Ludovico Albert, Daniele Marini (a cura di)
La valutazione dell'esperienza duale nell'istruzione e formazione professionale
DOI: 10.1401/9788815371225/c6
– il vincolo del rispetto di quote orarie complessive per le macroaree culturale di base e tecnico-professionale riferite alla durata totale del percorso (ad es. triennalità) e con ampi range di flessibilità. Questo consentirebbe, ad esempio (ferme restando le suddette quote complessive), di spostare le percentuali di ore dedicate allo sviluppo delle dimensioni culturali o di quelle professionali in modo diversificato sia nelle annualità, sia per i diversi gruppi e curricoli personalizzati.
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Diventerebbe così possibile l’adozione di diverse soluzioni, come quella di configurare insegnamenti che raggruppano più dimensioni di apprendimento (ad es. la comunicazione in lingua con quella professionale, le competenze specifiche professionali con quelle comuni, relative all’organizzazione e gestione della propria postazione di lavoro), facilitando un approccio per competenze e che supera la divisione tra teoria e pratica. In base al target e alle problematiche formative da affrontare, sarebbe inoltre possibile variare il peso delle due aree nelle diverse annualità e negli stessi periodi delle annualità (ad es. il 70% dell’area tecnico-professionale nella prima annualità, per poi incrementare quella culturale nelle restanti; o viceversa). Ciò anche in considerazione dei gruppi di apprendimento trasversali o verticali;
progressioni di percorso personalizzate. La personalizzazione del curricolo richiede anche che le progressioni di percorso possano avvenire in modo diversificato tra gli alunni. Occorre in altri termini permettere agli studenti di avanzare laddove abbiano ottenuto risultati positivi, pur in presenza di carenze di apprendimento in altri ambiti. È infatti inaccettabile che una specifica difficoltà dovuta anche solo al fattore «tempo» determini un fermo complessivo, su tutto lo spettro degli apprendimenti e per un’intera annualità. Nella realtà dei fatti ognuno ha propri tempi e modalità diversificate di apprendimento. E ognuno dovrebbe ripartire, nell’annualità o nella fase successiva, dal livello precedentemente acquisito. Nella IeFP ciò è possibile, non valendo per essa la regolamentazione statale di cui al d.p.r. n. 122/2009 che prescrive, pena la ripetizione dell’intera annualità, l’ottenimento di una valutazione positiva in tutte le materie di studio. Con l’unica via d’uscita del c.d. «recupero».
Si può dunque legittimamente configurare a livello regolamentare una soluzione che non pone il vincolo sopra richiamato mantenendo il rispetto dei minimi di frequenza [27]
e della valutazione complessiva positiva ai fini dell’ammissione all’esame (anche questo, oggetto di specifica regolamentazione regionale);{p. 194}
quote (minime) di apprendimento in situazione lavorativa. L’apprendimento attraverso il lavoro e la valenza formativa dello stesso costituiscono caposaldo della IeFP. Conseguentemente la regolamentazione regionale dovrà prescriverlo come elemento vincolante e strutturale dell’offerta formativa. In considerazione dell’istanza della personalizzazione dei curricoli – ossia al fatto che per alcuni occorre un ambiente più strutturato e formale, mentre per altri è decisamente opportuno una messa in situazione, e che tutto ciò deve avvenire secondo modalità, tempi e gradualità diverse – si renderebbe necessario:
– specificare le diverse tipologie/modalità attuative (tirocinio-stage, alternanza scuola-lavoro, IFS, apprendistato), chiarendone bene differenze, natura, condizioni attuative, nonché soluzioni e vincoli (di «protezione») per il target dei quattordicenni;
– prevedere una quota base di apprendimento in situazione lavorativa da garantire a tutti, determinata sempre in termini complessivi sull’intero percorso, con range di variabilità e possibile estensione in relazione alle diverse tipologie;
centralità dei servizi. Porre al centro la personalizzazione significa spostare il baricentro dal modello tradizionale della formazione d’aula e di laboratorio, a quello dei servizi di accompagnamento e tutoraggio che diventano altrettanto rilevanti per il successo formativo. Fondamentale diventa anche l’apporto dei diversi soggetti che entrano di fatto nella presa in carico della persona, che non si esaurisce con l’acquisizione del titolo e l’inserimento lavorativo.
Occorre dunque che in sede regolamentare:
– si prevedano come obbligatori per le istituzioni formative non solo l’erogazione delle ore di formazione, ma anche di servizi di tutoraggio-accompagnamento affidati a risorse in possesso di specifici requisiti;
– si ridisegnino tali servizi e le figure professionali ad essi preposte, superando il precedente modello del tutor d’aula e la frammentazione degli ambiti di intervento: il tutor formativo dovrà svolgere un lavoro personalizzato di supporto alle scelte, in forte unità con l’orientamento, e di {p. 195}accompagnamento sia formativo, sia al lavoro (placement); la sua funzione non si esaurisce al termine del percorso o con l’inserimento lavorativo, bensì procede anche oltre in funzione del mantenimento e del consolidamento occupazionale; tale funzione sarà di cerniera con quella del servizio dell’IVC (individuazione, validazione e certificazione delle competenze), connesso a ogni segmento di acquisizione o riconoscimento;
– si attribuisca un pieno riconoscimento del ruolo formativo e valutativo del tutor aziendale anche in sede di «consiglio docenti» e nell’ambito delle diverse fasi di progettazione, erogazione, certificazione intermedia e finale e accompagnamento all’inserimento;
target adulto. L’allargamento dell’offerta di IeFP al target adulto non è escluso dai LEP nazionali. Diverse regolamentazioni regionali (ad es. in Lombardia, ma anche in Abruzzo, in modo più limitato in Friuli Venezia Giulia e con percorsi dedicati in Toscana) lo prevedono esplicitamente. In via generale risulta comunque inopportuno non inserire adulti in gruppi o percorsi ordinari per giovani, e prevedere soluzioni modulari o segmenti progettati ad hoc, con certificazione degli esiti acquisiti cumulabile ai fini dell’acquisizione del titolo e riconoscibile nel mondo del lavoro.

5. Imprese formative e Academy

Lo stretto raccordo tra formazione e lavoro può concretizzarsi nelle due soluzioni dell’istituzione formativa che si fa impresa e viceversa, dell’impresa che diviene agente formativo, non solo per i propri dipendenti, ma anche verso destinatari esterni.

5.1. La «scuola impresa»

Il primo caso è quella delle «imprese formative» o «scuole impresa», dove i discenti apprendono in assetto lavorativo non simulato, nell’ambito di vere e proprie attività di pro{p. 196}duzione e vendita di beni e servizi, direttamente in capo all’istituzione formativa.
Nel sistema scolastico tale modello si è sviluppato soprattutto in alcuni indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale con la costituzione di imprese formative strumentali interne agli istituti. È il caso delle aziende annesse agli istituti tecnici e professionali agrari o dei ristoranti didattici realizzati da istituti a indirizzo turistico-alberghiero. Nel rispetto e nei margini previsti dalla propria regolamentazione sulla gestione amministrativo-contabile [28]
, le scuole già da tempo possono infatti commercializzare beni o servizi prodotti durante le attività didattiche, sia in modo occasionale, sia in modo più stabile e ricorrente. Tutto ciò nel rispetto delle norme di settore e a condizione di reinvestire gli utili a scopo didattico. Il regolamento specifica, infatti, che le scuole «nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate» [29]
. Chiarisce, inoltre, che «gli eventuali utili rinvenienti dalla già menzionata attività sono destinati, nell’ordine, alla copertura dei relativi costi e al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività non producano utili, i relativi costi sono posti a carico del programma dell’istituzione scolastica» [30]
. Per incentivare la diffusione di queste esperienze e per introdurre forme più moderne di commercializzazione dei prodotti e dei servizi, quali ad esempio la vendita online, la legge n. 107/2015 [31]
ha poi previsto una semplificazione delle norme contabili che governano le scuole, volta ad incrementarne l’autonomia gestionale-amministrativa. Per far fronte alla maggiore dimensione media degli istituti scolastici, sfruttare appieno le potenzialità offerte dal progresso tecnologico e in un’ottica di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, si è così {p. 197}giunti a riscrivere il regolamento ex novo. Il nuovo testo [32]
sull’istituto dell’impresa formativa non aggiunge comunque elementi innovativi rispetto al precedente.
In sintesi, a livello nazionale l’impresa formativa rimane complessivamente ancora poco istituzionalizzata [33]
. Ciò con riferimento anche all’altro segmento del sistema, quello di IeFP, dove, in ogni caso, si riscontrano contributi più avanzati sul piano dello sviluppo regolamentare e della configurazione del modello. Va infatti ricordato che, in quanto la IeFP è competenza esclusiva regionale, anche la regolamentazione specifica di questa modalità di erogazione della formazione da parte degli enti accreditati (compresi gli istituti professionali che erogano una offerta formativa sussidiaria) ricade in tale ambito di pertinenza. Lombardia, Friuli Venezia Giulia [34]
e Veneto [35]
hanno formalmente previsto e delineato l’istituto e, nei propri atti, fanno innanzitutto riferimento [36]
alla chiarificazione fornita dal MLPS all’Interpello n. 3 del 2 febbraio 2011 dell’Università di Bergamo laddove, richiamando il citato regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole, dichiara che:
la possibilità di far svolgere agli studenti «una formazione in assetto lavorativo» nell’ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi, può ritenersi applicabile, in quanto conforme al
{p. 198}complessivo quadro ordinamentale, a tutti gli enti di istruzione formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in diritto dovere, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.
Note
[27] D.lgs. n. 226/2005, art. 20, c. 2.
[28] D.i. n. 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare artt. 20 e 21.
[29] Art. 38.
[30] Art. 20, c. 5.
[31] Art. 1, c. 43.
[32] D.i. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.
[33] Vedi Dossier Un Percorso verso l’Impresa formativa del network EVT-Enterprise Vocation Transition.
[34] Allegato B delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, versione febbraio 2012 (d.g.r. n. 513 del 29 marzo 2012, punto 5, pp. 8 ss.
[35] Allegato B al d.g.r. n. 1013 del 05/06/2012, punto 8-8.a, pp. 9-24; Piano annuale di formazione iniziale 2013-2014, d.g.r. n. 1005, d.g.r. n. 1006 del 18 giugno 2013, punto 9-9.a, pp. 18-64.
[36] Vedi: per Regione Friuli Venezia Giulia Allegato B delle Linee Guida per la realizzazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, cit.; per Regione Veneto Piano annuale di formazione iniziale, cit., punto 9; per Regione Lombardia Indicazioni regionali per l’offerta formativa, Allegato A al d.g.r. n. 12550/2013, punto 2.6.2 «Modalità e condizioni attuative specifiche dei percorsi in orario serale e in contesto lavorativo».