Tutela e valorizzazione del paesaggio nella transizione
DOI: 10.1401/9788815413352/c3
Viene poi menzionata, per effetto
del conferimento della competenza legislativa esclusiva in tema di tutela del paesaggio,
la potestà per lo Stato di individuare il livello di governo più adeguato ad esercitare
le relative funzioni amministrative, il che rende del tutto coerente con il disegno
costituzionale la previsione di cui all’art. 138, c. 3, del Codice che consente
all’autorità statale di individuare beni paesaggistici anche in dissenso con la regione.
Anzi, precisa la sentenza, «è necessario che restino inequivocabilmente
¶{p. 74}attribuite allo Stato […] la disciplina e l’esercizio unitario
delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio
culturale nonché la loro protezione e conservazione». Ciò peraltro non esclude, sempre
ad avviso della Corte, che il legislatore statale possa coinvolgere le regioni nella
identificazione dei beni paesaggistici, trattandosi di un compito distinto ma connesso a
interventi di valorizzazione rientranti nella competenza concorrente regionale (punti
9.2 e 9.3 in diritto).
Soprattutto viene desunta, come
ulteriore corollario, una lettura delle norme del Codice come espressioni di una «logica
incrementale delle tutele» perseguita dal legislatore in piena coerenza con il disposto
dell’art. 9 Cost. (che si manifesterebbe – è da pensare – nella possibilità per lo Stato
e la regione di individuare nuovi beni paesaggistici tanto in sede provvedimentale ex
artt. 138 ss., quanto in sede di pianificazione paesaggistica ex art. 143, c. 1, lett.
d). Tale logica incrementale, ad avviso della sentenza, opera però con riferimento alla
regione «per addizione e mai per sottrazione», nel senso che la competenza regionale può
essere esercitata per «arricchire» il catalogo dei beni paesaggistici e non per
«alleggerirlo» in forza di considerazioni relative agli interessi diversi facenti capo
all’autonomia regionale, come accade in sede di governo del territorio. È per questa
ragione, prosegue la Corte, che il piano paesaggistico è tenuto a recepire le scelte
intervenute di tutela paesaggistica, senza possibilità di modificarle neppure sul piano
delle prescrizioni d’uso, e che, in particolare, il principio dell’elaborazione
congiunta del piano paesaggistico non comporta, in difetto del consenso della regione,
l’impossibilità per lo Stato di vincolare autonomamente un bene (punto 9.3 in diritto).
Alla luce del quadro interpretativo
formulato dalla Corte si può concludere che il ruolo della regione in tema di
individuazione di beni paesaggistici si atteggi come «concorrente» con quello dello
Stato, potendo la regione, al pari dello Stato, individuare nuovi beni paesaggistici
tramite provvedimento e, d’intesa con lo Stato, arricchirne il novero in sede di piano
paesaggistico. Il principio del concorso non si spinge però fino al punto da consentire
alla regione di paralizzare in caso ¶{p. 75}di dissenso la scelta
unilaterale dello Stato (il che peraltro, sia osservato per completezza, dovrebbe valere
anche per lo Stato a proposito della scelta della regione).
5. La pronuncia del TAR Veneto, sez. II, 1280/2022
La pronuncia del TAR Veneto
1280/2022 si pone in ideale prosecuzione della sentenza della Corte costituzionale, di
cui riporta in forma estesa le argomentazioni. Riprendendone le conclusioni in termini
di riparto di giurisdizione – ossia che lo Stato ha «in astratto» il potere di adottare
il decreto di vincolo impugnato e di dettare le conseguenti prescrizioni d’uso –, il
giudice amministrativo correttamente ritiene che il suo sindacato attenga alle modalità
di esercizio (al «come») del potere attribuito, e che si esplichi secondo i consueti
canoni del controllo di legittimità sull’uso del potere discrezionale (sussistenza dei
presupposti, ragionevolezza, proporzionalità, congruità dell’istruttoria, adeguatezza
della motivazione, ecc.).
Il TAR perviene alla conclusione che
nel caso di specie il Ministero non abbia fatto «buon governo» della «discrezionalità
amministrativa e tecnica» affidatagli dall’art. 138, c. 3, del Codice, ravvisando nel
decreto di vincolo il difetto di «adeguata istruttoria» e profili di «perplessità e
contraddittorietà» della motivazione.
Quanto al primo vizio, il giudice
amministrativo rileva che le inesattezze in cui è incorso il MiC circa l’ampiezza del
preesistente vincolo ex lege (nella realtà il 75/80% dell’area vincolata dal decreto a
fronte del 96% erroneamente sostenuto dal Ministero) si risolvono nella violazione del
principio di veridicità e completezza dell’istruttoria, inficiando «in radice la
logicità, coerenza e attendibilità delle valutazioni e delle ragioni giustificative
poste a base del decreto impugnato». In particolare, l’incongruità dell’istruttoria non
consente di accertare il rispetto del principio di proporzionalità (nelle scansioni
della idoneità, necessarietà e adeguatezza o proporzionalità in senso stretto) con
riferimento alla disciplina d’uso «dettagliata, puntuale e pervasiva» introdotta dal
decreto.¶{p. 76}
L’inadeguatezza dell’istruttoria si
riverbera poi negativamente – ad avviso del giudice – sulla congruità della motivazione,
affetta da «elementi di perplessità, oscurità e contraddittorietà». Muovendo dalla
considerazione che la tutela paesaggistica, «pur assumendo un indubbio valore
prioritario e identitario […], deve essere, invero, ove possibile, coordinata e
armonizzata con tutti gli altri interessi» coinvolti, la sentenza rileva in particolare
che una disciplina d’uso, quale quella dettata dal decreto, non lascia «in concreto
alcun margine autorizzativo (o quasi) per la creazione di nuove strutture turistiche».
In tal modo «finisce di fatto per comprimere irrimediabilmente le possibilità di
sviluppo economico e sociale delle aree interessate, favorendo il fenomeno dello
spopolamento dei territori montani che il decreto vorrebbe contrastare», come pure, per
«una sorta di eterogenesi dei fini, un lento, ma inesorabile declino economico-sociale
delle aree alpine considerate».
Alla luce di tali considerazioni la
pronuncia annulla il decreto impugnato, ma non segna la definizione finale della vicenda
davanti al giudice amministrativo, essendo stata appellata, come risulta dal sito https://www.giustizia-amministrativa.it
[6]
.
6. Un interrogativo
Sia consentito porre un
interrogativo ad esito dell’analisi condotta. Per quale motivo il MiC, nel dichiarato
fine di introdurre una disciplina d’uso per la ritenuta insufficienza del vincolo ex
lege a garantire la tutela paesaggistica dell’area considerata, è ricorso all’utilizzo
di un vincolo provvedimentale ex art. 138, c. 3, piuttosto che «vestire» il vigente
vincolo gravante sulla maggior parte dell’area (e ricorrere solo per la parte restante
al vincolo provvedimentale)?
La risposta va probabilmente
individuata nel fatto che nella disciplina del Codice la vestizione dei vincoli ex lege
è menzionata fra i contenuti del piano paesaggistico, sì da
¶{p. 77}suggerire l’idea che il piano sia l’unico strumento idoneo a
provvedervi.
Alla luce della impostazione
espressa dalla sentenza del giudice costituzionale sembra potersi affermare il
contrario, ossia che non sussiste in proposito una «riserva» del piano. Se la «logica
incrementale delle tutele» spiega la possibilità che l’apposizione di vincoli
paesaggistici tramite provvedimento unilaterale conviva con quella affidata al piano, se
in particolare la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico per provvedimento
può sopraggiungere su un’area già tutelata ex lege «proprio al fine di arricchire con
maggiori dettagli lo specifico grado di protezione di cui i beni inseriti nell’area
debbono godere» (punto 9.4 in diritto), allora, in forza del principio logico che «il
più contiene il meno», è da pensare che lo Stato ben possa dettare unilateralmente la
disciplina d’uso di beni paesaggistici ex lege.
La logica incrementale delle tutele
dovrebbe consentire peraltro anche alla regione di fare altrettanto.
In ambedue i casi, in via analogica,
andrebbero utilizzate le forme procedurali previste dal Codice agli artt. 138
ss.
Note
[6] Ultimo accesso 24 maggio 2023.