Note
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È il caso, ad esempio, del centro storico di Roma, ritenuto dalla giurisprudenza bene paesaggistico e come tale vincolato e oggetto di protezione «rinforzata», in quanto iscritto nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO e ricompreso nel PTPR. Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 17967 del 30 novembre 2023.
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Così A. Predieri, Paesaggio, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, p. 514.
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P. Passaniti, Il diritto cangiante, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 183 ss.
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In termini più ampi si rinvia a G. Piperata, Paesaggio, in C. Barbati et al., Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2020, pp. 249 ss., e anche a Id., Il paesaggio come risorsa tra natura e cultura, in Atlante delle imprese culturali e creative in Italia 2023, Roma, Treccani, 2023, pp. 229 ss.
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In questi termini Cons. St., sez. IV del 28 gennaio 2022, n. 624.
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Cfr. G. Severini, La valorizzazione del paesaggio, in «Federalismi.it», 2006, n. 11, p. 7.
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Cfr. Corte cost., 26 gennaio 2021, n. 29.
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Cfr. Corte cost., 6 luglio 2020, n. 138.
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Così F. Guella, Conferme sulle competenze rispetto alla «non-materia» paesaggio: le possibilità di intervento regionale sui profili di «valorizzazione», nella disciplina dei c.d. trabucchi, in «Le regioni», 2020, n. 6, p. 1450.
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Sia consentito rinviare a G. Piperata, Il paesaggio nella nuova legge sulla tutela e l’uso del territorio della regione Emilia-Romagna, in «Rivista giuridica dell’urbanistica», 2020, n. 2, pp. 561 ss.