Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c5
Questo ruolo decisionale della
soprintendenza non stupisce se anche si legge la circolare del MiC
[12]
sull’auto
¶{p. 111}rizzazione paesaggistica semplificata,
che fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione del DPR 31/2017, quali ad esempio
l’indicazione del fatto che il procedimento in questione è costruito su un regime di
co-decisione tra l’amministrazione procedente (regione o ente locale delegato) e
soprintendenza.
3.5. Semplificazione organizzativa
L’art. 12, DPR 31/2017,
stabilisce delle disposizioni di semplificazione a carattere organizzativo, per cui
al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione
semplificata presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari
responsabili dei relativi procedimenti, aggiungendo inoltre (c. 2) che le regioni,
con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative organizzative
da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l’individuazione del responsabile
dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.
3.6. Sanzioni
Il regime sanzionatorio è
disciplinato dall’art. 17, DPR 31/2017, il quale afferma che, nel caso di violazione
degli obblighi previsti dal DPR 31/2017, si applica l’art. 167, del Codice, ossia
l’ordine di rimessione in pristino. Più precisamente, accade che l’autorità preposta
alla gestione del vincolo e il soprintendente, chiamati a valutare la compatibilità
paesaggistica ai sensi dell’art. 167, c. 4, del Codice, dispongono la rimessione in
pristino come extrema ratio, solo quando non sia in alcun modo
possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica
¶{p. 112}dell’intervento e delle opere. Rimane ferma la disciplina
dell’art. 181, del Codice (arresto sino a 2 anni e ammenda da 15.000 a 50.000 euro).
Il c. 2 specifica, poi, che non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di
interventi e opere ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 2 (allegato A,
esonero) del DPR 31/2017, realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore
dello stesso regolamento, non soggetti ad altro titolo abilitativo all’infuori
dell’autorizzazione paesaggistica.
3.7. Ulteriori norme semplificatorie
La l. 118/2022, entrata in
vigore il 27 agosto 2022, attribuisce al governo una delega per la revisione dei
procedimenti amministrativi, richiedendone una semplificazione anche con riferimento
a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche. È in particolare
interessante l’art. 26 «Delega al Governo per la revisione dei procedimenti
amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in
materia di fonti energetiche rinnovabili», il quale prevede l’adozione di decreti
delegati entro 24 mesi da entrata in vigore della legge.
L’art. 26, c. 13, della legge
individua delle novità sull’autorizzazione paesaggistica semplificata: entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore devono adottarsi disposizioni modificative e
integrative del regolamento di cui al DPR 31/2017, con due specifiche finalità:
- ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità, operando altre semplificazioni procedimentali, sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplifi- cata;
- riordinare, introducendo la relativa disciplina nell’ambito del DPR 31/2017, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.
Nel momento in cui si scrive
(giugno 2023), non si rilevano novità degne di nota circa l’adozione dei decreti
delegati.¶{p. 113}
4. Relazione paesaggistica semplificata
Il carattere semplificatorio che
assiste all’autorizzazione paesaggistica semplificata si traduce anche nell’adozione di
una relazione apposita, indicata appunto con l’espressione «relazione paesaggistica
semplificata», redatta dal tecnico progettista abilitato, menzionata all’interno
dell’art. 8, DPR 31/2017.
Il c. 1 di questa ultima norma
specifica che l’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di
lieve entità è corredata da tale relazione nelle forme descritte di cui all’allegato D
del medesimo DPR, il quale dunque fornisce specifici criteri per redigere il documento
in oggetto. Più precisamente, lo stesso art. 8, c. 1, ricorda che la relazione deve:
indicare i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area;
descrivere lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento; attestare la
conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se
esistenti; descrivere la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici
che qualificano il contesto di riferimento; indicare le eventuali misure di inserimento
paesaggistico previste.
Il c. 2 dell’art. 8, invece, nella
logica semplificatoria, stabilisce che alle autorizzazioni semplificate non si applicano
le disposizioni del DPCM 12 dicembre 2005
[13]
, recante l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica
della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
Il c. 3 dell’art. 8 prevede che per
gli interventi su immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, lett. a, b, c,
limitatamente per quest’ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale ricompresi o isolati nei centri storici, la relazione paesaggistica
deve contenere specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi
che caratterizzano ¶{p. 114}l’area interessata dall’intervento, nonché a
specifici riferimenti che caratterizzano il contesto paesaggistico di riferimento.
Muovendo verso l’analisi
dell’allegato D, questo definisce la struttura della relazione paesaggistica
semplificata, che si basa sui seguenti punti:
- l’indicazione del richiedente;
- l’indicazione della tipologia di opera/intervento, da accompagnare con il riferimento preciso alle fattispecie di cui all’allegato B [14] ;
- il carattere dell’intervento (temporaneo o permanente);
- la destinazione d’uso secondo le categorie individuate dall’art. 23-ter, DPR 380/2001 e poi riprese dalla legislazione regionale [15] ;
- il contesto paesaggistico dell’intervento: cioè se esso si riferisce a un centro o nucleo storico, un’area urbana o area periurbana, un insediamento rurale (sparso o nucleo), un’area agricola o naturale o area boscata, a un ambito fluviale o lacustre;
- la morfologia del contesto paesaggistico: pianura o versante o crinale, piana valliva, altopiano, promontorio, costa, ecc.;
- l’ubicazione dell’opera o dell’intervento, il quale a sua volta deve indicare:
- l’estratto cartografico: l’edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;
- l’estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;
- l’estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme;
- la documentazione cartografica dello stato attuale, specificando che:
- le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del ¶{p. 115}contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito;
- le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica;
- la presenza di immobili e aree di notevole interesse pubblico, ai sensi degli artt. 136 (dichiarazione di notevole interesse pubblico), 141 (provvedimento ministeriale), 157 (dichiarazioni di notevole interesse pubblico pregresse al 2004), del Codice; la presenza di aree tutelate per legge ex art. 142, del Codice;
- la descrizione sintetica dello stato attuale dell’immobile o dell’area di intervento, che deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l’immobile o l’area di intervento e il contesto paesaggistico (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo). Il livello di dettaglio dell’analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento;
- la descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) con allegata documentazione di progetto che indica la tipologia e consistenza dell’intervento e può contenere fotografie, inserimenti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell’area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento;
- gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Sono, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell’immobile o dell’area tutelata: cromatismi dell’edificio; rapporto vuoto e/o pieni; sagoma; volume; caratteristiche architettoniche; copertura; interventi su elementi arborei e vegetazione;
- le eventuali misure di inserimento paesaggistico, quali ad esempio la qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore in¶{p. 116}serimento paesaggistico dell’intervento nel contesto in cui questo è realizzato;
- l’indicazione dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla tipologia di intervento: conformità con i contenuti della disciplina;
- la firma del richiedente e del progettista.
Note
[13] Documentazione da fornire, invece, per la relazione paesaggistica da allegare all’istanza per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria. Per maggiori approfondimenti, si rinvia dunque al contributo che si occupa di questo tema, Santacroce, L’autorizzazione paesaggistica: il regime ordinario, in questo volume, 79 ss.
[14] Che, si ricorda, elenca gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.
[15] Perciò le seguenti destinazioni: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale, rurale.