Ludovico Albert, Daniele Marini (a cura di)
La valutazione dell'esperienza duale nell'istruzione e formazione professionale
DOI: 10.1401/9788815371225/c6
Occorre quindi assicurarsi che nell’indicazione dei potenziali beneficiari degli interventi, accanto alle istituzioni scolastiche (statali e paritarie, come già condiviso con la Commissione europea) siano previste anche le istituzioni
{p. 168}formative accreditate, così da dare fattivo sostegno allo sviluppo a quella Rete nazionale delle scuole professionali prevista dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 per la cui piena operatività è in corso di perfezionamento il decreto ministeriale di attivazione. Ciò sarebbe per altro organico e funzionale al processo, ancora incompiuto, di attuazione della riforma del sistema educativo del paese. Il consolidamento della filiera professionalizzante può essere sostenuto infatti anche attraverso la «Rete delle scuole» prevista dal d.lgs. n. 61/2017, in una logica di effettiva parità tra istituzioni scolastiche e istituzioni formative accreditate per la IeFP.
Le risorse del PON Scuola e competenze 2021-2027 non sono comunque l’unico strumento con cui le istituzioni posso sostenere il rafforzamento della rete (e non solo dell’offerta). Un’altra opportunità è data ad esempio sicuramente dal PON Giovani, donne e lavoro a titolarità del Ministero del Lavoro/Anpal, la cui dotazione di circa 1,3 miliardi è proprio il consolidamento del sistema afferente alle politiche per la formazione e il lavoro. Per loro natura, le istituzioni formative sono storicamente già destinatarie dei PON gestiti dal Ministero del Lavoro. Il quadro delle priorità definite dai Fondi strutturali è assolutamente coerente, e anzi reclama, la previsione di interventi di rafforzamento delle competenze degli operatori e degli strumenti di intervento a loro disposizione. Tali linee di azione, a carattere nazionale e con la finalità di omogeneizzare (non omologare) i diversi sistemi territoriali, potranno essere auspicabilmente complementate dai singoli Programmi operativi regionali che sono anch’essi in fase di elaborazione da parte delle singole regioni.
In ultimo, ma non ultima, vi è l’opportunità rappresentata dal PNRR, la cui declinazione operativa è anch’essa in fase di definizione. Purtroppo, nella fase di redazione del programma non è stato inserito, nell’insieme di investimenti previsti, un programma specifico di intervento sulle istituzioni formative analogo a quelli definiti per la riqualificazione e il potenziamento edilizio delle scuole, per la loro infrastrutturazione tecnica e tecnologica, per il rafforzamento delle competenze del personale. Vi sono però linee di intervento {p. 169}ampie in cui può essere ricompresa, in fase attuativa, anche la dimensione delle istituzioni formative e della loro rete.
Tra gli interventi a titolarità del Ministero dell’Istruzione (MI) nell’ambito della Misura 4 Componente 1, le istituzioni formative dell’IeFP potrebbero essere ricomprese tra i destinatari degli investimenti 1.4 (Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado), 1.5 (Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria, ITS) e, financo, 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico).
Analogamente, tra gli interventi a titolarità del Ministero dell’Istruzione nell’ambito della Misura 4 Componente 1, al rafforzamento della rete delle istituzioni formative dell’IeFP (e non solo all’erogazione di servizi formativi), potrebbero essere orientati, in parte, gli investimenti 1.4 per il consolidamento del sistema duale e pure 1.1 per il potenziamento dei centri per l’impiego.

1.2. Alcune proposte

L’azione delle istituzioni a sostegno dell’infrastrutturazione della rete, attingendo alle dotazioni sopra elencate, si dovrà articolare su due binari:
a) il sostegno agli investimenti per il potenziamento e ri-orientamento delle Agenzie e delle imprese formative già esistenti, che spesso denotano ancora una fragilità organizzativa e gestionale che ne limita l’efficacia;
b) la valorizzazione delle esperienze di eccellenza già consolidate e riconosciute, per la loro efficacia ed esemplarità, in varie parti d’Italia per la loro disseminazione nei territori che ad oggi ancora scontano un ritardo nello sviluppo di un’infrastruttura formativa adeguata quantitativamente e qualitativamente alle esigenze dell’utenza e delle imprese.
In entrambi i casi lo scopo è la convergenza di investimenti pubblici (Stato, regioni, enti locali) e del «privato» (imprese, in primis, ma anche privato sociale, impact financing ecc.).{p. 170}
Questa proposta, nelle sue linee caratterizzanti, è già stata sottoposta al governo e di fatto da esso condivisa (si veda, ad esempio, l’intervento del Ministro per l’Istruzione Bianchi al convegno Il lavoro che verrà. Imparare a imparare del 22 agosto 2021) [2]
. Si tratta ora di provare ad attuarla.
Essa dovrà sostanziarsi, per quanto riguarda la prima linea di intervento, di contributi vincolati al sostegno a spese di investimento sostenute dagli enti per potenziare quantitativamente e qualitativamente la propria capacità di offerta formativa. Gli investimenti dovranno riguardare, certo, l’adeguamento delle dotazioni laboratoriali e strumentali in rapporto al cambiamento tecnologico; ma almeno altrettanta rilevanza andrà attribuita al rafforzamento organizzativo delle agenzie e allo sviluppo delle competenze coinvolte nel processo formativo, a partire dalla ridefinizione del ruolo centrale dei tutor formativi e aziendali. A tal fine potranno essere capitalizzate le esperienze che in quest’ambito sono state realizzate da Anpal (in particolare con il progetto Fixo) e dalle realtà (come Forma) che hanno affrontato la sperimentazione duale come un’opportunità di crescita delle professionalità dei formatori, delle loro metodologie e degli strumenti di intervento.
Trattandosi di una misura universale (rivolta a tutti i soggetti accreditati per l’istruzione e formazione professionale attivi, in primis le agenzie formative che non sono interamente sostenute economicamente dallo Stato come le istituzioni scolastiche) volta a migliorare e rendere più effettivo il raggiungimento dei LEP definiti dalla normativa nazionale, i contributi potranno essere riconosciuti direttamente dall’amministrazione centrale in coordinamento con le regioni che sono, in ogni caso, titolari delle reti dei servizi formativi accreditati.
La modalità di riconoscimento e validazione degli impegni potrà e dovrà essere improntata alla massima semplificazione burocratico-amministrativa, centrando la verifica sull’accertamento delle finalità per cui sono stati utilizzati.{p. 171}
Per quanto riguarda la seconda linea di intervento, volta alla disseminazione delle esperienze di eccellenza nelle regioni, soprattutto del Sud, in transizione (TR) e in ritardo di sviluppo (LD), essa dovrà essere attivata attraverso lo «sviluppo di progetti selezionati ad hoc» e caratterizzati da:
– integrazione, frutto di un’azione combinata di attività orientative, formative, di introduzione e avviamento al lavoro;
– apertura al lavoro attraverso il coinvolgimento delle imprese del territorio, con una particolare attenzione alle MPMI, in tutte le fasi del processo, dalla programmazione alla progettazione didattica, all’erogazione dei percorsi formativi, all’accompagnamento all’inserimento;
– collaborazione, sin dalla fase progettuale, sia con soggetti istituzionali (enti locali, fondazioni bancarie e non ecc.), sia con il vasto tessuto dei soggetti che intercettano il bisogno dei giovani;
– presenza di un cofinanziamento privato testimone della qualità del progetto, a sostegno degli investimenti iniziali e di funzionamento generale del progetto.
Il potenziamento della rete dei servizi quale via per un’effettiva lotta alla povertà educativa, la riduzione della dispersione scolastica e il miglioramento del successo formativo costituiscono interventi fondamentali e non più rimandabili, al centro di tutte le raccomandazioni dell’UE e quindi altrettanto centrali in tutti gli strumenti di programmazione in elaborazione.
Inoltre, la necessaria collaborazione tra autorità nazionali e istituzioni regionali per l’attuazione di questa azione potrà essere occasione per porre mano alla rilettura e alla riforma (normativa e, soprattutto, operativa) della governance istituzionale del settore, così da ridurre quelle conflittualità e pluralità di prassi che si sostanziano, nei fatti, in una diversità territoriale che penalizza i giovani, le loro famiglie, e la capacità di sviluppo dei sistemi economico-sociali locali.{p. 172}

2. Programmazione dell’offerta formativa

2.1. Le competenze regionali

Nell’ambito delle competenze regionali ricade anche la programmazione dell’offerta formativa. A partire dal d.lgs. n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, quindi fin dal 1998 e ante riforma del Titolo V [3]
, alla regione compete:
a) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale [....] della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali [....]; c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite [4]
.
Con la revisione costituzionale del 2001 le regioni hanno assunto competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e a partire dal 2003, dopo un iter tortuoso di forte osteggiamento e di stop and go, si è giunti ad assegnare un’autonoma fisionomia alla IeFP [5]
. Con il d.lgs. n. 61 del 2017 si è anche superato definitivamente il modello della c.d. offerta «integrata», retaggio scuola-centrico degli anni Novanta. Oggi, infatti, non sono più praticabili le soluzioni per cui spezzoni di percorso o curricoli di formazione professionale e di istruzione di diverso ordinamento
{p. 173}si integrano a vicenda, bensì solo quella per cui gli istituti professionali possono erogare, accanto ai percorsi quinquennali, anche l’offerta formativa dell’ordinamento regionale nella sua interezza. Ciò al fine di arricchire e integrare (in questa accezione sì) l’offerta ordinaria territoriale di questa tipologia, se e laddove carente.
Note
[3] Legge cost. n. 3/2001.
[4] Art. 138.
[5] Vedi gli Atti successivi al tentativo di smontaggio operato dal ministro Fioroni. In particolare: legge n. 133/2008, Conversione in Legge con modifiche del DL n. 112/08, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, art. 64, c. 4-bis (assolvimento dell’obbligo di istruzione anche nei percorsi di IeFP) e d.i. 15 maggio 2010, recepimento dell’Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010 (adozione degli Standard Formativi Minimi del sistema di IeFP, ex art. 27, c. 2, d.lgs. n. 226).