Note
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Per una più approfondita ricostruzione, cfr. P. Marzaro, Autorizzazione paesaggistica semplificata e procedimenti connessi, in «Rivista giuridica dell’urbanistica», 2017, n. 2, pp. 220 ss.
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Si ricorda che l’art. 8, comma 2, DPR 31/2017, richiede che l’istanza sia compilata in linea con il modello semplificato dell’allegato C e venga corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nelle modalità dell’allegato D (con firma di tecnico abilitato).
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Per una lettura sulla pregressa disciplina, si rinvia a P. Marzaro, L’autorizzazione paesaggistica semplificata nella disciplina del DPR 139/2010, in «Rivista giuridica dell’urbanistica», 2011, n. 1, pp. 19 ss.
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Voce A.2, ultimo periodo: realizzazione o modifica di aperture esterne o di finestre a tetto; voce A.5: installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne; voce A.7: installazione di microgeneratori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00; voce A.13: interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri; voce A.14: sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti.
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Sulla vestizione del vincolo, cfr. G. Piperata, Paesaggio, in C. Barbati et al., Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 249 ss., spec. pp. 273 ss.
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B6: interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche; B. 13: opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali; B26: verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche; B36: posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei, di dimensioni inferiori a 18 mq.
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A titolo puramente esemplificativo, si menzionano gli incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; la realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto; gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica.
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Con la specificazione che, decorsi 60 gg. senza la comunicazione del parere, opera il silenzio assenso sul parere stesso.
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Norma che, come è noto, prevede la formazione del silenzio assenso nei procedimenti tra amministrazioni anche in presenza di interessi sensibili (paesaggistici, ambientali, ecc.). Per un’analisi più approfondita della norma si rinvia al parere del Consiglio di Stato 1404/2016. Sul tema, cfr. E. Boscolo, Il perimetro del silenzio-assenso tra generalizzazioni, eccezioni per materia e norme previgenti, in «Urbanistica e appalti», 2009, n. 4, pp. 454 ss.
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Cons. St., 2584/2022; TAR Lombardia, Brescia, 269/2022; TAR Puglia, Lecce, 298.
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TAR Campania, Salerno, 343/2022; TAR Friuli Venezia Giulia, 288/2020.
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Documentazione da fornire, invece, per la relazione paesaggistica da allegare all’istanza per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria. Per maggiori approfondimenti, si rinvia dunque al contributo che si occupa di questo tema, Santacroce, L’autorizzazione paesaggistica: il regime ordinario, in questo volume, 79 ss.
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Che, si ricorda, elenca gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.
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Perciò le seguenti destinazioni: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale, rurale.
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G. Sciullo, Conferenza di servizi e interesse paesaggistico, in «Rivista giuridica dell’urbanistica», 2011, n. 1, pp. 62 ss.
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Con la specificazione che il dimezzamento dei tempi è riferito ai termini previsti dalla l. 241/1990 e non a quelli, già ristretti, del DPR 31/2017.