Cecilia Tomassini, Marco Albertini, Carlo Lallo (a cura di)
Avanzare insieme nella società anziana
DOI: 10.1401/9788815413086/c8
L’art. 471 del codice civile prevede un obbligo per i minori e gli interdetti di accettare l’eredità con il beneficio d’inventario [31]
; obbligo che si estende agli emancipati e inabilitati in
{p. 180}base all’art. 472 c.c. Tali disposizioni, tuttavia, non menzionano espressamente il beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Questo silenzio normativo potrebbe derivare da un mancato coordinamento legislativo o, alternativamente, da una deliberata scelta del legislatore. Il principio sotteso a tali norme è chiaramente la protezione di individui che potrebbero non avere piena consapevolezza delle implicazioni economiche e giuridiche di una confusione del proprio patrimonio con un’eredità potenzialmente gravata da debiti. Secondo una prima interpretazione, le norme degli artt. 471 e 472 c.c. dovrebbero trovare applicazione anche per il beneficiario di amministrazione di sostegno, al fine di tutelare il patrimonio del medesimo, impedendo un’accettazione dell’eredità pura e semplice. D’altro canto, un’interpretazione più liberale, che si potrebbe considerare prevalente, suggerisce che il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia facoltà di accettare un’eredità senza restrizioni, sempre che non vi siano circostanze particolari come, ad esempio, nell’ipotesi in cui si tratti di una damnosa hereditas. Si ritiene, pertanto, che il soggetto amministrato sia pienamente capace e non sia tenuto ad accettare l’eredità con beneficio di inventario [32]
sempre che il giudice tutelare, nel decreto di nomina dell’amministratore, o in un momento successivo, non ritenga opportuno, nell’interesse del soggetto amministrato, prevedere il ricorso all’accettazione beneficiata.
In mancanza di
indicazioni espresse, si deve escludere che al beneficiario di amministrazione di sostegno si debba applicare, in ogni caso, la regola posta nell’art. 471 c.c., la quale impone di accettare sempre le eredità devolute ai minori e agli interdetti con il beneficio di inventario e da ciò consegue la possibilità di accettarle anche puramente e semplicemente, a condizione che sia rilasciato un provvedimento che autorizzi una simile attività [33]
.{p. 181}

5.4. La sorte della procura notarile dopo la nomina dell’amministratore di sostegno

Questione, molto discussa, riguarda altresì la sorte della procura notarile a seguito della nomina di un amministratore di sostegno. Sul punto si riscontrano diverse opinioni [34]
.
Secondo un primo orientamento [35]
, l’efficacia del mandato non si estinguerebbe nell’ipotesi di nomina di un amministratore di sostegno al soggetto rappresentato. Si argomenta che se esiste già una procura, potrebbe non essere necessario un amministratore di sostegno. Inoltre, l’art. 1722 del codice civile – il quale prevede che il mandato si estingue per interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario – non è stato modificato dalla legge del 9 gennaio 2004, n. 6, che pertanto non ha incluso, tra i casi d’estinzione, anche l’amministrazione di sostegno [36]
.
Si ritiene preferibile l’interpretazione secondo la quale spetterebbe al giudice tutelare la decisione di estendere le norme che disciplinano gli effetti della sopravvenuta incapacità sui rapporti contrattuali pendenti, da prendere caso per caso, e valutato l’interesse del beneficiario [37]
. Recentemente il Tribunale di Roma [38]
ha aderito alle «letture che rintracciano nella lettera dell’art. 1722 c.c. la chiara volontà legislativa di escludere l’amministrazione di sostegno dalle ragioni estintive della procura», soprattutto nell’ipotesi in cui il giudice tutelare che ha decretato la nomina non abbia espressamente previsto l’estinzione della procura pur avendone avuto conoscenza (in quanto presentata tra gli allegati all’istanza) [39]
.{p. 182}

6. Rilievi conclusivi in tema di amministrazione di sostegno e tutela dei soggetti vulnerabili

È del tutto evidente, anche in considerazione delle incertezze legislative, come assuma sempre maggiore importanza il decreto di nomina, centrale nell’intera procedura.
Il percorso legislativo relativo alla tutela dei soggetti «vulnerabili» in Italia ha subito notevoli cambiamenti nel corso degli anni. Inizialmente centrato esclusivamente sulla protezione del patrimonio del soggetto con disabilità attraverso gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, si è poi evoluto verso un approccio più olistico e centrato sul benessere e sulle esigenze reali dell’individuo con l’introduzione dell’amministrazione di sostegno. La recente normativa ha evidenziato la crescente attenzione del legislatore al «superiore interesse» del soggetto vulnerabile, come dimostrato da iniziative come il «Dopo di noi», dalle disposizioni sui trattamenti sanitari e, soprattutto, dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Quest’ultimo punto rappresenta un riconoscimento significativo della necessità di un approccio più inclusivo e rispettoso delle esigenze delle persone con disabilità. Recentemente anche l’art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 ha conferito al magistero notarile un ruolo di grande delicatezza nella protezione dei soggetti incapaci, rendendo più celere e agevole l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla stipula dei negozi nei quali intervengono [40]
. L’amministrazione di sostegno ha di{p. 183}mostrato di essere uno strumento duttile e adattabile, capace di rispondere alle singole necessità e aspettative del beneficiario. Il ruolo del giudice tutelare è cruciale in questo contesto, essendo chiamato a valutare con saggezza e sensibilità l’effettiva convenienza dell’apertura dell’amministrazione di sostegno, operando un bilanciamento tra le implicazioni negative e i benefici per il soggetto. Tuttavia, nonostante i progressi fatti, emergono ancora innumerevoli criticità. Il decreto di nomina, essendo al centro dell’intera procedura, deve essere costantemente monitorato e aggiornato per riflettere le mutevoli esigenze del beneficiario e non deve limitarsi a soluzioni «preconfezionate». L’approccio odierno deve andare oltre le sole esigenze del beneficiario e considerare anche le sue legittime aspettative in relazione alla sua concreta e peculiare situazione di disabilità e vulnerabilità. Come ha ribadito da ultimo anche la Corte di legittimità [41]
:
esiste infatti un principio generale, riconducibile alla Cost., art. 2, che impone di rispettare la sfera di libera volizione dell’amministrato e di conservarne il più possibile la capacità di agire, poiché quella che è stata declinata dalla dottrina come «tutela dei diritti dei più fragili» passa necessariamente attraverso la valorizzazione della loro dignità e l’adozione di provvedimenti «su misura» (tailor made), proporzionati e adeguati alle effettive, concrete e attuali esigenze del beneficiario (cfr. Cass. n. 4709 del 2018), con l’obbiettivo di salvaguardare, sempre nei limiti del possibile, la capacità e l’autodeterminazione della persona.
In conclusione, mentre l’amministrazione di sostegno ha rappresentato un notevole passo in avanti rispetto agli istituti precedenti, vi è ancora margine per migliorare e consolidare questo strumento di tutela. È fondamentale che il legislatore prosegua nella direzione intrapresa, superando definitivamente gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione e implementando non solo una riforma dell’amministrazione di sostegno in linea con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite ma anche introducendo ulteriori istituti alternativi che permettano di prendersi maggiormente cura delle persone anziane. Solo at{p. 184}traverso un impegno continuo e un’attenzione costante alle esigenze dei soggetti più vulnerabili, potremo realizzare una tutela che rispetti veramente la loro dignità e la loro volontà.
Note
[31] Si tratta di una modalità di accettazione dell’eredità che permette di tenere distinti il patrimonio del de cuius da quello dell’erede. Quest’ultimo, in tal caso, non sarà tenuto a pagare i debiti ereditari oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.
[32] Cfr. Trib. Pordenone, 4 giugno 2005.
[33] Trib. Vercelli, 3 marzo 2017.
[34] Per approfondire vedi Studio del CNN, n. 623-2016/C, cit.
[35] Trib. Modena, 23 dicembre 2008; Trib. Bari, 1o marzo 2005.
[36] Trib. Novara, 27 marzo 2012, esclude che la nomina di un amministratore di sostegno costituisca una causa automatica di estinzione del mandato dal momento che l’art. 1722 c.c. non considera tale evento quale causa di revoca. Vedi altresì Trib. Rieti, 21 gennaio 2006.
[37] Trib. Genova, 25 ottobre 2015.
[38] Trib. Roma, 6 settembre 2021.
[39] Al contempo si distingue tra procura speciale e procura generale. La precedente procura speciale si considera, implicitamente, privata di efficacia dal giudice tutelare qualora incompatibile con il contenuto del decreto di nomina, altrimenti sarebbe eluso il meccanismo autorizzatorio previsto dal decreto di nomina. La procura generale, rilasciata da persona successivamente affetta da infermità tale da renderla impossibilitata a un’idonea attività di vigilanza sul procuratore, potrebbe ritenersi anch’essa non più efficace dopo l’emanazione del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare, nella scelta, non potrà non considerare il medesimo procuratore perché persona vicina al beneficiario e di sua pregressa fiducia. Così, pressoché testualmente, Studio del CNN, n. 623-2016/C, cit.
[40] Così Fabiani e Piccolo [2023]. In particolare, la riforma ha attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria a rilasciare «le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi a oggetto beni ereditari» (art. 21, comma 1). Come si legge nella Relazione illustrativa, il legislatore ha introdotto un «doppio binario», rimettendo alle parti interessate, nelle suddette ipotesi, la scelta in ordine al se richiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria ovvero al «notaio rogante» (art. 21, comma 1). Resta ferma, anche in quest’ultima ipotesi, la possibilità di proporre reclamo; e pertanto, la facoltà per le parti di provocare un controllo sull’operato del notaio dinanzi all’autorità giudiziaria. Così Santarcangelo [2022, passim].
[41] Così Cass., 19 gennaio 2023, n. 1667.