Matelda Reho, Filippo Magni (a cura di)
Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c5
  1. l’indicazione del richiedente;
  2. l’indicazione della tipologia di opera/intervento, da accompagnare con il riferimento preciso alle fattispecie di cui all’allegato B [14]
    ;
  3. il carattere dell’intervento (temporaneo o permanente);
  4. la destinazione d’uso secondo le categorie individuate dall’art. 23-ter, DPR 380/2001 e poi riprese dalla legislazione regionale [15]
    ;
  5. il contesto paesaggistico dell’intervento: cioè se esso si riferisce a un centro o nucleo storico, un’area urbana o area periurbana, un insediamento rurale (sparso o nucleo), un’area agricola o naturale o area boscata, a un ambito fluviale o lacustre;
  6. la morfologia del contesto paesaggistico: pianura o versante o crinale, piana valliva, altopiano, promontorio, costa, ecc.;
  7. l’ubicazione dell’opera o dell’intervento, il quale a sua volta deve indicare:
    1. l’estratto cartografico: l’edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;
    2. l’estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;
    3. l’estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme;
  8. la documentazione cartografica dello stato attuale, specificando che:
    1. le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del {p. 115}contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito;
    2. le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica;
  9. la presenza di immobili e aree di notevole interesse pubblico, ai sensi degli artt. 136 (dichiarazione di notevole interesse pubblico), 141 (provvedimento ministeriale), 157 (dichiarazioni di notevole interesse pubblico pregresse al 2004), del Codice; la presenza di aree tutelate per legge ex art. 142, del Codice;
  10. la descrizione sintetica dello stato attuale dell’immobile o dell’area di intervento, che deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l’immobile o l’area di intervento e il contesto paesaggistico (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo). Il livello di dettaglio dell’analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento;
  11. la descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) con allegata documentazione di progetto che indica la tipologia e consistenza dell’intervento e può contenere fotografie, inserimenti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell’area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento;
  12. gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Sono, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell’immobile o dell’area tutelata: cromatismi dell’edificio; rapporto vuoto e/o pieni; sagoma; volume; caratteristiche architettoniche; copertura; interventi su elementi arborei e vegetazione;
  13. le eventuali misure di inserimento paesaggistico, quali ad esempio la qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore in
    {p. 116}serimento paesaggistico dell’intervento nel contesto in cui questo è realizzato;
  14. l’indicazione dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla tipologia di intervento: conformità con i contenuti della disciplina;
  15. la firma del richiedente e del progettista.

5. La conferenza di servizi

Lo strumento della conferenza di servizi costituisce evidentemente un mezzo di semplificazione fondamentale disciplinato dagli artt. 14 ss., l. 241/1990 [16]
. Il ricorso a tale istituto è previsto anche dal DPR 31/2017, ed in particolare dall’art. 11, c. 2, il quale prevede che «Ove l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all’art. 9 [SUE e SUAP o l’amministrazione procedente] indicono tale conferenza di servizi, con la specificazione che i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati rispetto a quelli previsti dalla l. n. 241/1990», il che delinea una ulteriore semplificazione caratterizzante il procedimento autorizzatorio in questione [17]
.
Il ricorso alla conferenza di servizi configura un modello alternativo di procedimento rispetto a quello delineato dagli artt. 7, 10 e soprattutto 11, DPR 31/2017. La conferenza di servizi ha natura decisoria ed è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, con la specificazione che, di regola, essa si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvi {p. 117}i casi di particolare complessità, per cui essa si svolge in modo sincrono.
Al riguardo, va infine segnalata una circolare del MiC 42/2017, la quale ha puntualizzato che la conferenza di servizi nella forma semplificata (asincrona) deve essere indetta solo nel caso in cui, oltre al titolo paesaggistico semplificato ed a quello edilizio, vi sia la necessità di acquisire un terzo titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento. Di conseguenza, se devono essere acquisiti solo i titoli edilizio e paesaggistico, la conferenza non è obbligatoria e anzi dovrebbe seguirsi la procedura ordinaria descritta dall’art. 11, DPR 31/2017, il quale, al c. 4, prevede appunto che, in mancanza di utilizzo della conferenza stessa, si segue il procedimento descritto dai cc. 5, 6 e 7 dell’art. 11.
Note
[14] Che, si ricorda, elenca gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.
[15] Perciò le seguenti destinazioni: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, commerciale, rurale.
[16] G. Sciullo, Conferenza di servizi e interesse paesaggistico, in «Rivista giuridica dell’urbanistica», 2011, n. 1, pp. 62 ss.
[17] Con la specificazione che il dimezzamento dei tempi è riferito ai termini previsti dalla l. 241/1990 e non a quelli, già ristretti, del DPR 31/2017.