Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c14
La legge Maiorana-Calatabiano del
1877, oggi abrogata, introduce per la prima volta il concetto di «vincolo forestale»,
vincolo apposto alle superfici coperte da boschi, riconosciuti dalla legge quale bene
giuridico di rilevante interesse pubblico e sottoposti a specifiche tutele, ossia
gravati da obblighi e divieti derivanti dall’esistenza del vincolo stesso.
¶{p. 264}
In una recente sentenza 1851 del
29 marzo 2013, il Consiglio di Stato ha ribadito che la definizione di bosco è «una
nozione di ordine sostanziale, per la cui operatività in concreto non è necessario un
previo atto amministrativo di ricognizione e perimetrazione»: di conseguenza i
proprietari di boschi subiscono l’apposizione del vincolo forestale senza che vi siano
stati provvedimenti legislativi o amministrativi ad hoc.
La giurisprudenza a tutt’oggi
riconosce, inoltre, al bosco (e di conseguenza al vincolo forestale) caratteristiche di
dinamicità temporale e spaziale: questa dinamicità del bosco è riconosciuta in tutte le
fonti normative di rango primario.
Il RD 3267 del 30 dicembre 1923,
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani (c.d. legge Serpieri), rappresenta la prima legge
forestale italiana, tuttora vigente, che ha ispirato gran parte della legislazione
forestale successiva, compresa quella regionale.
Viene qui definito il «vincolo
idrogeologico», vincolo imposto, a differenza del precedente, con procedura ad evidenza
pubblica a determinati contesti territoriali, al fine di evitare la denudazione dei
terreni, la perdita della loro stabilità e l’alterazione del regime delle acque. Il
bosco viene valorizzato come presidio dell’equilibrio idrogeologico del territorio e per
questo motivo tutelato in quanto di interesse per l’intera collettività. Al fine,
dunque, di conciliare la funzione produttiva del bosco, di interesse dei proprietari,
con la funzione protettiva, di interesse della collettività, introduce in modo molto
articolato una serie di vincoli e disposizioni sulle modalità di governo e trattamento
dei boschi, sull’esercizio del pascolo in foresta, sui lavori di dissodamento di terreni
saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione e sui movimenti di terre in
generale.
Con l’adozione del DPR 616/1977,
che ha trasferito alle regioni le funzioni fino ad allora esercitate dallo Stato in
materia di territori montani, foreste e proprietà forestali, bisognerà attendere fino al
2001 con l’emanazione del d.lgs. 227/2001 per assistere ad una ricomparsa di una norma
di ¶{p. 265}indirizzo nazionale nel settore forestale. Le disposizioni
del decreto legislativo, chiaramente espresse all’art. 1,
sono finalizzate alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all’incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall’Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile […].
È stata, infatti, proprio
l’entrata in vigore e l’adozione di diversi provvedimenti comunitari in materia
ambientale e forestale, energetica e di sviluppo rurale, che ha portato l’Italia ad
intervenire nuovamente per dare un assetto unitario a una materia a quel punto
estremamente frammentata e differenziata da regione a regione.
L’entrata in vigore del d.lgs.
34/2018, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
(TUFF), porta all’abrogazione del d.lgs. 227/2001 e al riconoscimento del patrimonio
forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante
interesse pubblico, da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle
generazioni presenti e future, secondo quei dettami che già erano ben presenti nella
politica forestale regionale.
La nuova norma reca, in 19
articoli, le linee di indirizzo e di coordinamento in materia di selvicoltura e filiere
forestali volte a perseguire il rilancio della filiera economico-produttiva forestale,
ma sempre nell’ottica di garantire una gestione sostenibile del patrimonio boschivo,
integrata con la tutela attiva del territorio e del paesaggio, con la conservazione
della biodiversità e con la prevenzione dei processi di degrado. Il completo
dispiegamento del d.lgs. 34/2018 sul fronte applicativo è affidato a nove decreti
ministeriali di attuazione volti alla normazione di maggior dettaglio in determinati
ambiti. Alle disposizioni recate dai decreti attuativi le regioni sono tenute ad
adeguarsi, evidenziandosi, in tal modo, l’intento del legislatore orientato a conseguire
maggiore uniformità concettuale e metodologica nella trattazione della materia forestale
tra le regioni. ¶{p. 266}
In questo senso deve essere vista
la definizione di bosco, recata all’art. 3, la cui completa determinazione viene
integrata con i successivi artt. 4 e 5 riguardanti, rispettivamente, le aree assimilate
a bosco e le aree escluse dalla definizione di bosco. La nuova norma introduce, quindi,
una definizione di bosco più puntuale e vincolante rispetto a quella recata a suo tempo
dal d.lgs. 227/2001, accordando alle regioni solo minimi margini di integrazione alla
definizione statale, integrazioni giustificate da particolari peculiarità territoriali,
ecologiche e socioeconomiche.
4. La normativa forestale regionale
Quando nel 1977 la materia
forestale è stata trasferita dallo Stato alle regioni, ciò ha portato all’emanazione da
parte della Regione del Veneto della propria legge forestale regionale (l.r. 52 del 13
settembre 1978), comprensiva del proprio Regolamento attuativo – le Prescrizioni di
massima e di polizia forestale (PMPF) –, tuttora vigente e progressivamente aggiornata
al fine di garantire la coerenza con l’evoluzione delle normative comunitarie e
nazionali.
La legge, che fa propri i principi
del RD 3267/1923 sopra menzionato, dimostra a tutti gli effetti ancora oggi la sua
validità, coerenza e strategicità nel promuovere all’art. 1
la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell’ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività,
dimostrando ancora una volta come
i principi della gestione forestale sostenibile, a cui fa riferimento oggi il d.lgs.
34/2018, fossero già ben radicati nella politica forestale regionale degli anni ’70.
Il Regolamento regionale 2/2020,
Prescrizioni di massima e di polizia forestale, attua le disposizioni della legge
forestale regionale sviluppandosi in 44 articoli, raccolti in ¶{p. 267}8
capi a seconda dell’argomento trattato, e persegue le seguenti finalità:
- gestire il patrimonio forestale nell’ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
- promuovere una moderna gestione delle risorse forestali, valorizzando la produzione legnosa;
- garantire la stabilità dei versanti ed impedire l’erosione del suolo;
- conservare la biodiversità e la funzionalità degli ecosistemi forestali.
La violazione delle previsioni del
Regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato RD
3267/1923 e dalla l. 950/1967, Sanzioni per i trasgressori delle norme di
polizia forestale, adeguatamente aggiornate dalle disposizioni nazionali
specifiche in materia.
Un documento, che si ritiene
importante menzionare tra le varie documentazioni tecniche pubblicate nel corso degli
anni dall’amministrazione regionale in materia di foreste, è il Prontuario
operativo per gli interventi di gestione forestale nelle aree della Rete Natura
2000 (DGR 7/2018), sottoposto con esito favorevole alla procedura di
Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) dall’autorità regionale competente. Il
Prontuario, partendo da una panoramica delle tipologie forestali presenti nella Regione
del Veneto, detta disposizioni selvicolturali specifiche, volte a garantire la loro
conservazione.
L’esito positivo della procedura
di VINCA, che ha confermato che la selvicoltura attuata in Veneto secondo le linee guida
contenute nel Prontuario non determina effetti negativi significativi sulle cenosi
forestali, è il risultato del costante impegno dell’amministrazione regionale che ha
portato negli anni alla redazione e pubblicazione di due testi scientifici:
Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto (2001)
e La gestione forestale e la conservazione degli habitat nella rete Natura
2000 (2007)
[1]
. È bene sottolineare come entrambi ¶{p. 268}questi testi
abbiano fornito le basi per la redazione delle Misure di conservazione degli habitat
ricadenti nelle aree SIC e ZPS della Regione del Veneto a partire dal 2016.
5. Elementi della politica forestale regionale
Le linee di intervento nel settore
della programmazione, pianificazione e gestione forestale in Veneto fanno riferimento ai
seguenti principi guida, rinvenibili trasversalmente in tutti gli atti normativi e
regolamentari predisposti a livello regionale, nonché nelle linee di finanziamento dei
bandi pubblici, che utilizzano fondi comunitari (FEASR e FESR), nazionali e regionali:
- promuovere lo sviluppo della ricerca nel settore forestale, al fine di ampliare la base conoscitiva su cui fondare le riforme e l’aggiornamento del settore forestale;
- promuovere la pianificazione forestale, articolandola su due livelli: uno di area vasta, a prevalente funzione conoscitiva, mediante la predisposizione dei piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), ed uno di livello aziendale, con funzione operativa/gestionale, mediante la predisposizione dei piani di riassetto forestali;
- mantenere la maggiore funzionalità dei popolamenti forestali come presupposto per l’erogazione di beni e servizi multifunzionali (funzione protettiva, produttiva, turistico-ricreativa e ambientale);
- garantire, tramite interventi selvicolturali appropriati, la naturale affermazione dei tipi forestali ecologicamente coerenti con le caratteristiche proprie della stazione;
- favorire la formazione di popolamenti forestali disetanei e multispecifici, rispetto a popolamenti coetaniformi e monospecifici, meno resilienti e più suscettibili a danni di natura biotica (attacchi parassitari) e abiotica (schianti da neve, vento, incendi, ecc.);
- garantire la perpetuità delle cenosi forestali favorendo la rinnovazione naturale del bosco. Al riguardo, interventi di rimboschimento o di sottopiantagione sono da attuarsi in via straordinaria essenzialmente in presenza di condizio¶{p. 269}ni di disturbo per patologie (attacchi parassitari) o eventi calamitosi avversi (ad es. il ciclone Vaia), in riferimento a difficoltà nell’instaurarsi della rinnovazione naturale, senza rappresentare un elemento di ordinarietà nella gestione boschiva;
- garantire il mantenimento o il raggiungimento di livelli di massa legnosa ottimali, anche al fine di dare un contributo positivo nei confronti del ciclo globale del carbonio, attuando tagli che comportino un prelievo di massa legnosa non superiore all’accrescimento naturale del bosco;
- considerare non solo il soprassuolo forestale, ma l’intera biocenosi con riferimento agli aspetti legati alla fauna, anche mediante il rilascio di determinati soggetti arborei e legname deperiente o la sospensione delle utilizzazioni in particolari periodi dell’anno, ed alla flora protetta o quella di particolare pregio floristico, cercando di non compromettere le aree di naturale diffusione di determinate specie e comunque mirando ad un aumento complessivo della biodiversità;
- riconoscere e valorizzare non solo l’importanza delle foreste naturali, ma anche delle piantagioni legnose e degli {p. 270}imboschimenti in ambiti rurali e periurbani per il miglioramento dell’ambiente e della qualità dell’aria;
- riconoscere l’importanza della formazione degli operatori forestali, al fine di promuovere la crescita e la capacità operativa delle imprese che operano nel settore forestale ed ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, per garantire la loro sicurezza, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio;
- promuovere l’associazionismo fondiario, favorendo la nascita di consorzi forestali per prevenire l’abbandono e il degrado del territorio;
- promuovere lo sviluppo di reti di imprese, gruppi di cooperazione e filiere forestali al fine di tutelare l’economia forestale, favorendo in particolare l’economia circolare e l’utilizzo a cascata del legname.
Note
[1] I due volumi sono scaricabili nella loro versione integrale al link https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/pubblicazioni-on-line.