Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c8
Con l’approvazione della l.r. 10
del 26 maggio 2011, Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 «Norme per
il governo del territorio» in materia di paesaggio, la Regione del Veneto
ha provveduto ad attribuire, «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione», le deleghe in materia di rilascio di autorizzazione paesaggistica,
agli enti che governano il territorio, province, città metropolitana,
co
¶{p. 186}muni, enti parco, definendo, inoltre, quali deleghe in
materia di autorizzazione paesaggistica sono esercitate direttamente dalla regione
stessa. Questa disciplina di ripartizione delle competenze tra i diversi enti è tuttora
in vigore.
La normativa di riferimento in
materia paesaggio e di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche è contenuta nel Titolo
V bis – Paesaggio della l.r. 11/2004, con le
modifiche introdotte dalla richiamata l.r. 10/2010, provvedimento che oltre ad aver
regolamentato la materia di paesaggio e di autorizzazioni, in ragione delle rilevanti
modifiche introdotte alla legge urbanistica regionale, ha previsto la modifica del
titolo della legge urbanistica regionale, aggiungendo le parole «e in materia di
paesaggio».
In sintesi, le competenze
esercitate dalla Regione del Veneto attraverso l’attività dell’Ufficio Autorizzazioni
paesaggistiche costituito presso la Direzione Pianificazione territoriale sono le
seguenti:
- Rilascio di Autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, per tutte le opere pubbliche, da realizzarsi da parte degli uffici della regione della Giunta del Veneto (Direzione Infrastrutture Trasporti; Direzione Edilizia; Direzione Patrimonio; ecc.) e da parte dei suoi enti strumentali (Aziende Ospedaliere – ULSS, Società Veneto Strade, Società Infrastrutture Venete; Azienda Regionale Veneto Agricoltura; ecc.);
- Rilascio di Autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. 42/2004, per le opere pubbliche da realizzarsi da parte dello Stato, e/o di suoi concessionari (Ferrovie dello Stato; Società ANAS; Agenzia del Demanio; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero della difesa; Ente nazionale aviazione civile; Società autostradali; Società per la distribuzione dell’energia, ecc.);
- Rilascio di Autorizzazioni paesaggistiche «semplificate» ai sensi del DPR 31/2017, per i sopra indicati enti e società;
- Rilascio di pareri paesaggistici, nell’ambito delle conferenze di servizi, indette ai sensi della l. 241/1990 per la realizzazione di opere pubbliche da parte dello Stato e/o di suoi concessionari;¶{p. 187}
- Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, nella fattispecie di interventi realizzati in assenza di Autorizzazione paesaggistica, per opere realizzate dallo Stato e/o da suoi concessionari;
- Procedura per il rilascio di Autorizzazioni paesaggistiche in via sostitutiva, ai sensi del comma 10 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, su istanza di soggetti privati.
4. L’Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche della Regione del Veneto
L’attività dell’Ufficio
Autorizzazioni paesaggistiche della Regione del Veneto consiste, prevalentemente,
nell’applicazione di quanto stabilito dall’art. 146 del d.lgs. 42 del 2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio che si sostanzia nel
provvedere, su istanza dei soggetti che andranno a realizzare qualsiasi tipo di
intervento di modifica dello stato dei luoghi – siano essi interventi edilizi,
infrastrutturali, di opere pubbliche in generale, ma anche di sistemazione e
ricomposizione ambientale, ecc., ricadenti negli ambiti individuati come «Beni
paesaggistici» di cui all’art. 134, del Codice, ovvero «immobili ed aree di notevole
interesse pubblico (art. 136, del Codice)» o da realizzarsi all’interno di «ambiti
tutelati per legge (art. 142, del Codice)» –, al rilascio della
prevista autorizzazione paesaggistica. Autorizzazione che viene rilasciata a favore dei
«proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobile di interesse
paesaggistico». Nello specifico delle competenze che gli sono state attribuite,
l’Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche della regione provvede al rilasciare il titolo
autorizzatorio paesaggistico, esclusivamente a favore di soggetti pubblici e fra questi
alle sole amministrazioni pubbliche statali o ai suoi concessionari e per gli interventi
da realizzarsi dagli uffici Direzioni regionali, tra quelli individuati da apposite
circolari regionali. Tra questi sono ricompresi gli interventi da realizzare da parte
dell’Area Infrastrutture, trasporti, lavori pubblici (Direzione Patrimonio, Direzione
Infrastrutture); Società e azione regionali (Veneto Strade, Infrastrutture Venete,
Ve¶{p. 188}neto Agricoltura, ecc.), delle Aziende sanitarie (ULSS). Per
i restanti uffici regionali, per gli interventi che necessitano del rilascio di
autorizzazione paesaggistica, provvedono direttamente gli stessi uffici regionali che
predispongono e approvano i progetti per la realizzazione delle previste opere
pubbliche.
Per le amministrazioni pubbliche
non statali, province, comuni, consorzi, ecc., il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica viene esercitata, su delega della regione, dalle amministrazioni comunali,
dalle province o dagli enti parchi, dove sono previsti gli interventi da realizzarsi.
Va sempre ricordato che
l’autorizzazione paesaggistica che viene rilasciata «costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti
l’intervento urbanistico-edilizio» e quindi è un titolo necessario ma non sostitutivo
dell’acquisizione di tutti gli ulteriori titoli necessari per poter procedere con la
realizzazione dell’intervento. Si tratta di un titolo autorizzatorio dal quale non si
può, comunque, prescindere quando si è in presenza di opere da realizzarsi in ambiti
sottoposti a tutela paesaggistica. Le realizzazioni di opere all’interno di ambiti
tutelati per legge, in mancanza del rilascio della prevista autorizzazione
paesaggistica, costituiscono illecito penale (art. 181, del Codice), punito con le pene
previste dall’art. 44 lett. c) del DPR 380/2021 Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Si evidenzia, infine, che la prevista autorizzazione non può essere rilasciata in
sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi
previsti. Si tratta quindi di un provvedimento amministrativo di estrema importanza, dal
quale non si può in nessun caso prescindere, quando si deve realizzare un’opera, anche
quando si tratta di opera pubblica, ricompresa all’interno di ambiti di tutela
paesaggistica.
Il richiamato Codice, al comma 5
dell’art. 146 «Autorizzazioni», prevede che «Sull’istanza di autorizzazione
paesaggistica si pronuncia la regione, dopo aver acquisito il parere vincolante del
soprintendente in relazione agli interventi su immobili ed aree sottoposti a tutela». Al
successivo comma 6 è previsto che «la regione esercita la funzione autorizzativa
¶{p. 189}in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia
delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali, agli enti parco, ovvero ai comuni, purché gli enti
destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato
livello di competenza».
Va, infine, evidenziato che
l’obiettivo del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e quindi dell’attività
istruttoria dell’Ufficio Autorizzazioni della regione non è mai quello di impedire la
realizzazione di un intervento, sia esso da realizzarsi da parte di un soggetto privato
o da parte di un soggetto pubblico, salvo rare, motivate e documentate eccezioni; è
bensì quello di assentire, per gli aspetti paesaggistici, alla realizzazione di
interventi previsti, introducendo eventualmente prescrizioni, perché non alterino in
maniera significativa le caratteristiche dei luoghi dove verranno realizzati. Gli
interventi non dovranno modificare, negativamente e significativamente, gli aspetti
peculiari, che hanno portato all’individuazione dell’area di tutela, sia essa
individuata con specifico decreto o per legge.