Matelda Reho, Filippo Magni (a cura di)
Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c8
Con l’approvazione della l.r. 10 del 26 maggio 2011, Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 «Norme per il governo del territorio» in materia di paesaggio, la Regione del Veneto ha provveduto ad attribuire, «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione», le deleghe in materia di rilascio di autorizzazione paesaggistica, agli enti che governano il territorio, province, città metropolitana, co
{p. 186}muni, enti parco, definendo, inoltre, quali deleghe in materia di autorizzazione paesaggistica sono esercitate direttamente dalla regione stessa. Questa disciplina di ripartizione delle competenze tra i diversi enti è tuttora in vigore.
La normativa di riferimento in materia paesaggio e di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche è contenuta nel Titolo V bisPaesaggio della l.r. 11/2004, con le modifiche introdotte dalla richiamata l.r. 10/2010, provvedimento che oltre ad aver regolamentato la materia di paesaggio e di autorizzazioni, in ragione delle rilevanti modifiche introdotte alla legge urbanistica regionale, ha previsto la modifica del titolo della legge urbanistica regionale, aggiungendo le parole «e in materia di paesaggio».
In sintesi, le competenze esercitate dalla Regione del Veneto attraverso l’attività dell’Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche costituito presso la Direzione Pianificazione territoriale sono le seguenti:
  • Rilascio di Autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, per tutte le opere pubbliche, da realizzarsi da parte degli uffici della regione della Giunta del Veneto (Direzione Infrastrutture Trasporti; Direzione Edilizia; Direzione Patrimonio; ecc.) e da parte dei suoi enti strumentali (Aziende Ospedaliere – ULSS, Società Veneto Strade, Società Infrastrutture Venete; Azienda Regionale Veneto Agricoltura; ecc.);
  • Rilascio di Autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. 42/2004, per le opere pubbliche da realizzarsi da parte dello Stato, e/o di suoi concessionari (Ferrovie dello Stato; Società ANAS; Agenzia del Demanio; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero della difesa; Ente nazionale aviazione civile; Società autostradali; Società per la distribuzione dell’energia, ecc.);
  • Rilascio di Autorizzazioni paesaggistiche «semplificate» ai sensi del DPR 31/2017, per i sopra indicati enti e società;
  • Rilascio di pareri paesaggistici, nell’ambito delle conferenze di servizi, indette ai sensi della l. 241/1990 per la realizzazione di opere pubbliche da parte dello Stato e/o di suoi concessionari;{p. 187}
  • Accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, nella fattispecie di interventi realizzati in assenza di Autorizzazione paesaggistica, per opere realizzate dallo Stato e/o da suoi concessionari;
  • Procedura per il rilascio di Autorizzazioni paesaggistiche in via sostitutiva, ai sensi del comma 10 dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, su istanza di soggetti privati.

4. L’Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche della Regione del Veneto

L’attività dell’Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche della Regione del Veneto consiste, prevalentemente, nell’applicazione di quanto stabilito dall’art. 146 del d.lgs. 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio che si sostanzia nel provvedere, su istanza dei soggetti che andranno a realizzare qualsiasi tipo di intervento di modifica dello stato dei luoghi – siano essi interventi edilizi, infrastrutturali, di opere pubbliche in generale, ma anche di sistemazione e ricomposizione ambientale, ecc., ricadenti negli ambiti individuati come «Beni paesaggistici» di cui all’art. 134, del Codice, ovvero «immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136, del Codice)» o da realizzarsi all’interno di «ambiti tutelati per legge (art. 142, del Codice)», al rilascio della prevista autorizzazione paesaggistica. Autorizzazione che viene rilasciata a favore dei «proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobile di interesse paesaggistico». Nello specifico delle competenze che gli sono state attribuite, l’Ufficio Autorizzazioni paesaggistiche della regione provvede al rilasciare il titolo autorizzatorio paesaggistico, esclusivamente a favore di soggetti pubblici e fra questi alle sole amministrazioni pubbliche statali o ai suoi concessionari e per gli interventi da realizzarsi dagli uffici Direzioni regionali, tra quelli individuati da apposite circolari regionali. Tra questi sono ricompresi gli interventi da realizzare da parte dell’Area Infrastrutture, trasporti, lavori pubblici (Direzione Patrimonio, Direzione Infrastrutture); Società e azione regionali (Veneto Strade, Infrastrutture Venete, Ve{p. 188}neto Agricoltura, ecc.), delle Aziende sanitarie (ULSS). Per i restanti uffici regionali, per gli interventi che necessitano del rilascio di autorizzazione paesaggistica, provvedono direttamente gli stessi uffici regionali che predispongono e approvano i progetti per la realizzazione delle previste opere pubbliche.
Per le amministrazioni pubbliche non statali, province, comuni, consorzi, ecc., il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene esercitata, su delega della regione, dalle amministrazioni comunali, dalle province o dagli enti parchi, dove sono previsti gli interventi da realizzarsi.
Va sempre ricordato che l’autorizzazione paesaggistica che viene rilasciata «costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio» e quindi è un titolo necessario ma non sostitutivo dell’acquisizione di tutti gli ulteriori titoli necessari per poter procedere con la realizzazione dell’intervento. Si tratta di un titolo autorizzatorio dal quale non si può, comunque, prescindere quando si è in presenza di opere da realizzarsi in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica. Le realizzazioni di opere all’interno di ambiti tutelati per legge, in mancanza del rilascio della prevista autorizzazione paesaggistica, costituiscono illecito penale (art. 181, del Codice), punito con le pene previste dall’art. 44 lett. c) del DPR 380/2021 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Si evidenzia, infine, che la prevista autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi previsti. Si tratta quindi di un provvedimento amministrativo di estrema importanza, dal quale non si può in nessun caso prescindere, quando si deve realizzare un’opera, anche quando si tratta di opera pubblica, ricompresa all’interno di ambiti di tutela paesaggistica.
Il richiamato Codice, al comma 5 dell’art. 146 «Autorizzazioni», prevede che «Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi su immobili ed aree sottoposti a tutela». Al successivo comma 6 è previsto che «la regione esercita la funzione autorizzativa {p. 189}in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali, agli enti parco, ovvero ai comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenza».
Va, infine, evidenziato che l’obiettivo del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e quindi dell’attività istruttoria dell’Ufficio Autorizzazioni della regione non è mai quello di impedire la realizzazione di un intervento, sia esso da realizzarsi da parte di un soggetto privato o da parte di un soggetto pubblico, salvo rare, motivate e documentate eccezioni; è bensì quello di assentire, per gli aspetti paesaggistici, alla realizzazione di interventi previsti, introducendo eventualmente prescrizioni, perché non alterino in maniera significativa le caratteristiche dei luoghi dove verranno realizzati. Gli interventi non dovranno modificare, negativamente e significativamente, gli aspetti peculiari, che hanno portato all’individuazione dell’area di tutela, sia essa individuata con specifico decreto o per legge.