Note
  1. È il caso, ad esempio, del centro storico di Roma, ritenuto dalla giurisprudenza bene paesaggistico e come tale vincolato e oggetto di protezione «rinforzata», in quanto iscritto nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO e ricompreso nel PTPR. Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 17967 del 30 novembre 2023.
  2. Così A. Predieri, Paesaggio, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, p. 514.
  3. P. Passaniti, Il diritto cangiante, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 183 ss.
  4. In termini più ampi si rinvia a G. Piperata, Paesaggio, in C. Barbati et al., Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 249 ss., e anche a Id., Il paesaggio come risorsa tra natura e cultura, in Atlante delle imprese culturali e creative in Italia 2023, Roma, Treccani, 2023, pp. 229 ss.
  5. In questi termini Cons. St., sez. IV del 28 gennaio 2022, n. 624.
  6. Cfr. G. Severini, La valorizzazione del paesaggio, in «Federalismi.it», 2006, n. 11, p. 7.
  7. Cfr. Corte cost., 26 gennaio 2021, n. 29.
  8. Cfr. Corte cost., 6 luglio 2020, n. 138.
  9. Così F. Guella, Conferme sulle competenze rispetto alla «non-materia» paesaggio: le possibilità di intervento regionale sui profili di «valorizzazione», nella disciplina dei c.d. trabucchi, in «Le regioni», 2020, n. 6, p. 1450.
  10. Sia consentito rinviare a G. Piperata, Il paesaggio nella nuova legge sulla tutela e l’uso del territorio della regione Emilia-Romagna, in «Rivista giuridica dell’urbanistica», 2020, n. 2, pp. 561 ss.