Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c5
- gli interventi di lieve entità indicati nell’elenco di cui all’allegato B;
- le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’art. 146, del Codice (e dunque di carattere non semplificato!), scadute da non più di un¶{p. 106}anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
È in particolare il tema del
rinnovo di autorizzazioni che pone qualche difficoltà interpretativa, tanto è vero
che i commi successivi dell’art. 7 vi dedicano attenzione, specificando che, da un
lato, si applica il regime di autorizzazione ordinario (art. 146, del Codice) se con
l’istanza di rinnovo sono chieste anche variazioni progettuali che comportino
interventi di non lieve entità, e perciò diversi da quelli indicati dall’allegato B
(c. 2); dall’altro, l’istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione
paesaggistica semplificata se non sono richieste variazioni progettuali e, al
contempo, non sono sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela (c. 3).
Se l’autorizzazione è
rinnovata, i lavori devono concludersi entro e non oltre l’anno successivo dalla
scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.
L’art. 10 si occupa dei termini
procedimentali, stabilendo che il procedimento deve concludersi entro il termine
tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione
procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente. I tempi sono
relativamente brevi, se solo si ricorda che, nel procedimento ordinario, la PA
procedente trasmette entro 40 giorni la documentazione alla soprintendenza, la quale
ha a disposizione altri 45 giorni per la resa del parere da parte del soprintendente
[8]
.
3.2. La semplificazione documentale
I profili di semplificazione
risiedono nella formulazione dell’istanza e, di conseguenza, nelle tipologie di
documenti da allegare. Infatti, l’art. 8, DPR 31/2017, prevede che l’istanza di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità è compilata – anche
in modalità telematica – ¶{p. 107}secondo il modello semplificato di
cui all’allegato C; inoltre, l’istanza deve essere corredata da una relazione
paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui
all’allegato D (infra, § 4), il cui
contenuto si articola nei seguenti punti:
- indicazione dei precetti della disciplina paesaggistica vigente nell’area, descrizione dello stato attuale dell’area interessata dall’intervento;
- attestazione della conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti (vestizione del vincolo);
- descrizione della compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;
- indicazione delle eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8,
c. 2, alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del DPCM 12
dicembre 2005, recante l’individuazione della documentazione necessaria alla
verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, stante il
ricorso alla già menzionata relazione paesaggistica semplificata di cui all’allegato
D.
Inoltre, l’art. 8, c. 3,
specifica che, per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati
ai sensi dell’art. 136, c. 1, del Codice, lett. a, b, c, limitatamente, per
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o
ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica deve contenere
specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che
caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di
riferimento.
3.3. Concentrazione procedimentale e presentazione dell’istanza
L’art. 9, DPR 31/2017,
disciplina la competenza a decidere sull’istanza di autorizzazione semplificata, che
va ¶{p. 108}presentata assieme alla relativa documentazione allo
Sportello unico per l’edilizia (SUE) di cui all’art. 5, DPR 380/2001
(Testo unico dell’edilizia), qualora si riferisca ad
interventi edilizi, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, la presentazione
va inoltrata all’ufficio comunale competente per le attività edilizie. Diversamente,
nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi
che rientrano nell’ambito di applicazione del DPR 160/2010 (attività produttive), la
domanda e la relativa documentazione sono presentate allo Sportello unico per le
attività produttive (SUAP). In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione
paesaggistica è presentata all’amministrazione procedente, espressione con cui si
intende la regione, o l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica,
come desumibile dall’art. 1, lett. c, DPR 31/2017.
3.4. Semplificazioni procedimentali e silenzio assenso
L’art. 11 definisce una serie
di semplificazione procedimentali, prescrivendo che l’amministrazione procedente,
ricevuta l’istanza, verifica per prima cosa se l’intervento non rientri nelle
fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica, ovvero di quelle assoggettate
al regime autorizzatorio ordinario, comunicandolo eventualmente all’istante. Se
l’istanza rientra nel novero degli interventi di autorizzazione paesaggistica
semplificata, l’amministrazione valuta la conformità dell’intervento o dell’opera
alle prescrizioni d’uso, ove presenti.
L’art. 11, c. 2, specifica che,
se l’intervento o le opere richiedono uno o più atti di assenso comunque denominati,
ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo
edilizio, viene indetta la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 ss. della
l. 241 del 7 agosto 1990, che garantisce una ottimizzazione ed accelerazione dei
tempi.
Nel caso in cui non sia
necessario convocare la conferenza di servizi, l’art. 11 disciplina un differente
percorso, così come regolato dai commi 5, 6 e 7.¶{p. 109}
Il c. 5 prevede per prima cosa
l’eventualità in cui l’amministrazione procedente ritenga opportuno richiedere
ulteriori integrazioni documentali all’interessato, in un’unica volta, e comunque
entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza. Il procedimento resta sospeso fino
alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione
integrativa richiesta.
Sia nel caso in cui
l’integrazione documentale venga chiesta, sia nell’ipotesi in cui non ve ne sia
bisogno, l’amministrazione procedente trasmette alla soprintendenza per via
telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla
documentazione in suo possesso; se anche la valutazione del soprintendente è
positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della
proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica,
all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 giorni
successivi.
In caso di mancata espressione
del parere vincolante da parte del soprintendente nei tempi previsti, è dubbio se si
formi il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis, l. 241/1990
[9]
, che permetterebbe all’amministrazione precedente di prescindere dal
parere stesso e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio (o al
diniego). La domanda è legittima perché lo stesso giudice amministrativo ha risposto
in modo sia negativo
[10]
sia positivo
[11]
; tuttavia, nel caso di specie, non dovrebbero sussistere dubbi decisivi
alla formazione del silenzio assenso sul parere vincolante, stante l’apposita
previsione normativa in tal senso di cui all’art. 11, ¶{p. 110}c. 9,
DPR 31/2017. Sembra decisiva in tal senso anche la sentenza della Corte
costituzionale 160/2021 che, pronunciandosi sulla valutazione della legittimità
costituzionale di una norma della Regione Sicilia, ha ritenuto compatibile con
l’art. 146, del Codice – e di qui con il valore costituzionale della tutela
paesaggistica di cui all’art. 117 Cost. – la previsione del silenzio assenso sul
parere del soprintendente nel procedimento di autorizzazione paesaggistica
semplificata; anche perché – continua la Corte – tale formula semplificatoria non fa
venire meno il dovere dell’amministrazione procedente di adottare il provvedimento
espresso finale.
L’art. 11, c. 6, DPR 31/2017,
disciplina invece l’ipotesi della valutazione di conformità negativa dell’istanza da
parte dell’amministrazione, che ne dà comunicazione all’interessato specificandone i
motivi (c.d. preavviso di rigetto), il quale può presentare nei 15 giorni successivi
le proprie osservazioni; a quel punto, l’amministrazione valuta nuovamente
l’istanza, adottando il provvedimento definitivo di accoglimento o diniego. È facile
notare come, nell’ipotesi appena esaminata, e cioè in caso di valutazione di
conformità negativa da parte dell’amministrazione procedente, la soprintendenza non
viene interpellata per la resa del parere vincolante. Questa scelta è appunto dovuta
alla logica semplificatoria.
Infine, l’art. 11, c. 7,
prevede il caso in cui sia la soprintendenza, una volta ottenuta la documentazione
dall’amministrazione procedente (che ha perciò reso una valutazione di conformità
positiva) a rendere un parere negativo. In tale evenienza, e sempre in una logica
semplificatoria, la soprintendenza non comunica la sua opinione all’amministrazione
procedente, ma all’istante, esponendogli le modifiche indispensabili al progetto per
ottenere il parere positivo. A seguito delle eventuali correzioni, sarà sempre la
soprintendenza a doversi pronunciare sull’istanza, adottando il provvedimento di
autorizzazione o denegandolo.
Questo ruolo decisionale della
soprintendenza non stupisce se anche si legge la circolare del MiC
[12]
sull’auto
¶{p. 111}rizzazione paesaggistica semplificata,
che fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione del DPR 31/2017, quali ad esempio
l’indicazione del fatto che il procedimento in questione è costruito su un regime di
co-decisione tra l’amministrazione procedente (regione o ente locale delegato) e
soprintendenza.
Note
[8] Con la specificazione che, decorsi 60 gg. senza la comunicazione del parere, opera il silenzio assenso sul parere stesso.
[9] Norma che, come è noto, prevede la formazione del silenzio assenso nei procedimenti tra amministrazioni anche in presenza di interessi sensibili (paesaggistici, ambientali, ecc.). Per un’analisi più approfondita della norma si rinvia al parere del Consiglio di Stato 1404/2016. Sul tema, cfr. E. Boscolo, Il perimetro del silenzio-assenso tra generalizzazioni, eccezioni per materia e norme previgenti, in «Urbanistica e appalti», 2009, n. 4, pp. 454 ss.
[10] Cons. St., 2584/2022; TAR Lombardia, Brescia, 269/2022; TAR Puglia, Lecce, 298.
[11] TAR Campania, Salerno, 343/2022; TAR Friuli Venezia Giulia, 288/2020.