Matelda Reho, Filippo Magni (a cura di)
Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c5
  1. gli interventi di lieve entità indicati nell’elenco di cui all’allegato B;
  2. le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’art. 146, del Codice (e dunque di carattere non semplificato!), scadute da non più di un
    {p. 106}anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
È in particolare il tema del rinnovo di autorizzazioni che pone qualche difficoltà interpretativa, tanto è vero che i commi successivi dell’art. 7 vi dedicano attenzione, specificando che, da un lato, si applica il regime di autorizzazione ordinario (art. 146, del Codice) se con l’istanza di rinnovo sono chieste anche variazioni progettuali che comportino interventi di non lieve entità, e perciò diversi da quelli indicati dall’allegato B (c. 2); dall’altro, l’istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata se non sono richieste variazioni progettuali e, al contempo, non sono sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela (c. 3).
Se l’autorizzazione è rinnovata, i lavori devono concludersi entro e non oltre l’anno successivo dalla scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione.
L’art. 10 si occupa dei termini procedimentali, stabilendo che il procedimento deve concludersi entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente. I tempi sono relativamente brevi, se solo si ricorda che, nel procedimento ordinario, la PA procedente trasmette entro 40 giorni la documentazione alla soprintendenza, la quale ha a disposizione altri 45 giorni per la resa del parere da parte del soprintendente [8]
.

3.2. La semplificazione documentale

I profili di semplificazione risiedono nella formulazione dell’istanza e, di conseguenza, nelle tipologie di documenti da allegare. Infatti, l’art. 8, DPR 31/2017, prevede che l’istanza di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità è compilata – anche in modalità telematica – {p. 107}secondo il modello semplificato di cui all’allegato C; inoltre, l’istanza deve essere corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all’allegato D (infra, § 4), il cui contenuto si articola nei seguenti punti:
  1. indicazione dei precetti della disciplina paesaggistica vigente nell’area, descrizione dello stato attuale dell’area interessata dall’intervento;
  2. attestazione della conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti (vestizione del vincolo);
  3. descrizione della compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;
  4. indicazione delle eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, c. 2, alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del DPCM 12 dicembre 2005, recante l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, stante il ricorso alla già menzionata relazione paesaggistica semplificata di cui all’allegato D.
Inoltre, l’art. 8, c. 3, specifica che, per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c. 1, del Codice, lett. a, b, c, limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica deve contenere specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.

3.3. Concentrazione procedimentale e presentazione dell’istanza

L’art. 9, DPR 31/2017, disciplina la competenza a decidere sull’istanza di autorizzazione semplificata, che va {p. 108}presentata assieme alla relativa documentazione allo Sportello unico per l’edilizia (SUE) di cui all’art. 5, DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), qualora si riferisca ad interventi edilizi, ovvero, nelle more della costituzione del SUE, la presentazione va inoltrata all’ufficio comunale competente per le attività edilizie. Diversamente, nei casi in cui l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del DPR 160/2010 (attività produttive), la domanda e la relativa documentazione sono presentate allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). In tutti gli altri casi, la richiesta di autorizzazione paesaggistica è presentata all’amministrazione procedente, espressione con cui si intende la regione, o l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, come desumibile dall’art. 1, lett. c, DPR 31/2017.

3.4. Semplificazioni procedimentali e silenzio assenso

L’art. 11 definisce una serie di semplificazione procedimentali, prescrivendo che l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica per prima cosa se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica, ovvero di quelle assoggettate al regime autorizzatorio ordinario, comunicandolo eventualmente all’istante. Se l’istanza rientra nel novero degli interventi di autorizzazione paesaggistica semplificata, l’amministrazione valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti.
L’art. 11, c. 2, specifica che, se l’intervento o le opere richiedono uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, viene indetta la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 ss. della l. 241 del 7 agosto 1990, che garantisce una ottimizzazione ed accelerazione dei tempi.
Nel caso in cui non sia necessario convocare la conferenza di servizi, l’art. 11 disciplina un differente percorso, così come regolato dai commi 5, 6 e 7.{p. 109}
Il c. 5 prevede per prima cosa l’eventualità in cui l’amministrazione procedente ritenga opportuno richiedere ulteriori integrazioni documentali all’interessato, in un’unica volta, e comunque entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Sia nel caso in cui l’integrazione documentale venga chiesta, sia nell’ipotesi in cui non ve ne sia bisogno, l’amministrazione procedente trasmette alla soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso; se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi.
In caso di mancata espressione del parere vincolante da parte del soprintendente nei tempi previsti, è dubbio se si formi il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis, l. 241/1990 [9]
, che permetterebbe all’amministrazione precedente di prescindere dal parere stesso e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio (o al diniego). La domanda è legittima perché lo stesso giudice amministrativo ha risposto in modo sia negativo [10]
sia positivo [11]
; tuttavia, nel caso di specie, non dovrebbero sussistere dubbi decisivi alla formazione del silenzio assenso sul parere vincolante, stante l’apposita previsione normativa in tal senso di cui all’art. 11, {p. 110}c. 9, DPR 31/2017. Sembra decisiva in tal senso anche la sentenza della Corte costituzionale 160/2021 che, pronunciandosi sulla valutazione della legittimità costituzionale di una norma della Regione Sicilia, ha ritenuto compatibile con l’art. 146, del Codice – e di qui con il valore costituzionale della tutela paesaggistica di cui all’art. 117 Cost. – la previsione del silenzio assenso sul parere del soprintendente nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata; anche perché – continua la Corte – tale formula semplificatoria non fa venire meno il dovere dell’amministrazione procedente di adottare il provvedimento espresso finale.
L’art. 11, c. 6, DPR 31/2017, disciplina invece l’ipotesi della valutazione di conformità negativa dell’istanza da parte dell’amministrazione, che ne dà comunicazione all’interessato specificandone i motivi (c.d. preavviso di rigetto), il quale può presentare nei 15 giorni successivi le proprie osservazioni; a quel punto, l’amministrazione valuta nuovamente l’istanza, adottando il provvedimento definitivo di accoglimento o diniego. È facile notare come, nell’ipotesi appena esaminata, e cioè in caso di valutazione di conformità negativa da parte dell’amministrazione procedente, la soprintendenza non viene interpellata per la resa del parere vincolante. Questa scelta è appunto dovuta alla logica semplificatoria.
Infine, l’art. 11, c. 7, prevede il caso in cui sia la soprintendenza, una volta ottenuta la documentazione dall’amministrazione procedente (che ha perciò reso una valutazione di conformità positiva) a rendere un parere negativo. In tale evenienza, e sempre in una logica semplificatoria, la soprintendenza non comunica la sua opinione all’amministrazione procedente, ma all’istante, esponendogli le modifiche indispensabili al progetto per ottenere il parere positivo. A seguito delle eventuali correzioni, sarà sempre la soprintendenza a doversi pronunciare sull’istanza, adottando il provvedimento di autorizzazione o denegandolo.
Questo ruolo decisionale della soprintendenza non stupisce se anche si legge la circolare del MiC [12]
sull’auto
{p. 111}rizzazione paesaggistica semplificata, che fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione del DPR 31/2017, quali ad esempio l’indicazione del fatto che il procedimento in questione è costruito su un regime di co-decisione tra l’amministrazione procedente (regione o ente locale delegato) e soprintendenza.
Note
[8] Con la specificazione che, decorsi 60 gg. senza la comunicazione del parere, opera il silenzio assenso sul parere stesso.
[9] Norma che, come è noto, prevede la formazione del silenzio assenso nei procedimenti tra amministrazioni anche in presenza di interessi sensibili (paesaggistici, ambientali, ecc.). Per un’analisi più approfondita della norma si rinvia al parere del Consiglio di Stato 1404/2016. Sul tema, cfr. E. Boscolo, Il perimetro del silenzio-assenso tra generalizzazioni, eccezioni per materia e norme previgenti, in «Urbanistica e appalti», 2009, n. 4, pp. 454 ss.
[10] Cons. St., 2584/2022; TAR Lombardia, Brescia, 269/2022; TAR Puglia, Lecce, 298.
[11] TAR Campania, Salerno, 343/2022; TAR Friuli Venezia Giulia, 288/2020.