Note
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A. Abrami, La nuova legislazione forestale nel decreto 3 aprile 2018, n. 34, in «Rivista di diritto agrario», 2018, n. 1, pp. 101 ss.
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A.M. Sandulli, Boschi, in Enciclopedia del diritto, vol. V, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 617 ss.
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M. Renna, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, Giuffrè, 2004.
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Per una ricostruzione della dicotomia beni pubblici-beni privati di interesse pubblico, cfr. A.M. Sandulli, Beni pubblici, in Enciclopedia del diritto, vol. V, cit., pp. 277 ss.
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È facile rendersene conto leggendo l’art. 2, c. 1, lett. b), del Testo unico, il quale indica le finalità economiche tra quelle che il d.lgs. 34/2018 intende perseguire.
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G. Piperata, Cultura, sviluppo economico e… di come addomesticare gli scoiattoli, in «Aedon», 2018, n. 3.
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Per una lettura della contrapposizione tra le politiche di tutela e di uso dei beni pubblici, cfr. G. della Cananea, I beni, in S. Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 253 ss.
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Abrami, La nuova legislazione forestale, cit., par. 3; propende per la volontà del legislatore di valorizzare in particolare la componente economica dei boschi N. Ferrucci, Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali: una prima lettura, in «Diritto agroalimentare», 2018, n. 2, pp. 265 ss. Inoltre, si rinvia anche all’intervista di Franco Pedrotti, botanico di fama nazionale ed internazionale, il quale ritiene che il Testo unico non promuova il bosco nel suo complesso ecosistemico, valorizzandone soprattutto le finalità produttive e trascurando la tutela dei suoli. Cfr. le sue riflessioni alla pagina https://www.italiaambiente.it/2018/03/13/codice-forestale-non-rispetta-la-costituzione-perche/.
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L’art. 3, c. 3, del Testo unico stabilisce, infatti, che il bosco deve avere una estensione minima di 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e una copertura arborea forestale maggiore del 20%.
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Più precisamente, l’art. 3, c. 2, definisce la gestione forestale come quel complesso di azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi.
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Se ne ha conferma anche leggendo l’art. 6, cc. 5 e 6, del Testo unico.
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In ultimo, cfr. Corte cost. 135/2022, che ha definitivamente esteso all’ambito del paesaggio delle considerazioni in tema di competenza già acclarate sul settore «ambiente», ammettendo che, in entrambe le materie, le regioni possano legiferare anche sulla tutela (oltre che sulla valorizzazione), a condizione che aumentino (e non diminuiscano) il livello minimo di tutela predisposto dalla disciplina statale (per le analoghe considerazioni nel settore ambientale, la competenza regionale in melius sulla tutela era stata riconosciuta, tra le tante, da Corte cost. 407/2002, 226/2003, 227/2003).
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Per una lettura dei documenti sulla presentazione del documento e del decreto di adozione si rinvia alla pagina web https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339, pubblicata sul sito del MPAAF il 9 febbraio 2022.
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Linee guida consultabili al link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16129. Di fatto, sono esonerate dagli obblighi di compensazione quelle superfici arboree/arbustive non qualificabili come bosco ex art. 5, c. 2, del Testo unico.
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È noto che il tema della proprietà viene ricondotto alla materia «ordinamento civile», di cui all’art. 117, c. 2, lett. l Cost. Tra le tante, cfr. Corte cost. 282/2004.