l’art. 8, comma 2, DPR 31/2017, richiede che l’istanza sia compilata in linea con il modello semplificato dell’allegato C e venga corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nelle modalità dell’allegato D (con firma di tecnico abilitato).
[3] Per una lettura sulla pregressa disciplina, si rinvia a P. Marzaro, L’autorizzazione paesaggistica semplificata nella disciplina del DPR 139/2010, in «Rivista giuridica dell’urbanistica», 2011, n. 1, pp. 19 ss.
[4] Voce A.2, ultimo periodo: realizzazione o modifica di aperture esterne o di finestre a tetto; voce A.5: installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne; voce A.7: installazione di microgeneratori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00; voce A.13: interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri; voce A.14: sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti.
[5] Sulla vestizione del vincolo, cfr. G. Piperata, Paesaggio, in C. Barbati et al., Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 249 ss., spec. pp. 273 ss.
[6] B6: interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche; B. 13: opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali; B26: verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche; B36: posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, di dimensioni inferiori a 18 mq.
[7] A titolo puramente esemplificativo, si menzionano gli incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto; gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica.