Matelda Reho, Filippo Magni (a cura di)
Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c8

Andrea Ballin L’Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche della Direzione Pianificazione territoriale della Regione del Veneto

Notizie Autori
Andrea Ballin è laureato in Urbanistica presso l’Università IUAV di Venezia, dal 1979 ha svolto la propria attività lavorativa come funzionario tecnico presso la Provincia di Venezia – Città metropolitana di Venezia. Dal 2018 svolge la propria attività presso la Regione del Veneto – Ufficio Conformità urbanistiche e autorizzazioni paesaggistiche.
Abstract
La normativa di riferimento in materia di paesaggio, e quindi anche in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, è rappresentata dal d.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che costituisce il testo di riordino della normativa in materia di tutela dei beni culturali e beni paesaggistici vigente fino a quella data, che ha assorbito, integrato e in qualche modo migliorato le due fondamentali leggi in materia di Tutela del patrimonio artistico e storico, fino a quella data vigenti: l. 1089/1939 e l. 1497 di Protezione delle bellezze naturali, approvata anche questa nel 1939. La normativa di riferimento in materia paesaggio e di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche è contenuta nel Titolo V bis – Paesaggio della l.r. 11/2004, con le modifiche introdotte dalla richiamata l.r. 10/2010, provvedimento che oltre ad aver regolamentato la materia di paesaggio e di autorizzazioni, in ragione delle rilevanti modifiche introdotte alla legge urbanistica regionale, ha previsto la modifica del titolo della legge urbanistica regionale, aggiungendo le parole "e in materia di paesaggio". Per le amministrazioni pubbliche non statali, province, comuni, consorzi, ecc., il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene esercitata, su delega della regione, dalle amministrazioni comunali, dalle province o dagli enti parchi, dove sono previsti gli interventi da realizzarsi. Gli interventi non dovranno modificare, negativamente e significativamente, gli aspetti peculiari, che hanno portato all’individuazione dell’area di tutela, sia essa individuata con specifico decreto o per legge.
Un’attività di aggiornamento professionale, rivolta ai funzionari dell’apparato regionale, dedicata alle tematiche del «Paesaggio», da affrontare sotto molteplici aspetti, disciplinari, giuridici, della tutela e della pianificazione territoriale, non può prescindere dall’affrontare anche la questione, apparentemente meno complessa, dei defaticanti iter burocratici autorizzativi, per l’approvazione dei progetti predisposti dagli uffici tecnici; questione che rappresenta, nella sua essenzialità, la quotidianità dei tecnici regionali. All’interno di questo ambito di lavoro, la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, per gli interventi ricadenti in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, rappresenta una delle numerose attività da assolvere prima di dare avvio alla realizzazione dei previsti interventi, ed è spesso fonte di preoccupazione.

1. La normativa di riferimento

La normativa di riferimento in materia di paesaggio, e quindi anche in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, è rappresentata dal d.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che costituisce il testo di riordino della normativa in materia di tutela dei beni culturali e beni paesaggistici vigente fino a quella data, che ha assorbito, integrato e in qualche modo migliorato le due fondamentali leggi in materia di Tutela del patrimonio artistico e storico, fino a quella data vigenti: l. 1089/1939 e l. 1497 di Protezione delle bellezze naturali, approvata anche questa nel 1939. Come è noto queste leggi per oltre sessant’anni hanno rappresentato i principali riferimenti per la tutela del patrimonio storico, artistico e del paesaggio {p. 182}di tutto il territorio nazionale. Nello stesso Codice sono ricompresi anche i contenuti della l. 431/1985 Disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, la c.d. legge Galasso, per la loro innovativa modalità di individuazione degli ambiti da sottoporre a tutela (art. 1 «[…] Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497»), intere categorie omogenee di beni, che rappresentano gli elementi fondamentali e costitutivi del paesaggio italiano. Con l’approvazione della legge Galasso, veniva infatti superato il concetto di tutela del singolo elemento di valore paesaggistico, attraverso l’imposizione di un vincolo «per le gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico», da effettuarsi attraverso l’approvazione di uno specifico decreto ministeriale di tutela; il vincolo veniva approvato dopo una puntuale, e spesso complessa, ricognizione istruttoria sul bene oggetto di tutela. La procedura era caratterizzata non solo da complesso iter tecnico-amministrativo, ma soprattutto da tempi lunghi per giungere a conclusione. Con la l. 431/1985 si introduceva una semplificazione procedurale. I beni da sottoporre a tutela venivano individuati per legge in quanto appartenenti a determinate categorie di beni omogenei, che nella loro sostanza sono gli elementi, prevalentemente a carattere naturalistico ambientale, che costituiscono la struttura del paesaggio appartenenti ai nostri territori.

2. Le aree tutelate sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, in Veneto

La cartografia di cui alla fig. 1 rappresenta l’insieme dei beni vincolati, individuati ai sensi dell’art. 136 e raffigura, in forma aggregata, oltre 600 ambiti tutelati nel territorio della Regione del Veneto. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico individuati con appositi decreti a partire già dal 1922, con quello che è da considerarsi il primo provvedimento normativo di tutela, DL 778/1922 Per la tutela delle bellezze naturali, con cui all’art. 1 «Sono di{p. 183}chiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria». Per gli ambiti così individuati l’art. 2 dello stesso decreto prevede che «Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso del Ministero dell’istruzione», ovvero da parte del Ministero che svolgeva, allora, le funzioni che oggi sono nelle competenze del Ministero della cultura. {p. 184}
Fig. 1. Regione del Veneto – Beni ex art. 136 d.lgs. 42/2004 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.
La cartografia di cui alla fig. 2, pur non essendo esaustiva, perché non sono rappresentati i vincoli di cui alla lett. f), territori coperti da foreste e da boschi e di cui alla lett. g), le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, rappresenta nel suo insieme il sistema ambientale, naturale e paesaggistico regionale sulla base di quanto stabilito dall’art. 142, del Codice, così come precedentemente previsto dalla l. 431/1985.
Fig. 2. Regione del Veneto – Beni ex art. 142 d.lgs. 42/2004 – Beni ex art. 142 d.lgs. 42/2004 – Aree tutelate per legge.
La lettura delle due cartografie, e la loro sovrapposizione, oltre a rappresentare la puntuale localizzazione dei {p. 185}beni paesaggistici della Regione del Veneto, permette di cogliere, in sintesi, la complessità, la dimensione, nonché l’estensione del sistema vincolistico e delle tutele del territorio regionale. Complessità del sistema delle tutele della Regione del Veneto che è ben conosciuta dai progettisti che sono impegnati, a titolo di esempio, a realizzare importanti opere infrastrutturali, nuove o in adeguamento della viabilità stradale, della rete ferroviaria, di itinerari ciclabili, ecc. Interventi che per le loro caratteristiche intrinseche hanno generalmente valenza sovracomunale ed in alcuni casi valenza regionale o interregionale, coinvolgono ampie porzioni del territorio interessando, necessariamente, ambiti sottoposti a tutela paesaggistica.
Tab. 1. Ambiti sottoposti a tutela per legge
a) i territori costieri;
b) i territori contermini ai laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua;
d) le montagne;
e) i parchi e le riserve nazionali o regionali;
f) i territori coperti da foreste e da boschi;
g) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
h) le zone umide;
i) i vulcani;
l) le zone di interesse archeologico.
 

3. La normativa della Regione del Veneto in materia di autorizzazione paesaggistica

Con l’approvazione della l.r. 10 del 26 maggio 2011, Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 «Norme per il governo del territorio» in materia di paesaggio, la Regione del Veneto ha provveduto ad attribuire, «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione», le deleghe in materia di rilascio di autorizzazione paesaggistica, agli enti che governano il territorio, province, città metropolitana, co
{p. 186}muni, enti parco, definendo, inoltre, quali deleghe in materia di autorizzazione paesaggistica sono esercitate direttamente dalla regione stessa. Questa disciplina di ripartizione delle competenze tra i diversi enti è tuttora in vigore.