Note
  1. In tale prospettiva, con riferimento ai rapporti familiari, si vedano le riflessioni di Lipari [2019, 95].
  2. Per la scelta ermeneutica che pone la tutela della persona all’apice della gerarchia dei valori dell’ordinamento giuridico vedi già Perlingieri [1972, 12 ss., 131 ss.], e più di recente Perlingieri [2020a, 160 ss.].
  3. Nei confronti del quale è, viceversa, dettata un’articolata normativa.
  4. Vedi la riflessione già di Stanzione [1989, 439 ss.].
  5. In quanto la debolezza psico-fisica legata all’età può divenire vizio del consenso, vedi Minervini [1989, 319].
  6. Per tutti vedi Perlingieri [1972, 140 ss.] e più di recente Perlingieri [2019, 493].
  7. Si veda in proposito, sulle problematiche giuridiche connesse tout court all’età, lo studio di Tafaro [2003], al quale si rimanda anche per la bibliografia ivi contenuta e più di recente Rossi [2018].
  8. Si vedano le riflessioni e la bibliografia citata in Stanzione [2022, 41 ss.]. Vedi anche Bacciardi [2015, 293 ss.].
  9. Cass., 7 febbraio 2011, n. 2945.
  10. In tal senso Falzea [1998, 264].
  11. In riferimento agli anziani si vedano, diversamente, le riflessioni di Bessone e Ferrando [1983, 214].
  12. Cfr. le «Raccomandazioni di Etica Clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili», formulate dalla Società italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva. Vedi in argomento le considerazioni di Rotondo [2020, 150 ss.].
  13. Questa è la prospettiva, che si condivide, di Giova [2022, 168].
  14. Sulla nozione dal punto di vista sanitario e di assistenza vedi supra, capitolo 1.
  15. Così testualmente Giova [2022].
  16. Una recente ricerca ha rilevato che la Corte «parla di “vulnerability” (come condizione) all’interno di circa 500 casi (64 decisi in Grande Camera); [...] inoltre, in 137 casi i giudici di Strasburgo parlano anche di “particular vulnerability”. I casi poi diventano circa 1.400 con riferimento all’aggettivo “vulnerable” che la Corte utilizza nelle seguenti forme: vulnerable (senza sostantivo); vulnerable position; vulnerable persons (o person); vulnerable situation; vulnerable group (o groups); vulnerable individuals; vulnerable members; vulnerable people; vulnerable state; vulnerable population; vulnerable prisoners; vulnerable victims; vulnerable child (o children); vulnerable women (o woman); vulnerable patients; vulnerable families (o family); vulnerable social groups; vulnerable condition; vulnerable prisoner; vulnerable old people; vulnerable girl; vulnerable communities (o community); vulnerable mother (o mothers); vulnerable employees; vulnerable youth». Vedi Lorubbio [2020].
  17. In questi termini e per la casistica si veda Scarlatti [2021, 8 ss., spec. note 11 e 12].
  18. Cfr. La figura del «caregiver» nell’ordinamento italiano, Dossier n. 141, in «camera.it».
  19. Per tutti, vedi Perlingieri [2014, 153].
  20. Per una ricostruzione del dibattito in dottrina e giurisprudenza e un’analisi delle diverse posizioni, si suggerisce la lettura di Taccone [2017; 2021] e ivi ulteriore bibliografia citata.
  21. Si discute altresì sulla ricevibilità di un atto di donazione laddove il giudice tutelare non soltanto abbia ammesso la capacità di donare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno ma addirittura espressamente lo abbia autorizzato a compiere l’atto di donazione per il tramite del suo amministratore di sostegno. Sul tema la dottrina è sempre stata schierata sul fronte negativo. Il Consiglio nazionale del notariato nello Studio n. 623 del 2016, cit., manifesta criticità e perplessità riguardo a una donazione compiuta per il tramite dell’amministratore di sostegno trattandosi di atto personalissimo. Nella giurisprudenza di merito, si segnalano alcuni decreti che hanno autorizzato l’amministratore di sostegno a donare per conto e nell’interesse del beneficiario di amministrazione di sostegno: vedi Trib. La Spezia, decreto 2 ottobre 2010, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», I, 19, 2011, con nota di G. Donadio secondo cui «non pare decisivo obiettare che la donazione è atto personalissimo, che non ammette sostituzione, posto che viene ammessa amministrazione sostitutiva per certi atti personalissimi e che l’intervento dell’amministratore serve, piuttosto, a dare attuazione a un’aspirazione e a una volontà personale del beneficiario, che, altrimenti, rimarrebbe frustrata». Cfr. altresì Trib. Teramo, sez. dist. Atri, decreto 16 dicembre 2011; Trib. Caltagirone, decreto 10 luglio 2008. Per quanto concerne altri esempi di atti personalissimi, ad es. rilasciare il consenso informato: vedi, ex multis, Trib. Modena, decreto 20 marzo 2008; Trib. Siena, decreto 18 giugno 2007; Trib. Milano, decreto 5 aprile 2007, tutti contenuti in Cendon e Rossi [2009, 691 ss.]. Vedi anche in dottrina Prisco [2018a, 1 ss.].
  22. Trib. Novara, 5 dicembre 2012.
  23. Cass., 21 maggio 2018, ordinanza n. 12460, in «Corriere giuridico», 2019, p. 60, con nota di M.N. Bugetti, Sulla privazione ex decreto in capo al beneficiario dell’amministrazione di sostegno della capacità di testare e di donare,secondo cui il giudice tutelare può escludere la capacità di donare del beneficiario di un’amministrazione di sostegno solo «in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni».
  24. Corte cost., 10 maggio 2019, n. 114, in «Famiglia e Diritto»,2019, p. 745, con nota di G. Bonilini, Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha, come regola, la capacità di donare, ove è espressamente ammesso che «il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarlanel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisionetramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411 indicato, del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dalla norma censurata». Vedi di recente Cass., 28 aprile 2022, n. 13270.
  25. Secondo Corte cost., 10 maggio 2019, n. 114, cit., «lo strumento è volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità che può essere di qualunque tipo e gravità». Pertanto il giudice può adeguare la misura alla situazione concreta della persona e modificarla nel tempo, sacrificando nel minor modo possibile la capacità di autodeterminazione del beneficiario.
  26. Di estrema rilevanza, a tal fine, risulta essere il rispetto della procedura che prevede l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Come rileva, da ultimo, Cass., 19 gennaio 2023, n. 1667, «l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno rappresenta un adempimento essenziale della procedura in esame, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi sia sottoposta in ragione di una qualche disabilità, ma anche perché funzionale alla realizzazione dello scopo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, che è quello di accertare la ricorrenza dei relativi presupposti in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle concrete – e attuali – condizioni di menomazione fisica o psichica del beneficiario, sia rispetto alla loro incidenza sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, al fine di perimetrare i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati a entrambi i menzionati elementi, dovendo la misura risultare funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. È dunque evidente che a tali fini va accertata la volontà del beneficiario, le cui dichiarazioni, opposizioni o preferenze devono essere scrupolosamente registrate e valutate dal giudice (Cass. 25855/2022, 21887/2022, 10483/2022)».
  27. Vedi Cass., 11 maggio 2017, n. 11536: «Ritiene la Corte che il fuoco puntato sul best interest dell’amministrato non consenta a priori di escludere che, in circostanze particolarmente stringenti, diremmo eccezionalmente gravi, il divieto possa essere imposto: se, come stabilisce l’art. 411 c.c., u.c., ciò sia conforme all’interesse dell’amministrato, alla luce dell’interesse protetto dalla norma, con l’estremo sacrificio della libertà matrimoniale». Vedi altresì, da ultimo, Cass., 2 ottobre 2023, n. 27691. Sul tema vedi, in dottrina, Prisco [2018b, 851 ss.].
  28. Cfr. Cass., 28 agosto 2020, n. 18042; Cass., 21 maggio 2018, n. 12460: «In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d’ufficio, ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma 4, cod. civ., sia con il provvedimento di nomina dell’amministratore, sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà. Infatti – esclusa la possibilità di estendere in via analogica l’incapacità di testare, prevista per l’interdetto dall’articolo 591, comma 2, cod. civ., al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ed escluso che il combinato disposto degli articoli 774, comma 1 e 411, commi 2 e 3, cod. civ., non consenta di limitare la capacità di donare del beneficiario – la previsione di tali incapacità può risultare strumento di protezione particolarmente efficace per sottrarre il beneficiario a potenziali pressioni e condizionamenti da parte di terzi, rispondendo tale interpretazione alla volontà del legislatore che, con l’introduzione dell’amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto duttile, e capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle differenti esigenze di protezione». Vedi altresì Trib. Vercelli, 4 novembre 2015, in «Diritto delle successioni e della famiglia»,2018, p. 254, con nota di M. Rizzuti, Capacità testamentaria e amministrazione di sostegno.
  29. Cass., 28 aprile 2022, n. 13270.
  30. Cass., 21 maggio 2018, n. 12460.
  31. Si tratta di una modalità di accettazione dell’eredità che permette di tenere distinti il patrimonio del de cuius da quello dell’erede. Quest’ultimo, in tal caso, non sarà tenuto a pagare i debiti ereditari oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.
  32. Cfr. Trib. Pordenone, 4 giugno 2005.
  33. Trib. Vercelli, 3 marzo 2017.
  34. Per approfondire vedi Studio del CNN, n. 623-2016/C, cit.
  35. Trib. Modena, 23 dicembre 2008; Trib. Bari, 1o marzo 2005.
  36. Trib. Novara, 27 marzo 2012, esclude che la nomina di un amministratore di sostegno costituisca una causa automatica di estinzione del mandato dal momento che l’art. 1722 c.c. non considera tale evento quale causa di revoca. Vedi altresì Trib. Rieti, 21 gennaio 2006.
  37. Trib. Genova, 25 ottobre 2015.
  38. Trib. Roma, 6 settembre 2021.
  39. Al contempo si distingue tra procura speciale e procura generale. La precedente procura speciale si considera, implicitamente, privata di efficacia dal giudice tutelare qualora incompatibile con il contenuto del decreto di nomina, altrimenti sarebbe eluso il meccanismo autorizzatorio previsto dal decreto di nomina. La procura generale, rilasciata da persona successivamente affetta da infermità tale da renderla impossibilitata a un’idonea attività di vigilanza sul procuratore, potrebbe ritenersi anch’essa non più efficace dopo l’emanazione del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare, nella scelta, non potrà non considerare il medesimo procuratore perché persona vicina al beneficiario e di sua pregressa fiducia. Così, pressoché testualmente, Studio del CNN, n. 623-2016/C, cit.
  40. Così Fabiani e Piccolo [2023]. In particolare, la riforma ha attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria a rilasciare «le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi a oggetto beni ereditari» (art. 21, comma 1). Come si legge nella Relazione illustrativa, il legislatore ha introdotto un «doppio binario», rimettendo alle parti interessate, nelle suddette ipotesi, la scelta in ordine al se richiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria ovvero al «notaio rogante» (art. 21, comma 1). Resta ferma, anche in quest’ultima ipotesi, la possibilità di proporre reclamo; e pertanto, la facoltà per le parti di provocare un controllo sull’operato del notaio dinanzi all’autorità giudiziaria. Così Santarcangelo [2022, passim].
  41. Così Cass., 19 gennaio 2023, n. 1667.